Circolare numero 104 del 16-6-2003
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le modalità applicative dell’indennità una tantum prevista dall’art. 1, comma 20, della legge n. 335/1995 per i superstiti di assicurato che, al momento del decesso, non avesse maturato i requisiti per la pensione diretta nel sistema contributivo. Vengono individuati i soggetti aventi diritto, le condizioni reddituali e assicurative, il criterio di calcolo dell’importo, la presentazione della domanda e le istruzioni operative per l’acquisizione delle pratiche. La circolare chiarisce inoltre che non cambia la disciplina dei casi di decesso riferiti a trattamenti pensionistici liquidabili nel sistema retributivo o misto, richiamando la diversa indennità prevista dall’art. 13 della legge n. 218/1952.
Indennità una tantum ai superstiti per assicurato con pensione contributiva
Indennità una tantum ai superstiti per assicurato con sistema contributivo
La circolare fornisce le istruzioni applicative del decreto interministeriale 13 gennaio 2003, emanato in attuazione dell’art. 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335. La prestazione riguarda i superstiti di assicurato che, al momento del decesso, non aveva maturato i requisiti per la pensione diretta nel sistema contributivo.
Quadro normativo e finalità
Il testo richiama la previsione dell’art. 1, comma 20, terzo periodo, della legge n. 335/1995, secondo cui, in assenza dei requisiti assicurativi e contributivi per la pensione ai superstiti, e in mancanza di diritti a rendite INAIL connesse all’evento, spetta ai superstiti che rispettino le condizioni reddituali dell’art. 3, comma 6, una indennità una tantum.
Il decreto 13 gennaio 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 34 dell’11 febbraio 2003, ha definito modalità e termini per il conseguimento della prestazione. La circolare fornisce quindi le istruzioni operative per l’applicazione del decreto.
Soggetti beneficiari
L’indennità spetta ai superstiti dell’assicurato secondo l’ordine e le categorie previste dall’art. 22 della legge n. 903/1965, richiamato dal decreto. I soggetti indicati sono:
- il coniuge, anche separato legalmente se non responsabile della separazione; il coniuge separato con addebito conserva il diritto se titolare di assegno alimentare a carico del defunto;
- i figli minori di 18 anni;
- i figli studenti di scuola media o professionale fino a 21 anni, purché a carico e non lavoratori retribuiti;
- i figli studenti universitari, a carico e senza lavoro retribuito, per la durata legale del corso e comunque non oltre i 26 anni;
- i figli riconosciuti inabili, di qualsiasi età, se a carico al momento della morte;
- i genitori ultrasessantacinquenni non pensionati e a carico, quando manchino coniuge e figli superstiti, oppure questi ultimi non abbiano titolo;
- fratelli celibi e sorelle nubili, non pensionati, permanentemente inabili e a carico, quando non vi siano coniuge, figli o genitori superstiti aventi titolo.
È inoltre richiamato il diritto del coniuge divorziato alla pensione ai superstiti alle condizioni previste dalla legge, con conseguente inclusione anche ai fini dell’indennità una tantum, eventualmente in concorso con il coniuge superstite.
Condizioni per il diritto
La prestazione spetta solo se, alla data del decesso, ricorrono congiuntamente queste condizioni:
- assenza dei requisiti assicurativi e contributivi per la pensione indiretta;
- assenza del diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale conseguenti alla morte dell’assicurato;
- possesso delle condizioni reddituali previste dall’art. 3, comma 6, della legge n. 335/1995.
La circolare ricorda che i requisiti per la pensione ai superstiti sono, in via generale, alternativamente:
- cinque anni di assicurazione e contribuzione, di cui almeno tre nel quinquennio precedente la morte;
- quindici anni di contribuzione.
Viene inoltre richiamata, in via di deroga, la disciplina della pensione privilegiata indiretta per inabilità e quella della pensione supplementare indiretta, ma solo per chiarire il perimetro applicativo della prestazione in esame.
Requisiti reddituali
La circolare riporta il contenuto dell’art. 3, comma 6, della legge n. 335/1995 e chiarisce come va determinato il reddito rilevante.
