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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/843

Regolamento delegato (UE) 2025/843 della Commissione, del 5 maggio 2025, che modifica l’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’UV-328

Normativa europea32025R0843

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato aggiorna il regolamento (UE) 2019/1021 per recepire nell’ordinamento UE la decisione della convenzione di Stoccolma che inserisce l’UV-328 tra gli inquinanti organici persistenti vietati, con specifiche deroghe. Vengono fissati limiti progressivi per la presenza di UV-328 come contaminante non intenzionale in tracce e sono autorizzati, entro termini definiti, taluni impieghi in articoli e pezzi di ricambio. La disciplina mira anche a garantire una transizione graduale per settori industriali e dei trasporti, compresa l’aviazione.

Modifica l’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 per inserire l’UV-328 tra gli inquinanti organici persistenti soggetti a restrizioni, con deroghe specifiche e limiti di tracce contaminanti.

Ambito di applicazione

Si applica nell’Unione europea, in modo direttamente obbligatorio e applicabile in tutti gli Stati membri, alle sostanze, miscele e articoli contenenti UV-328 (2-(2H-benzotriazol-2-il)-4,6-diterzpentilfenolo), nonché all’immissione in commercio e all’uso di tali articoli. Il regime riguarda anche specifiche categorie di prodotti e componenti, in particolare veicoli a motore terrestri, rivestimenti industriali, separatori meccanici per provette di sangue, fogli di triacetato di cellulosa nei polarizzatori, carta fotografica, aeromobili civili e militari e determinati pezzi di ricambio. Sono previste esclusioni/discipline speciali tramite deroghe temporanee e permanenti per alcuni usi e per gli articoli già in uso alla scadenza della deroga. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE; le soglie di contaminante non intenzionale e le deroghe decorrono dalle date fissate nell’allegato.

Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 per l’UV-328

Il regolamento delegato (UE) 2025/843 adegua il regime UE sugli inquinanti organici persistenti per dare attuazione all’inclusione dell’UV-328 nell’allegato A della convenzione di Stoccolma. La Commissione richiama il fatto che l’UV-328 è già soggetto al quadro REACH, ma chiarisce che, ai fini del regolamento 2019/1021, occorre introdurre il relativo divieto con deroghe specifiche e limiti tecnici di presenza in tracce.

Contesto internazionale e ratio della modifica

Il provvedimento si fonda sugli impegni internazionali dell’Unione ai sensi della convenzione di Stoccolma del 2001 e del protocollo sugli inquinanti organici persistenti. La decisione della conferenza delle parti della convenzione, adottata nella sua undicesima riunione (1-12 maggio 2023), ha inserito l’UV-328 nell’allegato A con deroghe specifiche; l’Unione aveva già sostenuto tale esito con la decisione (UE) 2023/1006 del Consiglio.

Ambito della disciplina e divieto generale

L’UV-328 viene aggiunto all’allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2019/1021, che contiene l’elenco delle sostanze soggette alle restrizioni proprie degli inquinanti organici persistenti. Come ricordato nei considerando, l’articolo 3 del regolamento 2019/1021 vieta la fabbricazione, l’immissione in commercio e l’uso delle sostanze elencate, sia come tali sia in miscele o articoli, salvo deroghe espressamente previste.

Soglie per il contaminante non intenzionale in tracce

Per agevolare l’applicazione uniforme del divieto, il regolamento fissa un valore limite per l’UV-328 presente come contaminante non intenzionale in tracce in sostanze, miscele o articoli. Le soglie sono progressive:

  • 100 mg/kg (0,01 % in peso) dal 4 agosto 2025;
  • 10 mg/kg (0,001 % in peso) dal 4 agosto 2027;
  • 1 mg/kg (0,0001 % in peso) dal 4 agosto 2029.

Deroghe per articoli e settori specifici

Il regolamento consente, in deroga al divieto, l’immissione in commercio e l’uso di articoli contenenti UV-328 fino al 4 agosto 2030 per una serie di impieghi considerati critici o in fase di sostituzione. Le deroghe riguardano in particolare:

  • veicoli a motore terrestri;
  • rivestimenti industriali per veicoli a motore terrestri, macchine di ingegneria, veicoli per il trasporto ferroviario e grandi strutture in acciaio con rivestimenti resistenti;
  • separatori meccanici delle provette per la raccolta di sangue;
  • fogli di triacetato di cellulosa nei polarizzatori;
  • carta fotografica;
  • aeromobili civili e militari.

