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Interpello

Risposta n. 353 del 29/08/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’agevolazione spetta solo ai titolari di redditi di pensione di fonte estera, cioè erogati da soggetti esteri. Poiché la pensione del contribuente è corrisposta dall’INPS, soggetto residente in Italia, il regime dell’art. 24-ter TUIR non è applicabile.

Applicabilità dell’art. 24-ter TUIR a un pensionato INPS residente in Portogallo che intende rientrare in Italia.

Il quesito

Il contribuente chiede quale procedura seguire per accedere all’imposta sostitutiva del 7% prevista dall’art. 24-ter TUIR, qualora rientri in Italia dopo aver maturato il periodo minimo di residenza estera, pur percependo una pensione erogata dall’INPS.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia ritiene che il contribuente non possa accedere all’imposta sostitutiva del 7% ex art. 24-ter TUIR se la pensione è erogata dall’INPS. La risposta chiarisce inoltre che la verifica dell’effettiva residenza fiscale è questione di fatto non esperibile in interpello e che ogni accertamento resta in capo all’Ufficio competente.

Applicabilità dell’art. 24-ter TUIR a un pensionato INPS residente all’estero

L’interpello riguarda il regime agevolativo introdotto per i pensionati esteri che trasferiscono la residenza fiscale in alcuni comuni del Mezzogiorno. Il contribuente, iscritto all’AIRE e residente in Portogallo, intende rientrare in Italia e chiede se possa beneficiare dell’imposta sostitutiva del 7% prevista dall’art. 24-ter del TUIR.

Fattispecie rappresentata dal contribuente

Il soggetto istante dichiara di:

  • essere nato in Italia;
  • essere iscritto all’AIRE dal 24 giugno 2016;
  • avere residenza in Portogallo;
  • percepire una pensione erogata dall’INPS;
  • essere registrato fiscalmente in Portogallo e aver ottenuto lo status di "Residente non abituale", con esonero dal pagamento dei tributi sulla pensione per 10 anni.

Il contribuente sostiene di poter accedere all’agevolazione dopo il quinto periodo d’imposta di residenza in Portogallo e chiede quale sia la procedura per usufruirne se decidesse di tornare in Italia.

Quesito posto all’Agenzia delle Entrate

Il quesito concerne l’accesso al regime sostitutivo dell’art. 24-ter TUIR per un soggetto che:

  • ha già maturato un periodo di residenza estera;
  • intende trasferire la residenza fiscale in Italia;
  • percepisce tuttavia un trattamento pensionistico erogato dall’INPS.

Normativa richiamata

L’Agenzia richiama:

  • l’art. 1, comma 273, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha introdotto l’art. 24-ter nel TUIR;
  • l’art. 24-ter TUIR, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 167878 del 31 maggio 2019, che disciplina modalità di esercizio e revoca dell’opzione, cessazione degli effetti, versamento dell’imposta e individuazione dei comuni agevolabili.

Secondo la norma, possono optare per l’imposta sostitutiva del 7% le persone fisiche titolari di redditi da pensione di cui all’art. 49, comma 2, lettera a), del TUIR, purché tali redditi siano erogati da soggetti esteri e il trasferimento avvenga in uno dei comuni delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia con popolazione non superiore a 20.000 abitanti.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

Il contribuente ritiene che, una volta trascorso il quinto periodo d’imposta come residente in Portogallo, maturerebbe i requisiti per accedere al regime fiscale agevolato previsto dall’art. 24-ter TUIR.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia precisa preliminarmente che l’accertamento dell’effettiva residenza fiscale è una questione di fatto e non può essere oggetto di interpello ai sensi dell’art. 11 della legge n. 212 del 2000, richiamando la circolare n. 9/E del 1° aprile 2016. La risposta viene quindi resa sulla base dei fatti rappresentati, ferma restando la possibilità di verifica da parte dell’Ufficio competente.

Nel merito, l’Agenzia osserva che il regime agevolativo è riservato ai pensionati che percepiscono redditi da pensione di fonte estera. Nel caso esaminato, dalle informazioni disponibili risulta che la pensione è corrisposta dall’INPS, soggetto residente in Italia. Tale circostanza esclude l’applicabilità dell’art. 24-ter TUIR, poiché manca il requisito essenziale della fonte estera della pensione.

Conclusioni operative

L’esito dell’interpello è negativo: il contribuente non potrà accedere all’imposta sostitutiva del 7% prevista per i pensionati esteri che trasferiscono la residenza fiscale nel Mezzogiorno, in quanto il trattamento pensionistico è erogato dall’INPS e non da un soggetto estero. L’Agenzia non entra invece nel merito della verifica della residenza fiscale effettiva, che resta riservata all’ordinario potere di accertamento dell’amministrazione finanziaria.

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