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Circolare

Circolare numero 20 del 17-06-2003 enpals

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare integra le precedenti indicazioni sulla rateazione dei debiti contributivi delle società del calcio professionistico, alla luce della delibera commissariale n. 715 del 16 giugno 2003 e della convenzione ENPALS-FIGC. Vengono confermate le condizioni speciali per l’accesso alla rateazione fino a 60 mesi, introdotti obblighi di garanzia per le rateazioni da 25 a 60 mesi, disciplinata la possibilità di includere anche la quota a carico dei lavoratori e chiarite le modalità per ottenere la riduzione delle sanzioni civili in caso di crisi o riorganizzazione aziendale. La circolare indica inoltre scadenze operative molto ravvicinate per comunicazioni, versamenti, deposito delle garanzie e presentazione delle richieste alla Direzione provinciale del lavoro.

Istruzioni integrative sulla rateizzazione dei debiti contributivi ENPALS per le società del calcio professionistico

Rateizzazione dei debiti contributivi ENPALS per le società del calcio professionistico

La circolare fornisce istruzioni integrative in attuazione della delibera commissariale n. 715 del 16 giugno 2003 e della convenzione del 15 luglio 2002 tra ENPALS e FIGC. L’obiettivo è agevolare la regolarizzazione dei debiti contributivi delle società di calcio professionistico, favorendo al contempo il risanamento del settore e il rispetto delle condizioni richieste per l’iscrizione ai campionati.

Quadro normativo e finalità della disciplina

La circolare si colloca nel quadro del D.L. 8 luglio 2002, n. 138, convertito con legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha semplificato il regime di concessione della rateazione del debito contributivo, attribuendo all’ente impositore il potere di concedere, con provvedimento motivato, la dilazione dei crediti iscritti a ruolo fino a 60 mesi. L’ENPALS aveva già fornito primi chiarimenti con la circolare n. 17 del 3 aprile 2003; il presente atto integra tali indicazioni alla luce della situazione di crisi economico-finanziaria del calcio professionistico e della necessità di facilitare la graduale eliminazione dell’esposizione debitoria delle società sportive.

Convenzione ENPALS-FIGC e requisiti per l’iscrizione ai campionati

La convenzione stipulata il 15 luglio 2002 tra ENPALS e FIGC prevede che la Federazione consenta l’iscrizione ai campionati professionistici soltanto alle società in regola con gli adempimenti contributivi e, per gli eventuali debiti pregressi, che abbiano presentato l’istanza di rateazione e ottenuto l’accettazione dell’Ente. La FIGC ha dato attuazione a tali impegni attraverso modifiche alle N.O.I.F., subordinando l’iscrizione ai campionati alla regolarità contributiva e richiedendo, secondo i principi richiamati dalla circolare, l’assenza di debiti scaduti al 30 aprile e la richiesta di rateazione per tutti i debiti scaduti al 31 dicembre 2002.

Condizioni della rateazione

La rateazione può essere concessa fino a un massimo di 60 rate. La circolare precisa che, per i piani di durata compresa tra 25 e 60 mesi, è necessaria la presentazione di idonee garanzie a tutela del credito. Tali garanzie possono essere costituite da:

  • fideiussione assicurativa;
  • fideiussione bancaria;
  • garanzia ipotecaria;
  • effetti cambiari, in alternativa alle altre forme, per un importo pari all’intera somma iscritta a ruolo e sospesa.

Lo svincolo della garanzia è subordinato a una dichiarazione dell’Ente, rilasciabile solo a debito estinto. Inoltre, l’importo del debito da rateizzare non può essere inferiore a 25.000 euro, comprensivi di debito contributivo e oneri accessori.

