Sentenza del 13/05/2015 n. 9715 - Corte di Cassazione
IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE - Spese di vitto ed alloggio per convegni - Spese di rappresentanza - Configurabilità - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava diversi recuperi fiscali relativi agli esercizi 2001 e 2002, tra cui la qualificazione e deducibilità delle spese sostenute per vitto e alloggio in occasione di convegni con clienti e rappresentanti, nonché la competenza, documentazione e inerenza di altri costi, la corretta contabilizzazione di ricavi e sconti e l'applicazione delle sanzioni. In particolare, l'Agenzia contestava che le spese per i convegni fossero state qualificate dalla CTR come spese di pubblicità integralmente deducibili, sostenendo che fossero spese di rappresentanza, deducibili nei limiti previsti dall'art. 74, comma 2, del TUIR allora vigente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi del ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo errata e insufficientemente motivata la qualificazione delle spese per convegni come spese di pubblicità. Tali spese devono essere qualificate come spese di rappresentanza quando mirano ad accrescere il prestigio e l'immagine dell'impresa senza una diretta e concreta aspettativa di incremento delle vendite; la CTR avrebbe dovuto svolgere un rigoroso accertamento in fatto sulla loro effettiva finalità. È stato invece respinto il terzo motivo dell'Agenzia relativo ai rientri di merce, poiché risultavano annotati nella contabilità di magazzino e nei registri UTIF e non erano emersi elementi idonei a presumere vendite non contabilizzate. È stato integralmente respinto il ricorso incidentale della contribuente: sono stati confermati i rilievi relativi ai cliché quali beni ad utilità pluriennale, agli sconti non adeguatamente documentati, ai costi di promozione e propaganda privi di idoneo supporto documentale e alle spese sostenute per fiere e materiale pubblicitario non provate. Sono state inoltre confermate le sanzioni, non essendo stata dimostrata un'oggettiva incertezza normativa. La sentenza è stata cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa è stata rinviata ad altra sezione della CTR, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Art. 74, comma 2, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), nella formulazione ratione temporis
Costituiscono spese di rappresentanza i costi sostenuti per accrescere il prestigio e l'immagine della società e per potenziarne le possibilità di sviluppo, senza dar luogo ad una aspettativa di incremento delle vendite; sono spese di pubblicità o propaganda quelle dirette, anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi o all'incremento delle vendite.
La distinzione tra spese di rappresentanza e spese di pubblicità dipende dall'obiettivo concreto e strategico della spesa. Le spese per vitto e alloggio sostenute in occasione di convegni con clienti e rappresentanti sono normalmente spese di rappresentanza se servono a migliorare il prestigio e l'immagine dell'impresa, senza una diretta relazione dimostrata con maggiori vendite.
Art. 74, comma 3, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), nella formulazione ratione temporis
I costi relativi a beni destinati a un'utilità pluriennale, come i cliché utilizzati per astucci ed etichette, rientrano nella categoria residuale dei costi pluriennali e non nelle spese per studi e ricerche, che riguardano invece attività di ricerca applicata e sviluppo di progetti aziendali.
Art. 2697 del codice civile
L'onere di provare l'esistenza, l'inerenza e, quando contestata, la coerenza economica dei costi deducibili grava sul contribuente. La mera contabilizzazione o l'esibizione di una fattura con causale generica non è sufficiente.
Art. 1 d.P.R. 10 novembre 1997, n. 441
La disciplina delle presunzioni di cessione e acquisto non è applicabile quando non vi sia un ammanco accertato mediante inventario fisico o confronto con documentazione contabile obbligatoria. L'assenza di documenti di trasporto, se non obbligatori nella specifica fattispecie, non dimostra da sola l'inesistenza dei rientri di merce.
Art. 26, comma 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La variazione in diminuzione dell'imposta per sconti o abbuoni richiede la prova dell'effettiva riduzione del prezzo e dell'accordo tra le parti. La nota di accredito deve contenere elementi sufficienti a collegarla inequivocabilmente all'operazione originaria, inclusa una causale concreta e verificabile.
Art. 112 del codice di procedura civile
Il giudice deve pronunciarsi sulle domande ritualmente proposte. Nel caso concreto, tuttavia, la CTR aveva espressamente confermato l'applicabilità delle sanzioni.
Art. 6, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
La disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa richiede una situazione oggettiva di impossibilità di individuare con sicurezza la norma applicabile. La semplice contestazione generica del contribuente non è sufficiente, soprattutto in presenza di norme chiare e orientamenti giurisprudenziali consolidati.
Massime di principio
- Per qualificare una spesa come pubblicitaria non basta dimostrare che essa sia genericamente collegata all'attività commerciale: occorre provare una finalità promozionale diretta e concreta, con una relazione verificabile con l'incremento delle vendite.
- Le spese per eventi, convegni, vitto e alloggio destinati a clienti o rappresentanti tendono a essere considerate spese di rappresentanza quando hanno funzione relazionale o d'immagine e non sono direttamente rivolte alla vendita di specifici prodotti o servizi.
- Il contribuente che deduce un costo deve documentarne non solo l'importo, ma anche l'effettività, la causa, l'inerenza e, se contestata, la coerenza economica. Fatture con descrizioni generiche o prive del contratto sottostante possono essere insufficienti.
- Per ottenere una variazione in diminuzione relativa a sconti o abbuoni, la documentazione deve consentire di ricostruire il collegamento tra la nota di accredito e la fattura o operazione originaria; documenti generici espongono al recupero fiscale.
- Il rientro di merce può essere provato anche mediante scritture contabili obbligatorie coerenti e verificabili, se l'Amministrazione non fornisce elementi concreti che facciano presumere una vendita non contabilizzata.
- La deducibilità di costi pluriennali dipende dalla natura e dalla durata dell'utilità del bene o dell'attività cui si riferiscono; beni durevoli impiegati nel processo produttivo non sono automaticamente qualificabili come spese di ricerca o sviluppo.
- L'incertezza normativa che esclude le sanzioni deve essere oggettiva, documentabile e riconoscibile dal giudice; non coincide con il semplice dubbio interpretativo o con la diversa tesi sostenuta dal contribuente.
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