Regolamento (UE) 2025/834
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/834 della Commissione, del 5 maggio 2025, che rilascia un’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo Chlorine conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento esecutivo rilascia un’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo "Chlorine", sulla base del regolamento (UE) n. 528/2012 e del parere favorevole dell’ECHA. Il prodotto è autorizzato per la disinfezione e l’alghicida in piscine pubbliche e per la disinfezione dell’acqua potabile, con condizioni tecniche dettagliate su dosaggio, sicurezza, stoccaggio e smaltimento. Per la Germania sono previsti adattamenti specifici dell’uso relativo all’acqua potabile, in coerenza con la TrinkwV tedesca e con la direttiva (UE) 2020/2184.
Rilascia l’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo "Chlorine" e ne stabilisce condizioni d’uso, con adeguamenti specifici per la Germania nell’uso destinato alla disinfezione dell’acqua potabile.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla società CGV Chlorgas Vertriebs GmbH, titolare dell’autorizzazione dell’Unione n. EU-0028952-0000, per la messa a disposizione sul mercato e l’uso del biocida singolo "Chlorine". Il prodotto è autorizzato per il tipo di prodotto 2 (disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o su animali) e per il tipo di prodotto 5 (acqua potabile), con usi specifici per piscine pubbliche e per la disinfezione dell’acqua potabile presso i fornitori e i loro sistemi di distribuzione. Gli adeguamenti territoriali richiesti dalla Germania si applicano solo nel territorio tedesco e riguardano l’uso 3; restano esclusi gli altri Stati membri da tali adattamenti nazionali. L’autorizzazione è valida dal 26 maggio 2025 al 30 aprile 2035.
Autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo "Chlorine"
Il regolamento esecutivo della Commissione rilascia un’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo denominato "Chlorine", presentato da CGV Chlorgas Vertriebs GmbH ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012. Il provvedimento si colloca all’esito della procedura tecnica svolta dall’autorità competente di valutazione, dall’ECHA e dalla Commissione, che hanno concluso per l’ammissibilità del prodotto all’autorizzazione e per la conformità alle condizioni dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento biocidi.
Presupposti e iter autorizzativo
La domanda è stata presentata il 20 dicembre 2018 all’Agenzia europea per le sostanze chimiche e registrata con il numero BC-EQ047299-18. Il principio attivo è il cloro attivo rilasciato da cloro, incluso nell’elenco dell’Unione dei principi attivi approvati per i tipi di prodotto 2 e 5. L’autorità competente di valutazione ha trasmesso la propria relazione l’8 novembre 2021; l’ECHA ha poi inviato alla Commissione, il 1° luglio 2022, il proprio parere, il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida e la relazione finale di valutazione. Il 3 agosto 2022 l’ECHA ha trasmesso il progetto di sommario in tutte le lingue ufficiali dell’Unione.
Adeguamento richiesto dalla Germania
La Germania ha chiesto un adattamento dei termini e delle condizioni dell’autorizzazione per il proprio territorio relativamente all’uso 3, cioè la disinfezione dell’acqua potabile presso i fornitori e i loro sistemi di distribuzione. La richiesta è stata formulata per motivi di tutela dell’ambiente, ordine pubblico e tutela della salute e della vita umana, con riferimento all’articolo 37, paragrafo 1, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n. 528/2012; successivamente la Germania ha ritirato la richiesta per l’uso 1 relativo alle piscine pubbliche. La Commissione considera giustificato l’adeguamento, anche alla luce dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento biocidi, e lo collega alla normativa tedesca TrinkwV, che attua la direttiva (UE) 2020/2184 e consente requisiti più rigorosi a tutela della salute.
Usi autorizzati e caratteristiche del prodotto
Il biocida è autorizzato come tipo di prodotto 2 e tipo di prodotto 5. Il sommario delle caratteristiche del prodotto individua tre usi principali: disinfezione delle piscine pubbliche, alghicida per piscine pubbliche e disinfezione dell’acqua potabile presso i fornitori e i loro sistemi di distribuzione. Il prodotto è un gas formulato in sistema chiuso, destinato a utilizzatori professionali, con confezioni da 0,5 kg a 1000 kg e specifiche prescrizioni su materiali di bottiglie, valvole e guarnizioni.
