Circolare numero 105 del 16-6-2003
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica la sottoscrizione della convenzione tra INPS e UNCI per la riscossione, tramite le denunce DM10/2 e il versamento con F24, dei contributi di assistenza contrattuale dovuti dalle imprese aderenti all’Unione. Vengono disciplinate modalità di esposizione in denuncia, imputazioni contabili, accredito delle somme all’UNCI, rendicontazione annuale, responsabilità delle parti e istituzione di nuovi conti di piano. È inoltre precisato il costo del servizio pari a 0,76 euro per ogni DM.
Convenzione INPS-UNCI per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale tramite mod. DM10 e F24, con istruzioni operative e contabili
Convenzione INPS-UNCI per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale
La circolare illustra la convenzione stipulata tra INPS e Unione Nazionale Cooperative Italiane (UNCI) per l’esazione dei contributi di assistenza contrattuale dovuti dalle imprese aderenti all’Unione. Vengono fornite le istruzioni per la compilazione delle denunce DM10/2, per il versamento unitario con i contributi obbligatori tramite F24 e per la gestione contabile delle somme riscosse.
Ambito di applicazione e soggetti interessati
La disciplina riguarda le imprese iscritte all’UNCI che devono versare il contributo di assistenza contrattuale. L’INPS, in forza della convenzione sottoscritta il 29 aprile 2003, assume il servizio di riscossione di tali somme insieme ai contributi obbligatori dovuti all’Istituto.
Modalità di esposizione in denuncia e versamento
Le aziende devono indicare il contributo sul mod. DM10/2, nel primo rigo in bianco del quadro B/C, riportando:
- nella colonna "Cod", il codice W550 preceduto dalla dicitura "UNCI";
- nella colonna "somme a debito del datore di lavoro", l’importo dovuto a titolo di contributo di assistenza contrattuale.
Non devono essere compilate le caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni". L’importo così esposto si somma ai contributi obbligatori dovuti all’INPS e viene versato con mod. F24 presso sportelli bancari o postali abilitati.
Regole di imputazione dei versamenti e gestione degli insoluti
L’Istituto considera versato esclusivamente l’importo indicato in denuncia come contributo di assistenza contrattuale. Se il datore di lavoro non versa integralmente i contributi obbligatori dovuti, la quota pagata a titolo UNCI viene prima imputata a copertura del debito previdenziale e assistenziale; solo l’eventuale eccedenza resta riferita al contributo di assistenza contrattuale.
La circolare precisa inoltre che per l’INPS è escluso:
- qualsiasi obbligo di esazione coattiva dei contributi in questione;
- qualsiasi intervento diretto o attività di controllo nei confronti dei datori di lavoro relativamente a tali versamenti.
Responsabilità e rapporti tra INPS, UNCI e imprese
È esclusa ogni responsabilità dell’INPS derivante dall’applicazione della convenzione, sia verso le imprese aderenti sia verso gli altri soggetti richiamati nell’atto convenzionale e verso terzi. I rapporti relativi all’attuazione della convenzione, comprese le eventuali restituzioni di somme alle imprese, devono essere gestiti direttamente tra UNCI e imprese interessate.
Rimborso spese e accredito delle somme all’UNCI
Il costo del servizio di esazione è stato stabilito in 0,76 euro per singolo DM, sulla base della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 39 del 5 febbraio 2002.
Le sedi periferiche dell’INPS devono versare all’UNCI, senza interessi, le somme riscosse nel mese, al netto del rimborso spese dovuto, entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione delle denunce. Contestualmente devono trasmettere all’UNCI una distinta delle imprese che hanno versato il contributo, con le indicazioni previste dall’art. 6 della convenzione.
Rendicontazione annuale
Entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le elaborazioni dei mod. DM10/2 riscossi, le sedi devono inviare all’UNCI un rendiconto contenente:
- l’ammontare dei contributi riscossi;
- l’ammontare delle somme corrisposte all’UNCI;
- l’ammontare delle spese e dell’IVA trattenute.
La circolare richiama tale adempimento sia nelle istruzioni operative sia nel testo della convenzione.
Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti
Per la rilevazione contabile del contributo è previsto l’utilizzo del conto GPA 25/105. Contestualmente, per evidenziare il debito verso UNCI, deve essere effettuata la scrittura in partita doppia:
- GPA 35/105 a GPA 11/105.