Debito oggetto di rateazione e quota a carico dei lavoratori

La rateazione può riguardare l’intero debito contributivo dovuto dal datore di lavoro, inclusa la quota a carico dei lavoratori. In tale ipotesi, l’Ente segnala alle autorità giudiziarie l’eventuale fattispecie di reato, in applicazione dell’art. 2 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638. La circolare ricorda che il reato si estingue se l’impresa provvede, entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’accertamento della violazione, al versamento del debito riferito alla quota a carico del lavoratore.

Composizione del debito rateizzabile e regime delle sanzioni civili

Il debito da sottoporre a rateazione comprende il carico contributivo, le sanzioni civili calcolate fino alla data della domanda e gli interessi di dilazione. Le sanzioni civili sono disciplinate dall’art. 116, comma 8, della legge n. 388/2000, che distingue tra omissione contributiva ed evasione contributiva.

Per l’omissione contributiva, relativa a mancati o ritardati pagamenti di importi risultanti dalle denunce inviate dal datore di lavoro, la sanzione è pari al TUR vigente al momento del pagamento o del calcolo da parte dell’Ente, maggiorato di 5,5 punti, con un massimo del 40% dei contributi non versati. Oltre tale soglia si applica il tasso di mora dell’8,4% sul solo carico contributivo. La circolare precisa che, con TUR pari al 2,00%, la sanzione civile è attualmente del 7,5% annuo.

Per l’evasione contributiva, ossia nei casi di denunce o registrazioni omesse o non veritiere finalizzate a occultare il rapporto di lavoro o le retribuzioni, la sanzione è pari al 30% dei contributi evasi per anno, fino al limite del 60%. Anche in questo caso, oltre il limite si applica il tasso di mora dell’8,4% sul solo carico contributivo.

La circolare richiama inoltre l’ipotesi in cui la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente, prima di contestazioni o richieste dell’Ente, oppure entro 12 mesi dalla scadenza e con pagamento entro 30 giorni dalla denuncia: in tal caso si applica la sanzione civile nella misura del TUR maggiorato di 5,5 punti, con limite massimo del 40%, oltre il quale operano gli interessi di mora previsti dalla legge.

Riduzione delle sanzioni civili per crisi o riorganizzazione aziendale

Ai sensi dell’art. 116, comma 15, della legge n. 388/2000, in presenza di particolari casi di crisi aziendale o riorganizzazione con rilevanza sociale ed economica, le sanzioni civili possono essere ridotte fino alla misura degli interessi legali, fissati dalla direttiva interministeriale del 19 aprile 2001 al 3%. La circolare richiama la necessità che la situazione di crisi o riorganizzazione sia comprovata dalla Direzione provinciale del lavoro.

Per accedere al beneficio, le società devono presentare domanda anche alla competente Direzione provinciale del lavoro, utilizzando il modulo allegato. La documentazione deve consentire di valutare:

  • risultato d’impresa;
  • fatturato;
  • risultato operativo;
  • indebitamento della società.

La circolare precisa che la riduzione può riguardare, secondo la previsione ministeriale, una sola annualità in caso di crisi e fino a due annualità in caso di riorganizzazione aziendale. In attesa del provvedimento concessivo, le società devono comunque regolarizzare la posizione contributiva versando provvisoriamente, salvo conguaglio, somme aggiuntive nella misura degli interessi legali. Per le altre annualità restano applicabili le sanzioni civili ordinarie dell’art. 116, comma 8, della legge n. 388/2000. È inoltre richiamata la possibilità di riduzione per i casi di oggettiva difficoltà interpretativa sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, ai sensi dell’art. 116, comma 15, lettera a).

