Sentenza del 15/01/2019 n. 703 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato tre cartelle TARSU relative agli anni 2009 e 2010, sostenendo che il proprio magazzino logistico producesse principalmente o esclusivamente imballaggi terziari, smaltiti autonomamente tramite imprese autorizzate. Ha quindi chiesto la totale esenzione dalla TARSU, contestando l'assimilazione comunale dei rifiuti, l'obbligo di pagamento in assenza di utilizzo del servizio pubblico, la validità del diniego comunale e la legittimità dell'iscrizione a ruolo senza previo avviso di accertamento. In subordine, ha sostenuto di avere diritto all'esclusione delle superfici produttive di rifiuti speciali non assimilabili, anziché alla sola riduzione tariffaria prevista dal regolamento comunale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto ammissibile il ricorso cumulativo contro le due sentenze, ma ha giudicato infondati i principali motivi. Gli imballaggi terziari non possono essere assimilati ai rifiuti urbani e le superfici in cui essi sono prodotti possono essere escluse dalla tassazione, purché il contribuente dimostri e delimiti adeguatamente tali superfici mediante denuncia. Tuttavia, poiché nel magazzino venivano prodotti anche rifiuti assimilati e la società non aveva presentato nei termini la documentazione richiesta dal regolamento comunale per ottenere la riduzione, non spettava la detassazione totale né una riduzione riconoscibile giudizialmente. La cartella poteva essere emessa senza previo avviso di accertamento, poiché la società aveva già presentato la denuncia TARSU e non aveva presentato una valida denuncia di variazione. La tassa è dovuta anche indipendentemente dall'utilizzo concreto del servizio pubblico. Respinte anche le questioni di costituzionalità e la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE. Arco Logistica è stata condannata a rimborsare al Comune 2.900 euro, oltre accessori, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 507/1993, art. 62
Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali...
L'esclusione dalla TARSU riguarda soltanto la parte di superficie in cui, per caratteristiche strutturali e destinazione, si producono in modo esclusivo rifiuti speciali non assimilabili. Se nella stessa area si producono anche rifiuti assimilati o urbani, non spetta la totale esenzione.
D.Lgs. n. 507/1993, artt. 70, 71 e 72
La denuncia del contribuente produce effetti anche per gli anni successivi finché non venga presentata una valida denuncia di variazione. Se la denuncia è stata presentata e il Comune liquida il tributo sulla base dei dati dichiarati, la cartella può essere notificata senza un previo avviso di accertamento.
D.Lgs. n. 22/1997, artt. 35, 38 e 43
Dal 1 gennaio 1998 è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura.
Gli imballaggi terziari sono soggetti a un regime speciale e non possono essere conferiti al normale servizio comunale né assimilati ai rifiuti urbani. La loro gestione grava sui produttori e utilizzatori.
D.Lgs. n. 22/1997, art. 21, comma 7, e art. 49, comma 14
Per i rifiuti assimilati avviati autonomamente al recupero, il contribuente può ottenere una riduzione tariffaria proporzionata alle quantità effettivamente recuperate, ma deve fornire idonea documentazione nei termini e secondo le modalità stabilite.
Regolamento TARSU del Comune di Bentivoglio, art. 20-bis
Il regolamento prevedeva una riduzione fino all'80% per i produttori di imballaggi terziari, subordinata alla presentazione entro il 28 febbraio dell'anno successivo della documentazione sui costi sostenuti per lo smaltimento o recupero. Il mancato rispetto di tale procedura impedisce di ottenere la riduzione.
D.Lgs. n. 152/2006, artt. 195, 226 e 238
Per gli anni 2009-2010 la disciplina applicabile restava principalmente quella della TARSU e del decreto Ronchi, poiché la nuova disciplina TIA2 e i relativi criteri statali di assimilazione non erano operativi nei termini invocati dalla società.
D.P.R. n. 158/1999, art. 7
La riduzione per i rifiuti avviati al recupero deve essere calcolata proporzionalmente alle quantità effettivamente recuperate e costituisce una riduzione tariffaria, non necessariamente un'esclusione della superficie.
TFUE, art. 267
Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE è necessario solo in presenza di un effettivo dubbio interpretativo sul diritto europeo; non è richiesto quando il significato delle norme è chiaro o già definito dalla giurisprudenza.
Massime di principio
- La produzione di imballaggi terziari non comporta automaticamente l'esenzione totale dalla tassa rifiuti: occorre dimostrare quali superfici siano effettivamente destinate alla loro produzione e che in tali superfici non vengano prodotti anche rifiuti urbani o assimilati.
- La natura dell'imballaggio dipende dalla sua funzione concreta nel ciclo logistico, non soltanto dal materiale utilizzato. Cartone, plastica o legno possono costituire imballaggi primari, secondari o terziari a seconda dell'uso.
- Chi sostiene di avere diritto a una riduzione o esclusione deve presentare tempestivamente denuncia o denuncia di variazione, delimitare le superfici interessate e produrre la documentazione sui quantitativi e sui conferimenti a operatori autorizzati.
- La richiesta generica di esenzione non equivale a una denuncia di variazione e non modifica automaticamente la dichiarazione TARSU già presentata.
- Se il contribuente ha dichiarato una superficie imponibile e non presenta una valida variazione, il Comune può liquidare la tassa mediante cartella sulla base della dichiarazione originaria, senza previo avviso di accertamento, salvo contestazioni su dati diversi o infedeli.
- La TARSU ha natura tributaria e non strettamente corrispettiva: in linea generale è dovuta per la detenzione di locali situati in una zona servita, anche se il contribuente non utilizza concretamente il servizio pubblico.
- La mancata prova dell'avvenuto recupero autonomo o il mancato rispetto dei termini regolamentari può far perdere il beneficio della riduzione, anche se il recupero è stato materialmente effettuato.
- Quando nello stesso locale coesistono rifiuti speciali non assimilabili e rifiuti assimilati, la regola è l'esclusione o riduzione limitata alle superfici specificamente individuate, non la detassazione dell'intero immobile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 15 gen 2019Sentenza del 15/01/2019 n. 1 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 15 gen 2019Sentenza del 15/01/2019 n. 3 - Comm. Trib. Prov. La Spezia
- Sentenza · 15 gen 2019Sentenza del 15/01/2019 n. 4 - Comm. Trib. Prov. Novara
- Sentenza · 15 gen 2019Sentenza del 15/01/2019 n. 6 - Comm. Trib. Prov. Novara
- Sentenza · 15 gen 2019Sentenza del 15/01/2019 n. 34 - Comm. Trib. Prov. Torino
- Sentenza · 15 gen 2019Sentenza del 15/01/2019 n. 54 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →