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Interpello

Risposta n. 351 del 29/08/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Istante ritiene di dover presentare richiesta di rimborso all’Agenzia delle Entrate di Pescara per IRPEF e addizionali regionali e comunali relative al 2018, in quanto la pensione non doveva essere tassata in Italia secondo la Convenzione Italia-Spagna.

Rimborso di IRPEF e addizionali regionali/comunali trattenute su pensione di soggetto residente in Spagna

Il quesito

Il pensionato residente fiscalmente in Spagna chiede quale sia la procedura corretta per ottenere il rimborso delle somme trattenute dall’INPS in Italia, a titolo di addizionali regionali e comunali, riferite al periodo d’imposta 2018, oltre all’IRPEF eventualmente trattenuta.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia conferma che, se il contribuente è fiscalmente non residente in Italia e percepisce una pensione privata rientrante nell’art. 18 della Convenzione Italia-Spagna, l’IRPEF trattenuta per il 2018 è rimborsabile e non sono dovute neppure le addizionali regionali e comunali. La domanda va presentata al Centro Operativo di Pescara entro 48 mesi con prova della residenza fiscale estera e della spettanza convenzionale. Se invece la pensione fosse pubblica ex art. 19, la tassazione sarebbe in linea generale esclusiva in Italia, salvo il caso di cittadino spagnolo; per redditi da lavoro autonomo o impresa, si applicherebbe l’art. 21 con tassazione nello Stato di residenza.

Rimborso di IRPEF e addizionali su pensione percepita da residente in Spagna

L’interpello riguarda un pensionato italiano fiscalmente residente in Spagna dal 2018, che contesta le ritenute operate dall’INPS su una pensione riferita al periodo d’imposta 2018. Il punto centrale è la possibilità di recuperare sia l’IRPEF sia le addizionali regionali e comunali trattenute in Italia nonostante l’operatività della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Spagna.

Fattispecie rappresentata

L’Istante riferisce che:

  • dal 2018 è residente fiscalmente in Spagna;
  • il 21 dicembre 2018 l’INPS ha comunicato l’accoglimento della richiesta di detassazione con decorrenza dal 1° gennaio 2018;
  • tuttavia la detassazione sarebbe stata applicata solo dal 1° gennaio 2019, poiché il 2018 era già contabilmente chiuso;
  • nel 2019 l’INPS ha continuato a trattenere somme a titolo di addizionali regionali e comunali relative all’anno d’imposta 2018.

Quesito del contribuente

Il contribuente chiede quale sia la procedura corretta per recuperare le somme trattenute dall’INPS in Italia per il 2018, con particolare riferimento alle addizionali regionali e comunali, oltre all’IRPEF.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L’Istante prospetta di presentare una richiesta di rimborso all’Agenzia delle Entrate di Pescara per l’IRPEF e per le addizionali regionali e comunali relative al periodo d’imposta 2018.

Normativa e riferimenti richiamati

L’Agenzia richiama, in via generale, i chiarimenti già forniti con un precedente interpello sulle questioni relative:

  • all’accertamento della residenza fiscale dei soggetti residenti all’estero;
  • agli obblighi dichiarativi dei non residenti;
  • all’applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni.

Nel merito, vengono richiamati:

  • l’articolo 18 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Spagna, ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 663, per le pensioni private;
  • l’articolo 19, paragrafo 2, della Convenzione, per le pensioni corrisposte a ex dipendenti pubblici;
  • l’articolo 21, paragrafo 1, della Convenzione, per il caso di lavoratore autonomo o imprenditore;
  • gli articoli 24 e 165 del TUIR, per il principio secondo cui le addizionali regionali e comunali sono dovute solo se, per il medesimo anno d’imposta, risulta dovuta l’IRPEF, dopo il computo delle detrazioni e dei crediti d’imposta spettanti ai non residenti;
  • gli articoli 37 e 38 del DPR 29 settembre 1973, n. 602, relativi al termine di 48 mesi per la richiesta di rimborso;
  • l’articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212, richiamato nell’intestazione della risposta.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia precisa che, con riferimento al trattamento pensionistico erogato dall’INPS nel 2018 in applicazione della Convenzione, l’imposta IRPEF trattenuta all’atto del pagamento può essere chiesta a rimborso, poiché non doveva essere assoggettata a imposizione in Italia.

Quanto alle addizionali regionali e comunali, l’Agenzia chiarisce che esse sono dovute solo dai contribuenti, residenti e non residenti, per i quali, in relazione al medesimo anno d’imposta, risulti dovuta l’IRPEF. Poiché nel caso di specie l’IRPEF non è dovuta, non sono dovute neppure le addizionali regionali e comunali trattenute dall’INPS.

Ne deriva che l’Istante può presentare istanza di restituzione al Centro Operativo dell’Agenzia delle Entrate di Pescara, via Rio Sparto 21, 65100 Pescara, sia per l’IRPEF relativa al 2018 sia per le addizionali regionali e comunali trattenute nel 2019 ma riferite all’anno 2018.

Modalità e termini del rimborso

La richiesta di rimborso deve essere presentata entro 48 mesi dalla data di applicazione della ritenuta fiscale di cui si chiede la restituzione. L’istanza deve essere corredata da:

  • attestazione di residenza fiscale nel Paese estero, rilasciata dall’autorità competente locale;
  • documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla Convenzione.

Condizioni e precisazioni finali

La soluzione favorevole al rimborso vale solo se:

  • l’Istante è fiscalmente non residente in Italia;
  • l’Istante, in quanto ex lavoratore dipendente del settore privato, percepisce una pensione rientrante nell’articolo 18 della Convenzione Italia-Spagna.

L’Agenzia precisa inoltre che:

  • se l’Istante fosse un ex dipendente pubblico, troverebbe applicazione l’articolo 19, paragrafo 2, della Convenzione, con imposizione esclusiva in Italia e quindi senza possibilità di rimborso, salvo il caso del soggetto di nazionalità spagnola, per il quale la tassazione esclusiva spetta allo Stato di residenza;
  • se l’Istante avesse svolto attività di lavoratore autonomo o imprenditore, la pensione ricadrebbe nell’articolo 21, paragrafo 1, della Convenzione, con tassazione esclusiva nello Stato di residenza e quindi con possibilità di richiedere il rimborso delle ritenute subite in Italia.

Conclusioni operative

L’interpello conclude che, nel caso di pensione privata percepita da soggetto fiscalmente residente in Spagna, non sono dovute imposte in Italia né a titolo di IRPEF né a titolo di addizionali regionali e comunali. Il contribuente può quindi richiedere il rimborso all’Agenzia delle Entrate di Pescara, rispettando il termine di 48 mesi e allegando la documentazione convenzionale richiesta.

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