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Circolare

Circolare numero 106 del 16-6-2003

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce le istruzioni operative e contabili per le prestazioni del Fondo di garanzia ex art. 2 della legge n. 297/1982 a favore dei dirigenti di aziende industriali dopo la soppressione dell’INPDAI e il trasferimento delle funzioni all’INPS dal 1° gennaio 2003. Conferma che, per queste prestazioni, continua ad applicarsi la normativa del soppresso Istituto e che il contributo resta pari allo 0,40% della retribuzione lorda imponibile. Vengono inoltre definite le modalità di gestione delle domande già pervenute, il codice qualifica da usare in procedura, i CSC delle aziende interessate e le variazioni al piano dei conti per la corretta rilevazione contabile di prestazioni e recuperi.

Intervento del Fondo di garanzia per i dirigenti di aziende industriali e variazioni al piano dei conti

Intervento del Fondo di garanzia per i dirigenti di aziende industriali: istruzioni operative e contabili

La circolare disciplina la gestione, da parte dell’INPS, delle prestazioni del Fondo di garanzia ex art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, con particolare riferimento ai dirigenti di aziende industriali dopo la soppressione dell’INPDAI. Vengono fornite indicazioni sia procedurali sia contabili, con l’obiettivo di assicurare la corretta presa in carico delle domande e la separata rilevazione delle relative prestazioni.

Quadro normativo e trasferimento delle competenze

L’art. 42 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) ha disposto la soppressione dell’Istituto Nazionale di Previdenza per i Dirigenti di Aziende Industriali (INPDAI) e il trasferimento all’INPS, dal 1° gennaio 2003, di tutte le strutture e funzioni facenti capo al soppresso Istituto. Per quanto riguarda le prestazioni non pensionistiche, continua ad applicarsi la normativa vigente presso l’INPDAI.

Nel caso del Fondo di garanzia, relativo al TFR e ai crediti di lavoro delle ultime tre mensilità, resta quindi confermato il contributo nella misura dello 0,40% della retribuzione lorda imponibile, come già indicato nella circolare INPDAI D.C.P. 02/XII/2 del dicembre 2002.

Gestione delle domande e competenza delle sedi

Tutte le domande di prestazione a carico del Fondo di garanzia pervenute presso la Struttura PDAI a partire dal 1° gennaio 2003 devono essere trasmesse alle sedi territorialmente competenti in base alla residenza degli assicurati. Gli interessati devono ricevere comunicazione dell’avvenuto trasferimento della domanda.

Le sedi INPS competenti procedono all’istruttoria e alla liquidazione secondo le consuete modalità, avvalendosi della procedura automatizzata di gestione delle domande di TFR e di crediti di lavoro.

Individuazione del dirigente industriale e modalità operative

Ai fini della corretta trattazione della pratica, la circolare evidenzia la necessità di individuare correttamente il richiedente quale dirigente industriale. Nella procedura automatizzata, alla voce �qualifica� deve essere acquisito il codice M, mentre il sistema verifica automaticamente la compatibilità di tale qualifica con il CSC aziendale.

Le aziende che occupano dirigenti industriali sono individuate dai seguenti CSC:

  • 1.XX.XX, ad eccezione di 1.01.06;
  • 1.15.02 senza c.a. 2N;
  • 1.15.07 senza c.a. 4E;
  • 2.01.02;
  • 6.xx.xx con c.a. 9U;
  • 7.xx.xx con c.a. 9U.

Domande di riesame e aggiornamento del modello di richiesta

Le eventuali istanze di riesame di domande già liquidate dall’INPDAI devono essere presentate alla sede competente, che svolge l’istruttoria previa verifica delle risultanze degli archivi del soppresso Istituto, una volta disponibili.

La circolare segnala inoltre che il modello di richiesta di intervento è stato aggiornato ed è disponibile sul sito dell’Istituto.

Istruzioni contabili: criteri di separazione e conti istituiti

Poiché per la materia continua ad applicarsi la disciplina dell’INPDAI, le prestazioni devono essere rilevate distintamente da quelle erogate alla generalità dei lavoratori dipendenti, in analogia con quanto già previsto per la rilevazione del contributo dello 0,40% dovuto dalle aziende industriali per i dirigenti.

A tale scopo vengono istituiti i seguenti conti:

  • PTO 30/111, per l’imputazione del trattamento di fine rapporto;
  • PTO 30/112, per l’imputazione delle prestazioni relative ai crediti di lavoro ex artt. 1 e 2 del D.Lgs. n. 80/1992.

Il debito verso i beneficiari e i conseguenti pagamenti sono imputati al conto esistente PTR 10/033.