Adempimenti operativi, scadenze e monitoraggio

La circolare individua una serie di adempimenti e termini per le società che intendono beneficiare della rateazione:

  • presentare l’apposita domanda di rateizzazione;
  • versare le eventuali trattenute di pensione non versate;
  • presentare, per ottenere la riduzione delle sanzioni civili, la richiesta di attestazione dello stato di crisi o riorganizzazione sia all’ENPALS sia alla Direzione provinciale del lavoro competente;
  • comunicare tempestivamente eventuali somme già versate a saldo del debito o la rinuncia all’inclusione nel piano delle somme trattenute a carico dei lavoratori, comunque entro il 30 giugno 2003;
  • versare la prima rata entro il 10 luglio 2003, secondo le indicazioni contenute nella comunicazione di accettazione;
  • presentare entro il 10 luglio 2003 la documentazione comprovante la costituzione delle garanzie richieste oppure sottoscrivere l’effetto cambiario presso le sedi competenti;
  • impegnarsi alla trasmissione telematica delle denunce contributive trimestrali tramite la procedura integrata di denuncia telematica.

Gli uffici devono, a loro volta, comunicare l’avvenuta accettazione della richiesta e il piano di ammortamento, acquisire le garanzie e la prova del pagamento della prima rata, attivare le segnalazioni penali ove necessario, concedere la riduzione provvisoria delle sanzioni solo previa presentazione della domanda alla Direzione provinciale del lavoro, inviare la liberatoria attestante la regolarità contributiva fino al 30 giugno 2003 e monitorare con attenzione l’adempimento degli obblighi derivanti dalla rateazione.

Allegato: fac-simile di istanza per la riduzione delle sanzioni

In allegato è riportato un fac-simile di richiesta da inviare alla Direzione provinciale del lavoro per ottenere la riduzione delle sanzioni civili fino alla misura degli interessi legali, in relazione allo stato di crisi o riorganizzazione aziendale. Il modello prevede l’indicazione dei dati identificativi dell’impresa e del legale rappresentante, la dichiarazione che la società versa in uno dei casi previsti dall’art. 116, comma 15, lettera b), della legge n. 388/2000, e l’allegazione della documentazione economico-finanziaria utile, tra cui il bilancio al 30 giugno 2001, il bilancio infrannuale al 31 dicembre 2002 e le informazioni sul risultato d’impresa, il fatturato, il risultato operativo e l’indebitamento.

Punti principali

Contesto normativo e finalità

La circolare si colloca nell’ambito della disciplina introdotta dal D.L. n. 138/2002, convertito nella legge n. 178/2002, che ha attribuito agli enti previdenziali la possibilità di concedere, con provvedimento motivato, la rateizzazione dei debiti contributivi iscritti a ruolo fino a 60 mesi. Per il settore del calcio professionistico, la misura è resa più favorevole dalla convenzione stipulata il 15 luglio 2002 tra ENPALS e FIGC e dalla delibera commissariale n. 715 del 16 giugno 2003, adottata per agevolare il risanamento delle società sportive gravate da consistenti esposizioni contributive e fiscali.

Ambito applicativo e requisiti FIGC

Le disposizioni riguardano le società di calcio professionistico iscritte alla FIGC che debbano regolarizzare debiti contributivi verso ENPALS. La FIGC, in attuazione della convenzione, subordina l’iscrizione ai campionati alla regolarità contributiva e, per i debiti pregressi, alla presentazione e accettazione dell’istanza di rateazione. In particolare, la circolare richiama i criteri FIGC: assenza di debiti scaduti al 30 aprile e richiesta di rateazione per tutti i debiti scaduti al 31 dicembre 2002.

Numero di rate e garanzie richieste

La rateazione può essere concessa fino a un massimo di 60 rate. Per i piani di durata da 25 a 60 mesi è richiesta la presentazione di idonee garanzie a tutela del credito, che possono consistere in fideiussione assicurativa, fideiussione bancaria, garanzia ipotecaria oppure effetti cambiari per un importo pari all’intera somma iscritta a ruolo e sospesa. Lo svincolo delle garanzie è subordinato a una dichiarazione dell’Ente rilasciata solo dopo l’estinzione del debito. Inoltre, l’importo complessivo oggetto di rateazione non può essere inferiore a 25.000 euro, comprensivi di contributi e oneri accessori.

