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Interpello

Risposta n. 352 del 29/08/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contribuente ritiene che, in assenza di una base fissa in Italia per l’attività professionale, il reddito sia tassabile solo in Germania ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, della Convenzione Italia-Germania, con conseguente diritto al rimborso delle ritenute italiane.

Trattamento fiscale in Italia del reddito di lavoro autonomo percepito da una docente residente in Germania

Il quesito

La contribuente chiede se i compensi per l’incarico di docente a contratto presso una università italiana siano imponibili in Italia o soltanto in Germania, e se le ritenute subite in Italia nel 2017 e 2018 possano essere rimborsate.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia ritiene, assumendo che la contribuente sia fiscalmente non residente in Italia e che non disponga in Italia di una base fissa per l’attività, che i compensi da lavoro autonomo non siano imponibili in Italia ai sensi della Convenzione Italia-Germania. Le ritenute operate in Italia per il 2017 e 2018 sono rimborsabili su richiesta da presentare al Centro Operativo di Pescara entro 48 mesi dal prelievo.

Trattamento fiscale del reddito di lavoro autonomo di una docente residente in Germania

L’interpello riguarda il regime fiscale applicabile, in Italia, ai compensi percepiti da una cittadina tedesca per un incarico di docente a contratto presso una università italiana. Il tema centrale è la ripartizione della potestà impositiva tra Italia e Germania secondo la Convenzione contro le doppie imposizioni.

Fattispecie

La contribuente dichiara di essere residente a Monaco di Baviera e di non avere residenza fiscale in Italia. Dal mese di ottobre 2016 svolge un incarico di docente a contratto presso la Libera Università di ________, attività qualificata come indipendente; nel documento di affidamento dell’incarico è esclusa la messa a disposizione di una base fissa o di un ufficio stabile da parte dell’università.

Per tale attività, a partire dal 2017, la contribuente segnala di aver subito ritenute in Italia pari a:

  • euro 6.879,59 per l’anno 2017;
  • euro 12.890,44 per l’anno 2018.

Rappresenta inoltre che l’Ufficio delle imposte di Monaco, con lettera del 19 novembre 2018, ha affermato l’imponibilità in Germania del reddito in questione; a supporto della residenza tedesca produce il relativo certificato di residenza.

Quesito del contribuente

La contribuente chiede quale sia il corretto trattamento fiscale in Italia dei redditi derivanti dall’incarico di insegnamento e, in particolare, se tali compensi debbano essere tassati solo in Germania con conseguente rimborso delle imposte trattenute in Italia.

Soluzione interpretativa proposta dalla contribuente

Secondo la contribuente, il reddito derivante dall’attività di insegnamento non sarebbe imponibile in Italia perché l’attività è svolta senza una base fissa nel territorio italiano. Di conseguenza, in applicazione dell’articolo 14, paragrafo 1, della Convenzione Italia-Germania, l’imposta sarebbe dovuta soltanto in Germania e le ritenute operate in Italia dovrebbero essere rimborsate su richiesta.

Normativa e prassi richiamate

L’Agenzia richiama in particolare:

  • l’articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212;
  • l’articolo 53 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), per la qualificazione del reddito come lavoro autonomo;
  • l’articolo 14, paragrafo 1, della Convenzione Italia-Germania, ratificata con legge 24 novembre 1992, n. 459;
  • l’articolo 37 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in tema di rimborso delle imposte indebitamente trattenute;
  • la circolare n. 9 del 1° aprile 2016, per chiarire che la verifica della residenza fiscale è una questione di fatto non esperibile in interpello.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

In via preliminare, l’Agenzia precisa che la verifica dell’effettiva residenza fiscale non può essere oggetto di interpello; pertanto la risposta viene resa assumendo che la contribuente sia effettivamente non residente fiscalmente in Italia.

Sulla base dei fatti rappresentati, l’attività svolta presso l’università italiana è qualificata come lavoro autonomo. L’articolo 14, paragrafo 1, della Convenzione stabilisce che i redditi derivanti dall’esercizio di professioni indipendenti sono imponibili soltanto nello Stato di residenza, salvo che il professionista disponga abitualmente nell’altro Stato di una base fissa per l’esercizio dell’attività.

Nel caso esaminato, la documentazione conferma che l’incarico non prevede una base fissa messa a disposizione dall’università, ma non esclude in assoluto che la contribuente possa disporre di una base fissa in Italia per altre vie. Ciò nonostante, nel presupposto che la contribuente sia non residente in Italia e non disponga nel territorio italiano di alcuna base fissa, l’Agenzia conclude che i redditi derivanti dall’incarico di insegnamento non sono imponibili in Italia.

Conseguenze operative

Poiché il reddito non è soggetto a tassazione italiana nei presupposti indicati, le ritenute già operate in Italia per gli anni 2017 e 2018 possono essere chieste a rimborso mediante apposita istanza al Centro Operativo di Pescara. L’istanza deve essere presentata entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data del prelevamento dell’imposta, ai sensi dell’articolo 37 del d.P.R. n. 602 del 1973.

Conclusioni

L’interpello conferma che, per una docente fiscalmente non residente in Italia e priva di base fissa nel territorio italiano, i compensi da lavoro autonomo relativi all’incarico universitario sono imponibili solo nello Stato di residenza, ossia in Germania. In tale scenario, le ritenute operate in Italia risultano non dovute e sono rimborsabili nei termini di legge.

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