Per le acquisizioni manuali delle registrazioni contabili, la movimentazione del conto richiede il codice documento "95", sotto la responsabilità del responsabile dei flussi contabili.
La circolare allega inoltre le variazioni al piano dei conti, istituendo i seguenti conti:
- GPA 11/105: debito verso UNCI per contributi di assistenza contrattuale riscossi per suo conto;
- GPA 25/105: contributi di assistenza contrattuale riscossi per conto UNCI mediante denunce DM10;
- GPA 35/105: accreditamento all’UNCI dei contributi di assistenza contrattuale riscossi per suo conto.
Durata della convenzione
La convenzione è valida fino al 31 dicembre 2003 e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta tempestiva. Nel testo convenzionale è inoltre previsto che l’accordo diventi operativo non appena siano predisposti i necessari strumenti operativi.
Punti principali
Oggetto della convenzione
L’INPS assume il servizio di esazione del contributo di assistenza contrattuale dovuto dalle imprese iscritte all’UNCI, da versare congiuntamente ai contributi obbligatori. La convenzione è stata sottoscritta il 29 aprile 2003 e riguarda la riscossione tramite il sistema del mod. DM10/2 e il successivo pagamento con F24.
Modalità di denuncia e versamento
Le aziende aderenti devono indicare il contributo sul mod. DM10/2, nel primo rigo in bianco del quadro B/C, inserendo in colonna "Cod" il codice W550 preceduto dalla dicitura "UNCI" e riportando in "somme a debito del datore di lavoro" l’importo dovuto. Non devono essere compilate le caselle relative a numero dipendenti, numero giornate e retribuzioni. L’importo si somma ai contributi obbligatori e viene versato tramite mod. F24 presso sportelli bancari o postali accettanti.
Regole di imputazione e insoluti
L’INPS considera versato solo l’importo specificamente indicato in denuncia a titolo di contributo di assistenza contrattuale. Se il datore di lavoro non versa integralmente i contributi obbligatori dovuti, la quota versata a tale titolo viene prima imputata a scomputo del debito previdenziale e assistenziale, e solo l’eventuale eccedenza resta imputata al contributo UNCI. È escluso ogni obbligo di esazione coattiva e ogni intervento diretto o di controllo dell’INPS verso i datori di lavoro.
Responsabilità e rapporti tra le parti
La circolare esclude ogni responsabilità dell’INPS nei confronti delle imprese, dei soggetti indicati nella convenzione e dei terzi. Gli eventuali rapporti relativi anche alla restituzione di somme versate devono intercorrere direttamente tra UNCI e imprese interessate.
Costo del servizio
Il rimborso spese dovuto dall’UNCI all’INPS per l’espletamento del servizio è fissato in 0,76 euro per singolo DM, in base alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 39 del 5 febbraio 2002.
Versamento delle somme all’UNCI e distinta imprese
Le sedi periferiche devono versare all’UNCI, senza interessi, le somme riscosse per contributi di assistenza contrattuale, al netto del rimborso spese dovuto, entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione delle denunce. Contestualmente devono inviare una distinta delle imprese che hanno versato il contributo, con le specifiche previste dalla convenzione.
Rendicontazione annuale
Entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello di riferimento, le sedi devono trasmettere all’UNCI un rendiconto con l’ammontare dei contributi riscossi, delle somme corrisposte e delle spese e IVA trattenute. La stessa scadenza è richiamata anche nel testo convenzionale per le strutture periferiche.
Istruzioni contabili e nuovi conti
Il contributo va imputato al conto GPA 25/105; per la rilevazione del debito verso UNCI si utilizza la scrittura "GPA 35/105 a GPA 11/105". Per la movimentazione manuale del conto è richiesto il codice documento "95". In allegato sono istituiti i conti GPA 11/105, GPA 25/105 e GPA 35/105, rispettivamente relativi al debito verso UNCI, ai contributi riscossi per suo conto e all’accreditamento all’UNCI.
Durata della convenzione
La convenzione è valida fino al 31 dicembre 2003 e si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo disdetta tempestiva. Il testo precisa anche che la convenzione è operativa una volta predisposti i necessari strumenti operativi.
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