Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 103 del 13-6-2003

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare definisce, per le pensioni da liquidare nel 2003, le aliquote di rendimento applicabili ai Fondi sostitutivi soppressi (autoferrotranvieri, elettrici, telefonici e dazieri), in attuazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 503/1992 e dell’art. 59 della legge n. 449/1997. Vengono richiamate le regole di graduale armonizzazione con l’AGO e sono indicate le aliquote per fasce di retribuzione e per periodi di anzianità contributiva maturata, con specifici valori e soglie di reddito. Per il Fondo dazieri la circolare conferma le aliquote fino al 31 dicembre 1997 e rinvia a successiva comunicazione per le anzianità dal 1993 al 1997 sulla quota eccedente 61.353,60 euro.

Aliquote di rendimento per la liquidazione delle pensioni a carico dei Fondi sostitutivi

Aliquote di rendimento per i Fondi sostitutivi nel 2003

La circolare individua le aliquote di rendimento da applicare alle pensioni da liquidare nell’anno 2003 a carico dei Fondi sostitutivi soppressi, in attuazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 503/1992 e dell’art. 59 della legge n. 449/1997. Il documento conferma il meccanismo di graduale armonizzazione con l’assicurazione generale obbligatoria e fornisce le soglie e le percentuali da utilizzare per ciascun Fondo e per ciascun periodo di anzianità contributiva.

Quadro normativo e criterio generale

La disciplina richiamata prevede che le aliquote di rendimento dell’AGO vengano applicate progressivamente, con cadenza quinquennale, partendo dalle fasce di retribuzione più elevate. Lo scaglionamento avviene con una riduzione pari alla metà delle percentuali previste dal comma 2 dell’art. 12 del d.lgs. n. 503/1992. La circolare precisa inoltre che tali disposizioni continuano a trovare applicazione, per le varie gestioni soppresse, secondo i limiti temporali già individuati in precedenti istruzioni e chiarimenti.

Soppresso Fondo autoferrotranvieri

Per il Fondo autoferrotranvieri, le aliquote sono articolate in funzione dell’anzianità maturata:

  • fino al 31 dicembre 1992: 2,50%;
  • dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1994: 2,50% fino a 61.353,60 euro, 1,9375% tra 61.353,60 euro e 70.224,00 euro, 1,125% oltre 70.224,00 euro;
  • dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1995: 2% fino a 61.353,60 euro, 1,55% tra 61.353,60 euro e 70.224,00 euro, 0,90% oltre 70.224,00 euro;
  • dal 1° gennaio 1996: applicazione dell’art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 503/1992 per le retribuzioni eccedenti il tetto massimo di rendimento, indicato per il 2003 in 36.960,00 euro.

Soppresso Fondo elettrici

Per il Fondo elettrici la circolare indica:

  • fino al 31 dicembre 1992: 2,51428%;
  • dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1994: 2,51428% fino a 61.353,60 euro, 1,94856% tra 61.353,60 euro e 70.224,00 euro, 1,13143% oltre 70.224,00 euro;
  • dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1996: 2% fino a 61.353,60 euro, 1,55% tra 61.353,60 euro e 70.224,00 euro, 0,90% oltre 70.224,00 euro;
  • dal 1° gennaio 1997: applicazione dell’art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 503/1992, con tetto di 36.960,00 euro per il 2003.

Soppresso Fondo telefonici

Per il Fondo telefonici sono previste aliquote coincidenti, nella sostanza, con quelle del Fondo autoferrotranvieri:

  • fino al 31 dicembre 1992: 2,50%;
  • dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1994: 2,50% fino a 61.353,60 euro, 1,9375% tra 61.353,60 euro e 70.224,00 euro, 1,125% oltre 70.224,00 euro;
  • dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1996: 2% fino a 61.353,60 euro, 1,55% tra 61.353,60 euro e 70.224,00 euro, 0,90% oltre 70.224,00 euro;
  • dal 1° gennaio 1997: applicazione dell’art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 503/1992, con tetto di 36.960,00 euro per il 2003.

Fondo dazieri

Per il Fondo dazieri, destinato a iscritti in un quadro speciale ad esaurimento ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 694/1972, la circolare conferma che fino al 31 dicembre 1997 si applicano le aliquote dell’art. 1 della legge n. 370/1996:

  • 32,50% per i primi cinque anni di servizio;
  • 1,70% dal sesto al trentesimo anno;
  • 1% per ogni anno successivo al trentesimo.