Oggetto della rateazione e profili penalistici

La rateazione può riguardare l’intero debito contributivo del datore di lavoro, inclusa la quota a carico dei lavoratori. In tale evenienza, l’Ente segnala alle autorità giudiziarie l’eventuale ipotesi di reato, in applicazione dell’art. 2 del D.L. n. 463/1983 convertito nella legge n. 638/1983. La circolare ricorda anche che il reato si estingue se l’impresa versa, entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’accertamento, il debito riferito alla quota lavoratore.

Composizione del debito rateizzabile e sanzioni civili

Il debito da rateizzare comprende il carico contributivo, le sanzioni civili calcolate fino alla data della domanda e gli interessi di dilazione. Le sanzioni sono disciplinate dall’art. 116, comma 8, della legge n. 388/2000, che distingue tra omissione contributiva e evasione contributiva. Per l’omissione, la sanzione è pari al TUR maggiorato di 5,5 punti, con massimo del 40% dei contributi non versati; oltre tale soglia si applica il tasso di mora dell’8,4% sul solo carico contributivo. Per l’evasione, la sanzione è pari al 30% annuo dei contributi evasi, fino al limite del 60%, oltre il quale si applica il tasso di mora dell’8,4%.

Riduzione delle sanzioni in caso di crisi o riorganizzazione

La circolare richiama la possibilità, prevista dall’art. 116, comma 15, della legge n. 388/2000, di ridurre le sanzioni civili fino alla misura degli interessi legali nei casi di crisi aziendale o di riorganizzazione con particolare rilevanza sociale ed economica. Per ottenere il beneficio, le società devono presentare domanda anche alla competente Direzione provinciale del lavoro utilizzando l’apposito modulo (Allegato 1). La documentazione deve consentire di valutare risultato d’impresa, fatturato, risultato operativo e indebitamento. Il beneficio può riguardare, secondo la circolare, una sola annualità in caso di crisi e fino a due annualità in caso di riorganizzazione.

Scadenze operative per le società richiedenti

La circolare fissa termini stringenti per l’istruttoria: le società che hanno presentato domanda di rateazione entro il 30 aprile 2003 devono ricevere comunicazione di accettazione e piano di ammortamento entro il 30 giugno 2003; entro il 10 luglio 2003 devono essere acquisite le garanzie, la copia del modello F24 attestante il pagamento della prima rata e delle eventuali quote pregiudiziali. La richiesta di attestazione di crisi o riorganizzazione alla Direzione provinciale del lavoro deve essere consegnata alle sedi ENPALS entro il 30 giugno 2003. Entro il 10 luglio 2003 deve essere inoltre versata la prima rata, tenendo conto degli eventuali anticipi già corrisposti.

Adempimenti richiesti alle sedi e controlli

Gli uffici devono comunicare l’accettazione della rateazione, acquisire le garanzie e il pagamento della prima rata, attivare le segnalazioni alle autorità competenti per la quota lavoratore, concedere la riduzione provvisoria delle sanzioni solo previa presentazione della richiesta alla Direzione provinciale del lavoro, inviare la liberatoria di regolarità contributiva fino al 30 giugno 2003 e monitorare con attenzione il rispetto dei piani di rateazione. Le società devono inoltre impegnarsi alla trasmissione telematica delle denunce contributive trimestrali tramite la procedura integrata di denuncia telematica.

Documentazione allegata e fac-simile di domanda

In allegato è riportato un fac-simile di domanda alla Direzione provinciale del lavoro per ottenere la riduzione delle sanzioni civili fino agli interessi legali in relazione allo stato di crisi o di riorganizzazione aziendale. Il modello richiede l’indicazione dei dati identificativi dell’impresa, la dichiarazione dello stato di crisi o riorganizzazione e l’allegazione di bilanci e informazioni economico-finanziarie aggiornate, tra cui il bilancio al 30 giugno 2001, il bilancio infrannuale al 31 dicembre 2002 e i dati su risultato d’impresa, fatturato, risultato operativo e indebitamento.

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