Regolamento (UE) 2025/835
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/835 della Commissione, del 5 maggio 2025, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario dell'Argentina in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento chiude un riesame in previsione della scadenza delle misure antisovvenzioni sul biodiesel argentino e conferma che, in caso di abrogazione, sussisterebbe il rischio di persistenza delle sovvenzioni e di reiterazione del pregiudizio. La Commissione ricostruisce un quadro di interventi pubblici argentini a favore della filiera della soia e del biodiesel, ritenuti idonei a integrare una sovvenzione compensabile e specifica. Pur rilevando che nel periodo di riesame l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole, la Commissione conclude che tale pregiudizio non è stato causato dalle importazioni argentine, i cui prezzi risultavano influenzati dall'impegno in vigore. Sono quindi mantenuti i dazi compensativi definitivi, con aliquote differenziate per alcune società e con disciplina dettagliata delle fatture commerciali e degli impegni.
istituzione di un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario dell'Argentina a seguito di riesame in previsione della scadenza, con mantenimento di impegni di prezzo per alcuni esportatori
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di biodiesel originario dell'Argentina, individuato come esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, in forma pura o in miscela, classificati nei codici NC/TARIC indicati all'articolo 1. Riguarda gli importatori nell'UE, i produttori esportatori argentini espressamente elencati con dazio individuale e le operazioni coperte dagli impegni accettati dalla Commissione con la decisione di esecuzione (UE) 2019/245. Non si applica alle importazioni che rispettano integralmente le condizioni dell'impegno; per le altre importazioni dall'Argentina si applica il dazio generale. Il regolamento si applica direttamente negli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione.
Istituzione di un dazio compensativo definitivo sul biodiesel originario dell'Argentina
Il regolamento è adottato a seguito di un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037. La Commissione mantiene le misure compensative già esistenti sulle importazioni di biodiesel dall'Argentina, ritenendo che la cessazione delle misure comporterebbe il rischio di persistenza delle sovvenzioni e di reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione.
Ambito dell'inchiesta e prodotto interessato
Il prodotto interessato è il biodiesel, inteso come esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, in forma pura o in miscela, classificato nei codici NC e TARIC indicati nel dispositivo. Il procedimento riguarda il riesame di misure già vigenti sulle importazioni originarie dell'Argentina, con analisi del periodo dell'inchiesta di riesame dal 1° ottobre 2022 al 30 settembre 2023 e del periodo in esame dal 1° gennaio 2020 fino alla fine del periodo di riesame.
Quadro procedurale
La domanda di riesame è stata presentata l'10 novembre 2023 dallo European Biodiesel Board per conto dell'industria dell'Unione. La Commissione ha avviato l'inchiesta il 9 febbraio 2024 dopo consultazioni con il governo argentino e previa verifica dell'esistenza di elementi di prova sufficienti. Sono stati applicati campionamenti per produttori dell'Unione, importatori e produttori esportatori argentini; si sono svolte visite di verifica presso le sedi del governo argentino, di produttori dell'Unione, del richiedente e di produttori esportatori argentini.
Definizione del prodotto e prodotto simile
La Commissione conferma che il prodotto oggetto del riesame è lo stesso dell'inchiesta iniziale. Ribadisce inoltre che il biodiesel argentino, il biodiesel venduto sul mercato interno di altri paesi, il biodiesel prodotto nell'Unione e il prodotto esportato nell'Unione presentano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e sono destinati agli stessi usi; pertanto sono considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 2, lettera c), del regolamento di base.
Esame delle sovvenzioni e delle misure argentine
La parte centrale del regolamento riguarda la ricostruzione delle misure pubbliche argentine a favore della filiera della soia e del biodiesel. La Commissione considera in particolare la tassa all'esportazione sulla soia e sull'olio di soia, i volumi di bilanciamento per mais e frumento, il requisito di contenuto locale nel mandato nazionale del biodiesel, il prezzo regolamentato del biodiesel nel mercato interno e alcuni programmi di compensazione e finanziamento. Sulla base di queste misure, ritiene che il governo argentino continui a indirizzare i coltivatori di soia a vendere sul mercato interno a prezzi inferiori a quelli che si realizzerebbero in condizioni di mercato, con effetti di sostegno all'industria del biodiesel.
Fornitura di soia per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato
La Commissione conclude che il governo argentino ha fornito un contributo finanziario indiretto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base. In particolare, attraverso dazi all'esportazione, restrizioni quantitative e altri interventi, il governo avrebbe incaricato o ordinato ai coltivatori di soia di contribuire alla politica industriale nazionale, creando un mercato interno compartimentato e depresso nei prezzi. La soia venduta ai produttori di biodiesel viene quindi considerata fornita a un corrispettivo inferiore a quello adeguato.
Sostegno al reddito o ai prezzi
In parallelo, la Commissione qualifica la stessa serie di misure come forma di sostegno al reddito o ai prezzi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base e dell'articolo XVI del GATT 1994. La legge sui biocarburanti del 2021, il mandato nazionale, la fissazione del prezzo del biodiesel sul mercato interno, il programma di finanziamento del capitale operativo e alcune misure provinciali dimostrerebbero l'intenzione pubblica di sostenere il reddito e i prezzi dell'industria del biodiesel, mantenendola orientata all'esportazione.
Specificità della sovvenzione
Il vantaggio è considerato specifico, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, perché le misure sono rivolte a settori e imprese determinate, in particolare all'industria del biodiesel e alla catena del valore della soia. Anche quando alcune misure hanno portata più ampia, la Commissione ritiene che il beneficio resti circoscritto a gruppi di imprese o industrie determinati.
