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Sentenza

Sentenza n. 1567/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202502103

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il provvedimento di annullamento d’ufficio della concessione della cittadinanza italiana

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva impugnato il provvedimento con cui l’Amministrazione aveva ritirato una precedente concessione della cittadinanza italiana, ritenendo insussistente il requisito reddituale minimo. Il provvedimento di annullamento d’ufficio era stato adottato sulla base delle dichiarazioni dei redditi e delle risultanze delle banche dati fiscali, dalle quali emergevano, per gli anni 2016, 2017 e 2018, redditi annui di circa 1.453-1.466 euro, inferiori alla soglia di 8.263,31 euro prevista per il solo richiedente. In appello la ricorrente ha sostenuto che la situazione reddituale avrebbe dovuto essere valutata considerando anche le dichiarazioni dei redditi presentate tardivamente sino alla data del 24 febbraio 2023, quando aveva avuto conoscenza del provvedimento, e che tali elementi avrebbero consentito di raggiungere la soglia richiesta. Ha inoltre contestato, in sostanza, la rilevanza temporale delle risultanze reddituali utilizzate dall’Amministrazione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha rilevato che la concessione della cittadinanza per naturalizzazione comporta un’ampia discrezionalità amministrativa e che il requisito dei mezzi di sussistenza deve essere verificato per il triennio antecedente alla domanda e deve permanere stabilmente e continuativamente sino al giuramento. La soglia di 8.263,31 euro annui per il solo richiedente è stata ritenuta parametro legittimo e idoneo a verificare la capacità di mantenimento e l’adempimento dei doveri di solidarietà sociale. Poiché non era contestata l’insufficienza dei redditi risultanti alla data dell’adozione del provvedimento, il Collegio ha applicato il principio tempus regit actum: la legittimità dell’atto deve essere valutata sulla base della situazione di fatto e di diritto esistente e conoscibile dall’Amministrazione al momento della sua adozione, l’8 marzo 2020. Le dichiarazioni dei redditi presentate successivamente, anche se anteriori alla conoscenza dell’atto o addirittura successive a tale conoscenza, non possono essere utilizzate per dimostrare retroattivamente l’illegittimità del provvedimento. La comunicazione dell’atto ai sensi dell’art. 21-bis l. 241/1990 incide soltanto sulla sua efficacia e non sposta il momento rilevante per valutarne la legittimità. Il Collegio ha inoltre osservato che la presentazione tardiva delle dichiarazioni fiscali è, comunque, elemento contrario alla valutazione positiva dell’integrazione e della fedeltà fiscale richiesta ai fini della cittadinanza. L’appellante è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in 2.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    concede un ampio margine di discrezionalità all’Amministrazione ai fini della concessione della cittadinanza per naturalizzazione

    La concessione della cittadinanza per naturalizzazione è espressione di ampia discrezionalità amministrativa e richiede una valutazione complessiva dell’integrazione dell’istante e della sua capacità di adempiere ai doveri connessi allo status civitatis.

  • art. 1, comma 4, d.P.R. 362/1994

    il controllo della capacità economica debba riguardare obbligatoriamente il triennio antecedente alla presentazione della domanda

    La verifica del requisito reddituale deve riguardare il triennio anteriore alla domanda di cittadinanza.

  • art. 4, comma 7, d.P.R. 572/1993

    le condizioni previste devono permanere in modo stabile e continuo fino al momento della prestazione del giuramento

    Il requisito reddituale non deve sussistere soltanto al momento della domanda, ma deve permanere stabilmente e continuativamente sino al giuramento.

  • art. 3 d.l. 382/1989

    limite minimo di 8.263,31 euro di reddito annuo per il solo richiedente

    I parametri originariamente previsti per l’esenzione dalla spesa sanitaria possono essere utilizzati dall’Amministrazione come soglia quantitativa per valutare la capacità di sostentamento del richiedente la cittadinanza.

  • art. 21-bis l. 241/1990

    la comunicazione ai destinatari ha una mera funzione di integrazione dell’efficacia

    La comunicazione del provvedimento non modifica il momento cui riferire il giudizio di legittimità, che resta quello dell’adozione dell’atto.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Il provvedimento impugnato era qualificato come annullamento d’ufficio della precedente concessione della cittadinanza.

  • art. 98 c.p.a.

    L’appellante aveva proposto istanza cautelare, già respinta dalla Sezione con precedente ordinanza.

Massime di principio

  • Nella concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, la verifica dei mezzi di sussistenza costituisce esercizio di ampia discrezionalità amministrativa e il requisito reddituale deve essere accertato con riferimento al triennio antecedente alla domanda, permanendo stabilmente e continuativamente sino al giuramento.
  • La legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere valutata secondo il principio tempus regit actum, con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente e conoscibile dall’Amministrazione al momento dell’adozione dell’atto.
  • Le dichiarazioni dei redditi o gli altri elementi istruttori formatisi dopo l’adozione del provvedimento non possono essere utilizzati per dimostrarne retroattivamente l’illegittimità, salvo che l’Amministrazione eserciti un nuovo potere mediante un provvedimento di secondo grado.
  • La comunicazione del provvedimento amministrativo, quando prevista quale condizione di efficacia, non sposta il momento temporale cui riferire il giudizio sulla legittimità dell’atto.
  • La presentazione tardiva delle dichiarazioni fiscali non soltanto non consente di utilizzare retroattivamente i dati sopravvenuti per contestare la legittimità del provvedimento, ma può essere valutata negativamente nell’apprezzamento dell’integrazione sociale e della fedeltà fiscale del richiedente la cittadinanza.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaAutotutelaEfficacia ed esecuzione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaAutotutela decisoriaEfficacia ed esecutorietàOnere della prova e principio dispositivo

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