Sulla base di tali aliquote, con 40 anni di iscrizione al Fondo è raggiungibile una pensione massima pari all’85% della retribuzione pensionabile. La circolare rinvia invece a una successiva comunicazione la determinazione delle aliquote di rendimento per le anzianità dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1997 sulla quota di retribuzione eccedente 61.353,60 euro.

Precedenti istruzioni richiamate

Il documento richiama espressamente le circolari n. 164 del 23 luglio 1998, n. 243 del 27 ottobre 1993, n. 92 del 18 marzo 1994, n. 206 del 25 luglio 1995 e n. 38 del 18 febbraio 1998, che costituiscono il precedente quadro interpretativo e applicativo della materia.

Punti principali

Finalità e base normativa

La circolare, emanata dalla Direzione centrale delle prestazioni, comunica le aliquote di rendimento da applicare nel 2003 per la liquidazione delle pensioni a carico dei Fondi sostitutivi soppressi. Il riferimento principale è l’art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 503/1992, in combinato con la legge n. 449/1997, art. 59, che disciplina l’adeguamento graduale alle aliquote dell’assicurazione generale obbligatoria.

Criterio generale di applicazione delle aliquote

Viene ribadito che le aliquote dell’AGO si applicano in modo graduale, con cadenza quinquennale, a partire dalle soglie retributive più elevate e con scaglionamento pari alla metà delle percentuali di riduzione previste dal comma 2 dell’art. 12 del d.lgs. n. 503/1992. Le disposizioni continuano a operare per le anzianità maturate nei periodi già definiti da precedenti circolari e chiarimenti.

Soppresso Fondo autoferrotranvieri

Per le anzianità fino al 31 dicembre 1992 l’aliquota è pari al 2,50%. Per le anzianità dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1994: 2,50% fino a 61.353,60 euro; 1,9375% sulla parte eccedente 61.353,60 euro e fino a 70.224,00 euro; 1,125% sulla parte eccedente 70.224,00 euro. Per le anzianità dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1995: 2% fino a 61.353,60 euro; 1,55% tra 61.353,60 euro e 70.224,00 euro; 0,90% oltre 70.224,00 euro. Per le anzianità dal 1° gennaio 1996 si applica l’art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 503/1992, sulle retribuzioni eccedenti il tetto massimo di rendimento, indicato per il 2003 in 36.960,00 euro.

Soppresso Fondo elettrici

Per le anzianità fino al 31 dicembre 1992 l’aliquota è 2,51428%. Per le anzianità dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1994: 2,51428% fino a 61.353,60 euro; 1,94856% tra 61.353,60 euro e 70.224,00 euro; 1,13143% oltre 70.224,00 euro. Per le anzianità dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1996: 2% fino a 61.353,60 euro; 1,55% tra 61.353,60 euro e 70.224,00 euro; 0,90% oltre 70.224,00 euro. Dal 1° gennaio 1997 si applica l’art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 503/1992, con riferimento al tetto di 36.960,00 euro per il 2003.

Soppresso Fondo telefonici

Le aliquote indicate sono sostanzialmente analoghe a quelle del Fondo autoferrotranvieri: 2,50% fino al 31 dicembre 1992; per il periodo 1° gennaio 1993 - 31 dicembre 1994: 2,50% fino a 61.353,60 euro, 1,9375% tra 61.353,60 euro e 70.224,00 euro, 1,125% oltre 70.224,00 euro; per il periodo 1° gennaio 1995 - 31 dicembre 1996: 2% fino a 61.353,60 euro, 1,55% tra 61.353,60 euro e 70.224,00 euro, 0,90% oltre 70.224,00 euro. Dal 1° gennaio 1997 si applica l’art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 503/1992, con tetto di 36.960,00 euro per il 2003.

Fondo dazieri

Per gli iscritti al Fondo dazieri, inseriti in un quadro speciale ad esaurimento ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 694/1972, si applicano fino al 31 dicembre 1997 le aliquote dell’art. 1 della legge n. 370/1996: 32,50% per i primi cinque anni di servizio, 1,70% dal sesto al trentesimo anno e 1% per ogni anno successivo al trentesimo. Con 40 anni di iscrizione al Fondo si può raggiungere un importo massimo di pensione pari all’85% della retribuzione pensionabile. La circolare rinvia a successiva comunicazione le aliquote per le anzianità dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1997 sulla quota di retribuzione eccedente 61.353,60 euro.

Rinvii a precedenti istruzioni

La materia è richiamata anche dalle circolari n. 164 del 23 luglio 1998, n. 243 del 27 ottobre 1993, n. 92 del 18 marzo 1994, n. 206 del 25 luglio 1995 e n. 38 del 18 febbraio 1998, che vengono indicate come precedenti istruzioni di riferimento.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.