Circolare numero 101 del 12-6-2003
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che, a seguito del provvedimento della Banca d’Italia del 6 giugno 2003, il tasso ufficiale di riferimento è fissato al 2% dal 9 giugno 2003. Di conseguenza, l’interesse di differimento e di dilazione per i debiti contributivi passa all’8% annuo. La modifica incide anche sul calcolo delle sanzioni civili per ritardato o omesso versamento, con indicazioni distinte per le diverse fattispecie e per le procedure concorsuali.
Variazione del tasso di differimento, dilazione e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento contributi
Variazione del tasso di differimento, dilazione e delle sanzioni civili sui contributi
La circolare informa dell’adeguamento del tasso ufficiale di riferimento e degli effetti che tale variazione produce sul calcolo degli interessi e delle sanzioni civili per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Il riferimento normativo è il provvedimento della Banca d’Italia del 6 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2003.
Aggiornamento del tasso ufficiale di riferimento
La Banca d’Italia ha fissato il tasso ufficiale di riferimento nella misura del 2% con decorrenza dal 9 giugno 2003, in applicazione dell’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 e della delibera del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea del 5 giugno 2003. Tale dato costituisce il parametro base per la determinazione del tasso di differimento e di dilazione relativo ai debiti contributivi e ai loro accessori verso gli enti che gestiscono forme di previdenza e assistenza obbligatoria.
Interessi di differimento e di dilazione
L’interesse di differimento è determinato aggiungendo 6 punti al tasso di riferimento, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.L. 14 giugno 1996, n. 318, convertito in legge 29 luglio 1996, n. 402. In conseguenza del nuovo TUR del 2%, l’interesse di differimento e quello di dilazione risultano pari all’8% annuo dal 9 giugno 2003.
Per le rateazioni concesse dal 9 giugno 2003, l’interesse di dilazione deve essere calcolato con il nuovo tasso dell’8%, già inserito nelle tabelle centrali a cura della Direzione. Nei casi di differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso si applica alla contribuzione relativa al mese di giugno 2003.
Sanzioni civili per omesso o ritardato versamento
La circolare precisa che la variazione del tasso incide anche sulle somme aggiuntive e sulle sanzioni civili previste per le diverse ipotesi di inadempienza contributiva.
In particolare:
- per il ritardato pagamento di inadempienze contributive spontaneamente denunciate nei termini, oppure spontaneamente denunciate entro l’anno e pagate entro i 30 giorni successivi, sorte dal 1° ottobre 2000, la sanzione è pari al TUR del 2% maggiorato di 5,5 punti, quindi al 7,50% annuo, ai sensi dell’art. 116, comma 8, lettera a) e lettera b), secondo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- per il mancato pagamento di contributi accertati dall’Istituto, oppure denunciati dagli interessati oltre un anno dalla scadenza, oppure denunciati entro l’anno ma non pagati entro 30 giorni, la sanzione, dal 1° ottobre 2000, è pari al 30% annuo, ai sensi dell’art. 116, comma 8, lettera b), della legge n. 388/2000;
- per le inadempienze sorte dal 1° ottobre 2000 previste dal comma 10 dell’art. 116, se il versamento di contributi e premi avviene entro il termine fissato dagli enti impositori, si applica una sanzione civile in ragione d’anno pari al TUR maggiorato di 5,5 punti, cioè al 7,50% annuo.
Procedure concorsuali e sanzione ridotta
Per le procedure concorsuali, il richiamo al "prime-rate" contenuto nella circolare n. 65/1997 deve essere sostituito con il tasso di riferimento del 2%. La circolare richiama inoltre che l’importo della sanzione ridotta, secondo il prospetto della circolare n. 65, non può mai risultare inferiore al limite legale costituito dagli interessi legali.
Punti principali
Aggiornamento del tasso ufficiale di riferimento
La Banca d’Italia, con provvedimento del 6 giugno 2003 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2003, ha fissato il tasso ufficiale di riferimento nella misura del 2% con decorrenza 9 giugno 2003. Il nuovo tasso si applica per la determinazione del tasso di differimento e di dilazione dei debiti contributivi e dei relativi accessori verso gli enti previdenziali e assistenziali obbligatori.
Interessi di differimento e di dilazione
L’interesse di differimento, maggiorato di 6 punti ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.L. n. 318/1996 convertito in legge n. 402/1996, diventa pari all’8% dal 9 giugno 2003. Per le rateazioni concesse dal 9 giugno 2003, l’interesse di dilazione va quindi calcolato sulla base dell’8%, con aggiornamento delle tabelle centrali a cura della Direzione.
Decorrenza per il differimento contributivo
Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso dell’8% si applica a partire dalla contribuzione relativa al mese di giugno 2003.
Sanzioni civili per ritardato o omesso versamento
La circolare riepiloga le misure delle sanzioni civili in relazione alle diverse ipotesi previste dall’art. 116 della legge n. 388/2000. Per le inadempienze spontaneamente denunciate nei termini o entro l’anno e pagate entro 30 giorni, sorte dal 1° ottobre 2000, la sanzione è pari al TUR (2%) maggiorato di 5,5 punti, quindi 7,50% annuo. Per i contributi accertati dall’Istituto, o denunciati oltre un anno dalla scadenza, oppure denunciati entro l’anno ma non pagati nei 30 giorni, il tasso è pari al 30% annuo. Per le inadempienze sorte dal 1° ottobre 2000 previste dal comma 10 dell’art. 116, se il versamento avviene entro il termine fissato dagli enti impositori, si applica una sanzione civile pari al TUR maggiorato di 5,5 punti, quindi ancora 7,50% annuo.
Procedure concorsuali e limite minimo della sanzione
Per le procedure concorsuali, il riferimento al "prime-rate" indicato nella circolare n. 65/1997 deve intendersi sostituito dal tasso di riferimento del 2%. Viene inoltre richiamato che l’importo della sanzione ridotta non può mai essere inferiore al limite di legge, ossia agli interessi legali.
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