Condizioni di impiego per le piscine pubbliche
Per la disinfezione e l’azione alghicida nelle piscine pubbliche il prodotto deve essere iniettato mediante un sistema di dosaggio automatico e chiuso, con monitoraggio costante della concentrazione di cloro nell’acqua e segnalazione di allarme. Sono richieste misure tecniche per prevenire incidenti da perdita di gas, tra cui controllo quotidiano della misurazione automatica, rilevatori di perdite, sprinkler, serbatoi fissi in bacino di raccolta e chiusura automatica delle valvole in caso di perdita di pressione.
Per l’uso disinfettante nelle piscine pubbliche sono previsti:
- trattamento di mantenimento continuo per mantenere una concentrazione tra 1,4 e 3 mg di cloro disponibile/L;
- trattamento curativo d’urto con concentrazione tra 10 e 50 mg/L e tempo di contatto di 10 minuti;
- per l’uso alghicida, trattamento di mantenimento continuo tra 1,4 e 3 mg/L e trattamento curativo d’urto tra 10 e 15 mg/L con tempo di contatto di 48 ore.
Sono inoltre previste misure di mitigazione del rischio: il trattamento d’urto deve avvenire in assenza di bagnanti; l’accesso alla piscina è vietato finché la concentrazione non scende a 3 mg/L o al limite nazionale per il cloro; l’uso è consentito solo in piscine collegate a un impianto di trattamento delle acque reflue e non è ammesso lo scarico diretto nelle acque superficiali.
Condizioni di impiego per l’acqua potabile e adattamento tedesco
Per la disinfezione dell’acqua potabile presso i fornitori e nei sistemi di distribuzione il prodotto deve essere usato in sistema chiuso con dosaggio automatico e controllo continuo. Il sommario prevede una disinfezione primaria con concentrazione iniziale di 0,5 mg/L di cloro disponibile e aggiunta continua all’acqua potabile.
Per la Germania valgono ulteriori prescrizioni di adattamento ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 528/2012, in coerenza con la sezione 20 della TrinkwV e con l’elenco degli agenti di trattamento e dei metodi di disinfezione consentiti. In particolare:
- si applicano le norme tecniche di dosaggio delle schede W 229, W 296 e W 623 del Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.;
- si applica il tempo di contatto minimo previsto da W 229;
- l’aggiunta massima è 1,2 mg/L di cloro disponibile nell’acqua;
- dopo il trattamento la concentrazione deve collocarsi tra 0,1 e 0,3 mg/L di cloro disponibile;
- in casi eccezionali è ammessa un’aggiunta fino a 6 mg/L e una concentrazione fino a 0,6 mg/L se la disinfezione non può essere garantita con altri mezzi o è temporaneamente compromessa dalla presenza di ammonio.
Sono inoltre richieste misure di mitigazione del rischio: la concentrazione di cloro nell’acqua potabile non deve superare i limiti nazionali prima del consumo; la concentrazione di clorato deve restare entro i valori parametrici della direttiva (UE) 2020/2184; nei prodotti alimentari, il clorato non deve superare i livelli massimi di residui del regolamento (UE) 2020/749.
Prescrizioni di sicurezza, emergenza e stoccaggio
Il documento contiene un articolato set di istruzioni generali applicabili a tutti gli usi autorizzati. In particolare, per collegamento e scollegamento dei contenitori e per manutenzione o riparazione del sistema di tubazioni del gas devono essere presenti sistemi di allarme e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, oltre a ventilazione locale e sensori idonei anche a rilevare specie clorurate.
Le indicazioni di primo soccorso prevedono misure specifiche per inalazione, contatto con la pelle e con gli occhi, mentre l’ingestione è indicata come non applicabile. Sono riportate anche misure antincendio, compreso l’uso di acqua, schiuma e acqua nebulizzata, nonché la necessità di tuta chimica e autorespiratore. In caso di rilascio accidentale occorre tenere le persone lontane e sopravento, usare adeguati dispositivi di protezione e abbattere gas, vapori e nebbie con getto d’acqua.