Recuperi, surrogazione e variazioni al piano dei conti

I recuperi delle prestazioni, compresi quelli derivanti da azione di surrogazione, devono essere imputati al conto di nuova istituzione PTO 24/130. Tale conto è contraddistinto, nell’ambito della procedura recupero crediti per prestazioni, con il codice di bilancio 01068.

Eventuali crediti divenuti inesigibili devono essere evidenziati nel partitario del conto GPA 00/069.

In relazione alla nuova disciplina, i conti PTO 30/011, PTO 30/012 e PTO 24/030, relativi alle prestazioni e ai recuperi per lavoratori non dirigenti di azienda industriale, hanno subito un aggiornamento di denominazione. L’allegato 2 riporta sia i conti di nuova istituzione sia quelli con denominazione modificata.

Allegato con comunicazione all’assicurato

È richiamata anche una comunicazione-tipo indirizzata all’assicurato, con cui si informa che, a seguito della soppressione dell’INPDAI e del trasferimento delle competenze all’INPS, la domanda è stata inviata alla sede INPS competente per residenza, che curerà istruttoria e liquidazione.

Punti principali

Soppressione INPDAI e trasferimento all’INPS

La legge finanziaria 2003 (art. 42 della legge 27 dicembre 2002, n. 289) ha soppresso l’INPDAI e trasferito all’INPS, dal 1° gennaio 2003, strutture e funzioni dell’Istituto. Per le prestazioni non pensionistiche continua ad applicarsi la normativa vigente presso il soppresso Istituto.

Disciplina del Fondo di garanzia e aliquota contributiva

Per il Fondo di garanzia di cui all’art. 2 della legge n. 297/1982, relativamente a TFR e crediti di lavoro delle ultime tre mensilità, la circolare conferma che il contributo resta fissato nella misura dello 0,40% della retribuzione lorda imponibile, secondo quanto già indicato dalla precedente circolare INPDAI D.C.P. 02/XII/2 del dicembre 2002.

Gestione delle domande e competenza territoriale

Le domande di prestazioni pervenute alla Struttura PDAI dal 1° gennaio 2003 devono essere trasmesse alle sedi territorialmente competenti in base alla residenza degli assicurati. Le sedi provvedono all’istruttoria e alla liquidazione con le consuete modalità; gli interessati ricevono comunicazione dell’avvenuto trasferimento della domanda.

Modalità operative in procedura e individuazione dei dirigenti industriali

Per l’istruttoria automatizzata delle domande di TFR e crediti di lavoro, nella voce qualifica deve essere acquisito il codice M. La procedura verifica automaticamente la compatibilità tra tale qualifica e il CSC aziendale. La circolare sottolinea l’importanza di individuare correttamente il richiedente come dirigente industriale per una corretta imputazione contabile.

CSC delle aziende che occupano dirigenti industriali

Le aziende interessate sono individuate dai seguenti CSC: 1.XX.XX ad eccezione di 1.01.06; 1.15.02 senza c.a. 2N; 1.15.07 senza c.a. 4E; 2.01.02; 6.xx.xx con c.a. 9U; 7.xx.xx con c.a. 9U.

Domande di riesame e modello aggiornato

Le istanze di riesame di domande già liquidate dall’INPDAI devono essere indirizzate alla Sede competente, che procede all’istruttoria previa verifica di quanto risulti dagli archivi del soppresso Istituto, non appena disponibili. Il modello di richiesta di intervento è stato aggiornato ed è disponibile sul sito dell’Istituto.

Istruzioni contabili e conti di nuova istituzione

Per distinguere le prestazioni a favore dei dirigenti di aziende industriali da quelle per la generalità dei lavoratori dipendenti, sono istituiti i conti PTO 30/111 per il TFR e PTO 30/112 per le prestazioni relative a crediti di lavoro ex artt. 1 e 2 del D.Lgs. n. 80/1992. Il debito verso i beneficiari e i relativi pagamenti confluiscono nel conto esistente PTR 10/033.

Recuperi e variazioni al piano dei conti

I recuperi delle prestazioni, inclusi quelli derivanti da azione di surrogazione, vanno imputati al conto di nuova istituzione PTO 24/130, contraddistinto in procedura con il codice di bilancio 01068. Gli eventuali crediti divenuti inesigibili vanno evidenziati nel partitario del conto GPA 00/069. Sono inoltre modificati i conti esistenti PTO 30/011, PTO 30/012 e PTO 24/030, relativi ai lavoratori non dirigenti, di cui viene aggiornata la denominazione.

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