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Ordinanza

Ordinanza n. 1158/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia della Determina che ha disposto la sua esclusione dal concorso per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale - anno 2025.

Giustizia amministrativa202600815

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: determina di esclusione dal concorso per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale, anno 2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la determinazione di esclusione dalla procedura concorsuale, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. L'esclusione era stata motivata valorizzando una pronuncia del Tribunale per i minorenni relativa a un fatto-reato commesso quando il ricorrente aveva quattordici anni, ritenendo che la pronuncia non avesse eliminato il fatto storico materiale e che la condotta presentasse significativo disvalore sociale e giuridico. Il ricorrente ha dedotto, secondo quanto considerato dal giudice, carenza di istruttoria e di motivazione, sostenendo che l'Amministrazione non avesse adeguatamente considerato l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, il raggiungimento degli obiettivi del percorso, nonché il percorso di maturazione e autoresponsabilizzazione intrapreso durante la messa alla prova, oltre alla minore età all'epoca dei fatti.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare nei limiti precisati in motivazione. Ha ritenuto sussistenti sufficienti profili di fondatezza, in questa fase sommaria, con riguardo alla carenza di istruttoria e di motivazione. In particolare, la determinazione impugnata aveva considerato solo l'originaria contestazione e la preliminare ricostruzione della vicenda penale, omettendo di valutare gli ulteriori elementi posti a fondamento della declaratoria di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova: il positivo conseguimento degli obiettivi, il percorso di maturazione e autoresponsabilizzazione, la specifica condotta illecita e il fatto che essa fosse stata commessa quando il candidato era minorenne. Il giudice ha richiamato l'esigenza, per episodi non sfociati in condanne penali, di una valutazione amministrativa concreta e complessiva del fatto e della personalità del candidato, ai fini dell'accertamento dell'eventuale ostatività all'arruolamento. Non ha annullato definitivamente l'esclusione, ma ha ordinato all'Amministrazione di rivalutare discrezionalmente la posizione del candidato rispetto al requisito della condotta incensurabile, esaminando tutte le circostanze della vicenda penale. Ha fissato l'udienza pubblica di merito per il 25 novembre 2026 e ha compensato le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; sulla base di tale disposizione il TAR ha esaminato e accolto la domanda cautelare.

  • art. 635, comma 1, lett. i), C.O.M.

    Prevede, secondo il provvedimento, il requisito concorsuale della condotta incensurabile, la cui sussistenza deve essere rivalutata dall'Amministrazione alla luce di tutte le circostanze concrete della vicenda.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Ai fini della verifica del requisito della condotta incensurabile per l'arruolamento in un corpo di polizia, quando gli episodi considerati non siano sfociati in condanne penali l'Amministrazione deve svolgere una valutazione concreta e complessiva della vicenda e della personalità del candidato, senza limitarsi alla mera esistenza del fatto storico contestato.
  • La valutazione dell'ostatività di una vicenda penale non può omettere gli elementi favorevoli emergenti dalla pronuncia penale, tra cui l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, il raggiungimento dei relativi obiettivi e il percorso di maturazione e autoresponsabilizzazione del candidato.
  • Nel valutare la condotta incensurabile ai fini dell'accesso a un corpo di polizia, l'Amministrazione deve considerare anche l'età del candidato al momento dei fatti e il complessivo decorso della vicenda, motivando specificamente le ragioni per cui essa conservi carattere ostativo all'arruolamento.
  • Qualora il provvedimento di esclusione da una procedura concorsuale ometta una valutazione completa delle circostanze rilevanti e della personalità del candidato, il giudice amministrativo può accordare tutela cautelare ordinando la rivalutazione della posizione nell'esercizio della discrezionalità amministrativa, senza sostituirsi all'Amministrazione nel merito della decisione.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelare

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