Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 19 del 13-06-2003 enpals

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica che, con provvedimento della Banca d’Italia del 6 giugno 2003, il tasso ufficiale di riferimento è stato ridotto al 2,00% con decorrenza 9 giugno 2003. Di conseguenza, l’interesse di differimento e dilazione per la regolarizzazione dei debiti contributivi viene fissato all’8,00% annuo e trova applicazione alle istanze presentate da tale data. La stessa variazione comporta l’adeguamento delle sanzioni civili, che vengono determinate nelle diverse misure previste dall’art. 116 della legge n. 388/2000, con richiamo ai casi di omesso o ritardato pagamento, evasione contributiva, denuncia spontanea e oggettive incertezze interpretative. La circolare richiama inoltre il criterio applicabile nelle procedure concorsuali e ribadisce la disciplina temporale del regime sanzionatorio in relazione ai crediti contributivi già pagati o ancora insoluti al 30 settembre 2000.

Riduzione al 2% del tasso ufficiale di riferimento dal 9 giugno 2003 e aggiornamento di interessi e sanzioni civili

Riduzione del tasso ufficiale di riferimento e riflessi su interessi e sanzioni civili

La circolare informa dell’aggiornamento del tasso ufficiale di riferimento disposto dalla Banca d’Italia con provvedimento del 6 giugno 2003, pubblicato nella G.U. n. 131 del 9 giugno 2003. Tale riduzione ha effetti immediati sulla determinazione dell’interesse di differimento e di dilazione per i debiti contributivi, nonché sulle sanzioni civili connesse al mancato o ritardato versamento dei contributi.

Tasso ufficiale di riferimento

A seguito del provvedimento richiamato, il tasso ufficiale di riferimento è fissato al 2,00% con decorrenza 9 giugno 2003. Il provvedimento è adottato in attuazione dell’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, e della delibera del Consiglio direttivo della BCE del 5 giugno 2003.

Interesse di differimento e di dilazione

Per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, l’interesse di differimento e di dilazione è fissato, dal 9 giugno 2003, nella misura dell’8,00% annuo. La misura deriva dall’applicazione del tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 6 punti, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.L. 318/1996, convertito dalla legge 402/1996. La nuova percentuale si applica a tutte le istanze di dilazione, rateazione e differimento presentate a partire dal 9 giugno 2003.

Sanzioni civili per omissioni, ritardi ed evasione contributiva

La riduzione del tasso di riferimento comporta l’adeguamento dell’aliquota di calcolo delle sanzioni civili nel quadro del regime introdotto dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, come già chiarito dalla circolare n. 14 dell’1 giugno 2001. Le misure richiamate sono le seguenti:

  • 7,50% annuo, pari al tasso ufficiale di riferimento del 2,00% maggiorato di 5,5 punti, nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi il cui importo risulti dalle denunce o registrazioni obbligatorie, ai sensi dell’art. 116, comma 8, lettera a);
  • 7,50% annuo, sempre nella misura del TUR maggiorato di 5,5 punti, nei casi di denuncia spontanea della situazione debitoria, prima di contestazioni o richieste dell’Ente, entro dodici mesi dal termine di pagamento, a condizione che il versamento avvenga entro 30 giorni dalla denuncia, ai sensi dell’art. 116, comma 8, lettera b), secondo periodo;
  • 30% annuo nei casi di evasione contributiva accertata dall’Ente, di denuncia della situazione debitoria oltre un anno dalla scadenza del termine di pagamento, oppure di denuncia entro dodici mesi dalla scadenza senza che il pagamento sia effettuato entro i 30 giorni successivi, ai sensi dell’art. 116, comma 8, lettera b);
  • 7,50% annuo nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi dovuti per oggettive incertezze derivanti da contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi, successivamente riconosciuti in sede giudiziale o amministrativa, purché il versamento sia effettuato entro il termine fissato dall’Ente, ai sensi dell’art. 116, comma 10.

Procedure concorsuali

Per le procedure concorsuali, il richiamo al "prime rate" deve intendersi sostituito dal tasso ufficiale di riferimento. Poiché il TUR del 2,00% risulta inferiore al tasso degli interessi legali, pari al 3%, la circolare precisa che, per tali procedure, deve comunque farsi riferimento a quest’ultimo.

Decorrenza del regime sanzionatorio

La circolare ribadisce la disciplina temporale già contenuta nella circolare n. 14 del 1° giugno 2001:

  • per i crediti contributivi già pagati alla data del 30 settembre 2000, le sanzioni civili sono dovute secondo la legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  • per i crediti contributivi non ancora pagati alla data del 30 settembre 2000, anche se relativi a periodi precedenti, le sanzioni civili sono dovute secondo la legge 23 dicembre 2000, n. 388.

La circolare, in sostanza, aggiorna i parametri economici di riferimento per dilazioni e sanzioni e conferma le regole applicabili ai diversi periodi e alle diverse fattispecie contributive.

Punti principali

Riduzione del tasso ufficiale di riferimento

Il provvedimento del 6 giugno 2003 della Banca d’Italia, pubblicato in G.U. n. 131 del 9 giugno 2003, fissa il tasso ufficiale di riferimento al 2,00% con decorrenza 9 giugno 2003, in base all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 213/1998 e alla delibera BCE del 5 giugno 2003.

Interesse di differimento e di dilazione

Dal 9 giugno 2003 l’interesse per la regolarizzazione rateale dei debiti contributivi e degli accessori di legge è pari all’8,00% annuo, corrispondente al TUR del 2,00% maggiorato di 6 punti ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.L. n. 318/1996, convertito dalla legge n. 402/1996. La nuova misura si applica a tutte le istanze di dilazione, rateazione e differimento presentate da tale data.

Sanzioni civili: misure applicabili

L’adeguamento del TUR incide anche sulle sanzioni civili. In base al regime sanzionatorio della legge n. 388/2000, la misura è pari al 7,50% annuo nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi desumibili dalle denunce/registrazioni obbligatorie e nei casi di denuncia spontanea entro dodici mesi dalla scadenza, purché il versamento avvenga entro 30 giorni dalla denuncia. È inoltre pari al 7,50% annuo nei casi di mancato o ritardato pagamento dovuti a oggettive incertezze interpretative successivamente riconosciute, se il versamento avviene entro il termine fissato dall’Ente. In caso di evasione contributiva accertata o di denuncia oltre un anno dalla scadenza, oppure di denuncia entro dodici mesi senza pagamento entro 30 giorni, la sanzione è pari al 30% annuo.

Procedure concorsuali

Per le procedure concorsuali il riferimento al "prime rate" deve intendersi sostituito dal tasso ufficiale di riferimento; poiché quest’ultimo è inferiore al tasso degli interessi legali (3%), ai fini di tali procedure deve farsi riferimento agli interessi legali.

Disciplina temporale del regime sanzionatorio

La circolare conferma le indicazioni già fornite con la circolare n. 14 dell’1 giugno 2001: per i crediti contributivi già pagati alla data del 30 settembre 2000, le sanzioni civili restano disciplinate dalla legge n. 662/1996; per i crediti non ancora pagati a tale data, anche se riferiti a periodi precedenti, si applica invece la disciplina della legge n. 388/2000.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.