Importo della sovvenzione
Per i produttori esportatori inseriti nel campione, la Commissione indica un'aliquota della sovvenzione pari al 5,12 % per LDC Argentina e all'8,30 % per il gruppo Renova. Tali margini sono considerati superiori alla soglia minima di cui all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.
Prejudizio subito dall'industria dell'Unione
La Commissione riconosce che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole nel periodo di riesame ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento di base. Tuttavia osserva che il pregiudizio non può essere attribuito alle importazioni argentine, poiché i prezzi di tali importazioni, tenuto conto dell'impegno in vigore, non risultavano inferiori a quelli dell'industria dell'Unione e il volume delle importazioni argentine è complessivamente diminuito. Il danno all'industria dell'Unione è invece ricondotto principalmente alle importazioni di biodiesel cinese oggetto di dumping.
Rischio di reiterazione del pregiudizio
Nonostante l'assenza di nesso causale tra le importazioni argentine e il pregiudizio attuale, la Commissione ritiene probabile la reiterazione del pregiudizio in caso di scadenza delle misure. A fondamento di tale conclusione richiama la notevole capacità inutilizzata in Argentina, l'attrattiva del mercato dell'Unione, il fatto che l'Unione resti la principale destinazione delle esportazioni argentine di biodiesel e la limitata capacità dei mercati terzi di assorbire eventuali volumi aggiuntivi. La presenza di un impegno di prezzo è considerata un elemento che, al momento, mantiene artificialmente alti i prezzi all'importazione.
Interesse dell'Unione
La Commissione conclude che il mantenimento delle misure è conforme all'interesse dell'Unione. L'industria dell'Unione, composta da oltre 60 produttori e quasi 6 000 addetti diretti, rischierebbe perdite e insolvenza senza protezione. Gli importatori, gli operatori commerciali e gli utilizzatori non dimostrano un pregiudizio significativo derivante dal mantenimento delle misure, anche tenuto conto della disponibilità di fonti alternative di approvvigionamento e del fatto che il biodiesel incide in misura limitata sul prezzo finale dei carburanti.
Regime dei dazi e degli impegni
Il dispositivo conferma i dazi individuali per le società elencate e il dazio residuale per tutte le altre importazioni dall'Argentina. L'esenzione dal dazio resta possibile per le operazioni coperte dagli impegni accettati con la decisione di esecuzione (UE) 2019/245, purché siano rispettate condizioni formali molto precise su fatture commerciali e certificati di impegno. Le autorità doganali restano comunque abilitate a effettuare controlli e a richiedere documentazione supplementare.
Documentazione commerciale e applicazione pratica
Gli allegati disciplinano in modo dettagliato il contenuto minimo delle fatture commerciali relative alle vendite soggette a impegno o a dazio compensativo. Sono richiesti elementi identificativi del venditore e del fabbricante, numero e data della fattura, codice TARIC, descrizione tecnica del prodotto, quantità, prezzo unitario, condizioni di pagamento e consegna, nonché le dichiarazioni firmate previste dai testi allegati. Tali formalità sono essenziali per l'applicazione delle aliquote individuali e per la gestione doganale delle importazioni.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
istituzione del dazio compensativo definitivo
L'articolo 1 istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni del prodotto interessato originario dell'Argentina. Sono fissate aliquote individuali per Aceitera General Deheza S.A. (33,4 %), Bunge Argentina S.A. (33,4 %), LDC Argentina S.A. (26,2 %), Molinos Agro S.A. (25,0 %), Viterra Argentina S.A. (25,0 %), Vicentin S.A.I.C. (25,0 %), COFCO International Argentina S.A. (28,2 %) e Cargill S.A.C.I. (28,2 %); per tutte le altre importazioni dall'Argentina l'aliquota è 33,4 %. Le aliquote si applicano al prezzo netto franco frontiera Unione, dazio non corrisposto.
condizioni per l'applicazione delle aliquote individuali
Le aliquote individuali sono applicabili solo previa presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida contenente la dichiarazione prescritta dall'articolo 1, paragrafo 3. In mancanza della fattura conforme si applica il dazio previsto per tutte le altre società. Le disposizioni doganali vigenti restano applicabili.
impegni di prezzo e esenzione dal dazio
L'articolo 2 mantiene l'esenzione dal dazio compensativo per le importazioni fabbricate, spedite e fatturate dalle società i cui impegni sono stati accettati con decisione di esecuzione (UE) 2019/245 e successive modifiche, purché siano rispettate tre condizioni: fattura corrispondente all'impegno con gli elementi dell'allegato 1, certificato d'impegno per l'esportazione dell'allegato 2 e corrispondenza esatta tra merce dichiarata e fatturata. Se una condizione manca, oppure se la Commissione revoca l'accettazione dell'impegno ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1037, sorge un'obbligazione doganale all'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.
fatturazione delle operazioni non esenti
L'articolo 3 impone alle società interessate dagli impegni di emettere, per le operazioni non esenti da dazio compensativo, fatture commerciali con i dati minimi indicati nell'allegato 3.
riesame, persistenza delle sovvenzioni e rischio di reiterazione del pregiudizio
La Commissione conclude che nel periodo di riesame il governo argentino ha continuato a fornire sostegno all'industria del biodiesel attraverso una serie di misure, in particolare la fornitura di soia per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato e il sostegno al reddito o ai prezzi. Valuta inoltre che il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione non è stato causato dalle importazioni argentine a causa del livello di prezzo influenzato dagli impegni, ma che, in assenza di misure, è probabile la reiterazione del pregiudizio per effetto della capacità inutilizzata argentina e dell'attrattiva del mercato UE.
entrata in vigore
L'articolo 4 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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