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Sentenza

Sentenza n. 4868/2026 - Roma, Sezione 1

per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza del 3 ottobre 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.

Giustizia amministrativa202511801

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull’istanza del 3 ottobre 2025 diretta al rilascio del visto per motivi di studio e alla fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della domanda

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio formatosi sull’istanza volta ad attivare il procedimento per il rilascio di un visto d’ingresso in Italia per motivi di studio e per ottenere la fissazione dell’appuntamento necessario alla presentazione della domanda. Ha chiesto l’accertamento dell’obbligo delle amministrazioni intimate di provvedere, la condanna a concludere il procedimento entro trenta giorni e, in caso di inerzia, la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, nelle more del giudizio, l’Ambasciata d’Italia ha fissato l’appuntamento richiesto per il 7 novembre 2025, determinando l’attivazione del procedimento per il rilascio del visto e il pieno soddisfacimento della pretesa azionata. La decisione è stata adottata in applicazione del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, tenuto conto del tempo non particolarmente esteso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso nonché dell’attività dell’amministrazione, impegnata a fronteggiare un elevato numero di istanze. L’amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione; la sopravvenuta attivazione del procedimento e il soddisfacimento della pretesa determinano la cessazione della materia del contendere.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    In combinato disposto con l’art. 117 c.p.a., consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nelle more del giudizio, la pretesa sostanziale azionata risulti pienamente soddisfatta.

  • art. 117, comma 3, c.p.a.

    È stato invocato dal ricorrente per la richiesta di nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia; la nomina non è stata disposta poiché il procedimento è stato attivato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto, insieme agli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679, per disporre l’oscuramento delle generalità del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quali ulteriori presupposti della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, la sopravvenuta attivazione del procedimento amministrativo e il pieno soddisfacimento della specifica pretesa azionata determinano la cessazione della materia del contendere ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
  • Quando l’amministrazione attiva il procedimento nelle more del giudizio sul silenzio, non sussistono più i presupposti per ordinare la conclusione del procedimento entro un termine giudiziale o per nominare un commissario ad acta, se la pretesa dedotta in giudizio risulta integralmente soddisfatta.
  • La compensazione delle spese può essere disposta valutando, insieme alla durata dell’inerzia, il comportamento concretamente tenuto dall’amministrazione e le circostanze organizzative che abbiano inciso sui tempi di trattazione delle istanze; resta possibile porre a carico dell’amministrazione la restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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