Concorrono alla formazione del reddito:
- tutti i redditi di qualsiasi natura, al netto di imposte e contributi;
- i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva;
- gli assegni alimentari corrisposti ai sensi del codice civile.
Non si computano:
- trattamenti di fine rapporto, comunque denominati;
- anticipazioni sui TFR;
- competenze arretrate soggette a tassazione separata;
- il proprio assegno;
- il reddito della casa di abitazione.
Non concorre inoltre, nei limiti previsti dalla legge, la pensione liquidata secondo il sistema contributivo a carico di gestioni o enti pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie.
La verifica va effettuata alla data del decesso, calcolando il reddito maturato fino alla fine del mese del decesso e rapportandolo a mese, in modo da confrontarlo con il limite mensile indicato nell’allegato 3. Le condizioni reddituali sono riferite singolarmente a ciascun superstite; se uno di essi non ha diritto per superamento del limite o per presenza di rendita INAIL, la quota relativa viene redistribuita tra gli altri aventi diritto.
Importo della prestazione
L’indennità una tantum è pari all’importo mensile dell’assegno sociale vigente alla data del decesso, moltiplicato per il numero delle annualità di contribuzione accreditate in favore dell’assicurato.
Per i periodi di contribuzione inferiori all’anno, il calcolo va effettuato in proporzione alle settimane coperte da contribuzione. La circolare precisa che, ai fini del computo, rileva la contribuzione di qualunque tipo: obbligatoria, volontaria, figurativa e da riscatto.
La ripartizione tra i superstiti segue i criteri della pensione ai superstiti. L’allegato 5 riporta le quote percentuali, ad esempio:
- coniuge solo: 100%;
- coniuge e un figlio: 75% al coniuge e 25% al figlio;
- coniuge e due figli: 60% al coniuge e 20% a ciascun figlio;
- coniuge e tre figli: 60% al coniuge e 13,33% a ciascun figlio;
- un figlio: 100%;
- due figli: 50% ciascuno;
- tre figli: 33,33% ciascuno;
- quattro figli: 25% ciascuno;
- cinque figli: 20% ciascuno;
- un genitore: 100%; due genitori: 50% ciascuno;
- uno o più fratelli/sorelle: ripartizione in quote decrescenti secondo il numero degli aventi diritto.
Domanda e prescrizione
La liquidazione è subordinata alla domanda degli aventi diritto. Per la presentazione può essere utilizzato il Mod. S0.1. Il diritto alla prestazione è soggetto a prescrizione decennale.
Modalità operative per l’INPS
Le domande devono essere inserite nella procedura EAD75, indicando:
- la categoria di pensione ai superstiti nella cui gestione risulta versata la contribuzione (SO, SR, SOART, SOCOM, ecc.);
- il codice tipo domanda "0";
- nel campo 36, il codice "SUT".
La procedura di liquidazione è indicata come in corso di aggiornamento per consentire la gestione anche dell’indennità una tantum; la disponibilità sarà comunicata con successivo messaggio.
Disciplina diversa per decessi in sistema retributivo o misto
La circolare precisa che nulla cambia per i casi in cui il trattamento pensionistico dell’assicurato sarebbe stato liquidato nel sistema retributivo o misto. In tali ipotesi continua ad applicarsi la diversa indennità prevista dall’art. 13 della legge n. 218/1952.
Questa prestazione spetta al coniuge del lavoratore deceduto, o in mancanza ai figli in possesso dei requisiti di legge, se:
- il lavoratore non aveva ottenuto la pensione diretta a carico dell’assicurazione generale IVS o delle gestioni speciali per autonomi;
- nessun superstite ha diritto alla pensione indiretta;
- risultano complessivamente accreditati, nei cinque anni precedenti la morte, almeno 52 contributi settimanali o equivalenti.
Per tale indennità la domanda deve essere presentata entro un anno dal decesso, a pena di decadenza.
