Cassazione Penale, Ordinanza n. 16028/2025 del 28/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato: la doglianza sulla pretesa assenza di motivazione è smentita dal testo della sentenza impugnata, che ha indicato espressamente la durata annuale della sospensione della patente e le ragioni della determinazione. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice di merito)
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza del 18 settembre 2024 del Tribunale di Firenze deducendo, con un unico motivo, la mancanza di motivazione in ordine alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. La difesa ha successivamente depositato memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso. La Corte rileva però che il Tribunale aveva effettivamente determinato la durata della sospensione in anni uno, fondandola sulla gravità della violazione commessa e sull'ulteriore pericolo che la circolazione dell'imputato avrebbe potuto determinare.
Norme richiamate
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida
la durata della sanzione accessoria deve risultare motivata con riferimento alla gravità della violazione e al pericolo che la circolazione del soggetto può determinare; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta esistente e sufficiente.
Cassa delle ammende
in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca un vizio di motivazione su un punto in realtà espressamente affrontato dal giudice di merito.
- La determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente è legittima quando il giudice la collega alla gravità della violazione e al concreto pericolo per la circolazione stradale.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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