Lo stoccaggio richiede contenitori a pressione adeguati, ben chiusi, in luogo fresco, asciutto e ventilato, con protezione da calore e luce solare e temperatura del contenitore tra 15°C e 50°C. Il cloro deve essere tenuto lontano da materiali reattivi e combustibili. Per il trasporto si richiamano la direttiva 2010/35/UE e l’ADR. Lo smaltimento dei contenitori a pressione deve avvenire tramite il fornitore o attraverso smaltitori autorizzati.
Entrata in vigore e natura del regolamento
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’Unione e validità
È rilasciata a CGV Chlorgas Vertriebs GmbH l’autorizzazione dell’Unione n. EU-0028952-0000 per la messa a disposizione sul mercato e l’uso del biocida singolo "Chlorine". L’autorizzazione ha validità dal 26 maggio 2025 al 30 aprile 2035.
Ambito degli usi autorizzati
Il prodotto è autorizzato per il tipo di prodotto 2 e per il tipo di prodotto 5. Gli usi autorizzati comprendono la disinfezione delle piscine pubbliche, l’alghicida per piscine pubbliche e la disinfezione dell’acqua potabile presso i fornitori e i loro sistemi di distribuzione.
Adeguamenti territoriali per la Germania
Per il territorio della Germania si applicano adeguamenti dei termini e delle condizioni dell’uso 3 (disinfezione dell’acqua potabile), ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. Gli adeguamenti recepiscono le prescrizioni della TrinkwV e fanno riferimento alle schede tecniche W 229, W 296 e W 623 del Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V., nonché ai limiti e alle condizioni previsti dalla normativa tedesca.
Condizioni tecniche di impiego per piscine pubbliche
Per le piscine pubbliche il prodotto deve essere dosato tramite sistema chiuso e automatico, con controllo continuo della concentrazione di cloro. Sono previsti tassi di applicazione per trattamento di mantenimento e trattamento curativo, misure di sicurezza contro perdite di gas, obblighi di controllo quotidiano, rilevatori di perdite, sprinkler, serbatoi fissi in bacino di raccolta e chiusura automatica delle valvole in caso di perdita.
Condizioni tecniche di impiego per l’acqua potabile
Per la disinfezione dell’acqua potabile il prodotto deve essere impiegato in sistema chiuso e dosaggio automatico. Sono fissati un dosaggio massimo, un intervallo di concentrazione residua dopo il trattamento e, in casi eccezionali, limiti più elevati se la disinfezione non può essere garantita altrimenti o è temporaneamente compromessa dalla presenza di ammonio. In Germania l’uso deve rispettare anche le prescrizioni della sezione 20 della TrinkwV.
Misure di mitigazione del rischio e sicurezza operativa
Il regolamento impone misure di mitigazione del rischio per il collegamento e scollegamento dei contenitori e per manutenzione o riparazione del sistema di tubazioni: allarme con soglia di attivazione pari o inferiore a 0,5 mg avCl/m3, disponibilità di dispositivi di protezione delle vie respiratorie conformi alla EN 14387, ventilazione di scarico locale, sensori in grado di rilevare anche specie clorurate e misurazione dell’esposizione anche con RPE.
Indicazioni su etichettatura, pericoli e primo soccorso
Il sommario delle caratteristiche riporta le indicazioni di pericolo H270, H280, H331, H315, H319, H335 e H400 e relativi consigli di prudenza. Sono dettagliate le misure di primo soccorso per inalazione, contatto cutaneo e oculare, nonché le misure antincendio e di gestione di rilasci accidentali.
Stoccaggio, imballaggio e smaltimento
Il prodotto deve essere conservato in contenitori a pressione appropriati, in luogo fresco, asciutto, ben ventilato e protetto da calore e luce solare diretta; la temperatura del contenitore deve restare tra 15°C e 50°C. È richiesto il rispetto della Direttiva 2010/35/UE e dell’ADR per le attrezzature a pressione trasportabili. I contenitori a pressione devono essere restituiti al fornitore e smaltiti da operatori autorizzati.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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