Punti principali
Ambito della disciplina
La circolare dà attuazione al decreto interministeriale 13 gennaio 2003, pubblicato in G.U. n. 34 dell’11 febbraio 2003, che stabilisce modalità e termini per l’indennità una tantum ai superstiti prevista dall’art. 1, comma 20, della legge n. 335/1995. La prestazione riguarda i casi in cui il trattamento pensionistico dell’assicurato sarebbe stato liquidato esclusivamente con il sistema contributivo e, alla data del decesso, non risultano maturati i requisiti per la pensione diretta ai superstiti.
Soggetti aventi diritto
Sono indicati come beneficiari i superstiti individuati dall’art. 22 della legge n. 903/1965: coniuge, anche separato se non addebitatario della separazione o, se con assegno alimentare, anche se separato con addebito; figli minori; figli studenti di scuola media o professionale fino a 21 anni; figli studenti universitari fino al compimento del 26° anno e per il corso legale di laurea; figli inabili di qualsiasi età; genitori ultrasessantacinquenni non pensionati e a carico; fratelli celibi e sorelle nubili non pensionati, permanentemente inabili e a carico. È richiamato anche il diritto del coniuge divorziato alle condizioni di legge, con possibile concorso con il coniuge superstite.
Condizioni per il riconoscimento
L’indennità spetta solo se non sussistono i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione indiretta, se i superstiti non hanno diritto a rendite INAIL per infortunio o malattia professionale conseguenti alla morte dell’assicurato e se, alla data del decesso, ricorrono le condizioni reddituali dell’art. 3, comma 6, della legge n. 335/1995. La circolare richiama i requisiti per la pensione ai superstiti: cinque anni di assicurazione e contribuzione di cui almeno tre nel quinquennio precedente la morte, oppure quindici anni di contribuzione. Le condizioni vanno verificate singolarmente per ciascun superstite.
Reddito rilevante e verifica della soglia
Ai fini del limite reddituale si considerano i redditi di qualsiasi natura, al netto di imposte e contributi, inclusi redditi esenti o soggetti a ritenuta o imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari; non si computano TFR, anticipazioni, competenze arretrate soggette a tassazione separata, il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Non concorre inoltre la pensione liquidata secondo il sistema contributivo nei limiti indicati dalla legge. Il reddito va verificato alla data del decesso, considerando il reddito maturato fino alla fine del mese del decesso e rapportandolo a mese, per confrontarlo con il limite mensile previsto nell’allegato 3.
Importo e ripartizione della prestazione
L’indennità è pari all’importo mensile dell’assegno sociale vigente alla data del decesso, moltiplicato per il numero delle annualità di contribuzione accreditate in favore dell’assicurato. Per i periodi inferiori all’anno, il calcolo avviene in proporzione alle settimane coperte da contribuzione, comprese quelle obbligatorie, volontarie, figurative e da riscatto. L’importo è ripartito tra gli aventi diritto secondo le quote previste per la pensione ai superstiti, con le percentuali indicate nell’allegato 5.
Domanda, prescrizione e procedure operative
La prestazione è liquidata solo a domanda, presentabile con il Mod. S0.1, ed è soggetta a prescrizione decennale. Le domande devono essere inserite in EAD75 indicando la categoria di pensione ai superstiti di riferimento, il codice tipo domanda "0" e nel campo 36 il codice "SUT". La procedura di liquidazione delle pensioni è in aggiornamento per consentire anche la definizione dell’indennità una tantum, e la disponibilità sarà comunicata con successivo messaggio.
Disciplina distinta per il sistema retributivo o misto
La circolare precisa che resta invariata la disciplina dei casi di decesso di assicurato il cui trattamento sarebbe stato liquidato nel sistema retributivo o misto. In tali ipotesi continua ad applicarsi l’indennità prevista dall’art. 13 della legge n. 218/1952, spettante al coniuge o, in mancanza, ai figli, se ricorrono determinate condizioni: mancata titolarità di pensione diretta, assenza di diritto a pensione indiretta e presenza di almeno 52 contributi settimanali nel quinquennio precedente la morte. Per questa indennità, la domanda deve essere presentata entro un anno dal decesso, a pena di decadenza.
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