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Sentenza

Sentenza n. 304/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 67/2025 resa dal Tribunale di Udine, sez. Lavoro, notificata all’Amministrazione, non appellata e passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202500554

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata ottemperanza, al momento della proposizione del ricorso, al giudicato formatosi sulla sentenza n. 67/2025 del Tribunale di Udine, Sezione lavoro

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 67/2025 del Tribunale di Udine, Sezione lavoro, notificata all'Amministrazione, non appellata e divenuta definitiva. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha dato esecuzione al giudicato. Non risultano dedotti ulteriori motivi di illegittimità dell'attività amministrativa, poiché la questione decisiva riguarda esclusivamente l'intervenuta ottemperanza durante il processo.

La decisione

Il TAR ha accertato, sulla base della documentazione prodotta, che l'Amministrazione ha ottemperato al giudicato nel corso del giudizio. Poiché tale adempimento ha fatto venir meno l'interesse alla prosecuzione della controversia, ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. L'Amministrazione è stata condannata alla rifusione delle spese processuali in favore del ricorrente, liquidate in 1.000 euro oltre accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato. Le spese sono state distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.

    L'adempimento dell'Amministrazione intervenuto nel corso del giudizio, con conseguente venir meno della materia del contendere, giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'Amministrazione esegue integralmente il giudicato, viene meno la materia del contendere e il giudice amministrativo deve dichiarare la cessazione della materia del contendere.
  • L'esecuzione del giudicato intervenuta durante il processo non impedisce la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza sostanziale, con condanna dell'Amministrazione che ha reso necessario il ricorso al rimborso delle spese e del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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