Pezzi di ricambio e fine del ciclo di vita

Sono previste deroghe ulteriori per i pezzi di ricambio destinati a prodotti o impianti originariamente fabbricati con UV-328. In particolare:

  • per i pezzi di ricambio di veicoli a motore terrestri, macchine industriali fisse per agricoltura, silvicoltura ed edilizia, e dispositivi di visualizzazione a cristalli liquidi usati in strumenti di analisi, misurazione, controllo, monitoraggio, prova, produzione e ispezione per applicazioni non mediche, l’uso è consentito fino al termine del ciclo di vita o fino al 31 dicembre 2043, se anteriore;
  • per i pezzi di ricambio di dispositivi di visualizzazione a cristalli liquidi usati nei dispositivi rientranti nei regolamenti (UE) 2017/745 e (UE) 2017/746, nonché per altri strumenti di analisi, misurazione, controllo, prova, produzione e ispezione, l’autorizzazione dura fino al termine del ciclo di vita;
  • per i pezzi di ricambio di aeromobili civili e militari, la deroga si estende fino al 31 dicembre 2030.

Continuità d’uso degli articoli già in servizio

Il testo chiarisce che gli articoli contenenti UV-328 prodotti o immessi in commercio nel quadro di una deroga, e già in uso nell’Unione alla data di scadenza della deroga o prima, possono continuare a essere utilizzati anche dopo la scadenza. La previsione mira a evitare effetti retroattivi o interruzioni improvvise nella vita utile dei prodotti.

Entrata in vigore e natura giuridica

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto delegato della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Inserimento dell’UV-328 nell’allegato I del regolamento 2019/1021

L’allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2019/1021 viene modificato per includere l’UV-328 (CAS 25973-55-1; CE 247-384-8) tra le sostanze soggette al divieto generale previsto dal regolamento sugli inquinanti organici persistenti.

Limiti per il contaminante non intenzionale in tracce

Per l’UV-328 presente in sostanze, miscele o articoli come contaminante non intenzionale in tracce si applicano soglie progressive ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b): 100 mg/kg dal 4 agosto 2025; 10 mg/kg dal 4 agosto 2027; 1 mg/kg dal 4 agosto 2029.

Deroghe temporanee per specifici articoli

È autorizzata, fino al 4 agosto 2030, l’immissione in commercio e l’uso dell’UV-328 presente in articoli relativi a veicoli a motore terrestri, rivestimenti industriali per veicoli a motore terrestri, macchine di ingegneria, veicoli ferroviari, rivestimenti resistenti per grandi strutture in acciaio, separatori meccanici delle provette per la raccolta di sangue, fogli di triacetato di cellulosa nei polarizzatori, carta fotografica e aeromobili civili e militari.

Deroghe per pezzi di ricambio e ciclo di vita

Sono previste deroghe per pezzi di ricambio contenenti UV-328 per veicoli a motore terrestri, macchine industriali fisse per agricoltura/silvicoltura/edilizia e dispositivi di visualizzazione a cristalli liquidi usati in strumenti di analisi, misurazione, controllo, monitoraggio, prova, produzione e ispezione, fino al termine del ciclo di vita o fino al 31 dicembre 2043 se anteriore; per i pezzi di ricambio di dispositivi di visualizzazione a cristalli liquidi usati nei dispositivi rientranti nei regolamenti (UE) 2017/745 e 2017/746 e in altri strumenti analoghi, fino al termine del ciclo di vita; per i pezzi di ricambio di aeromobili civili e militari fino al 31 dicembre 2030.

Continuità d’uso degli articoli già in uso

Gli articoli contenenti UV-328 di cui alle deroghe, già in uso nell’Unione alla data di scadenza della pertinente deroga o prima, possono continuare a essere utilizzati dopo tale data.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesostanze chimicheinquinanti organici persistentiambientesicurezza dei prodottimercato interno

Testo integrale

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