Regolamento (UE) 2025/833
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/833 della Commissione, del 5 maggio 2025, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva lenacil in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 540/2011 e (UE) 2015/408 della Commissione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rinnova l’approvazione del lenacil come sostanza attiva per prodotti fitosanitari fino al 30 giugno 2040, sulla base della valutazione scientifica EFSA e delle conclusioni della Commissione nel quadro del regolamento (CE) n. 1107/2009. Contestualmente aggiorna il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 e sopprime il lenacil dall’elenco delle sostanze candidate alla sostituzione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/408. Sono previste condizioni specifiche, tra cui attenzione alle prove sul campo per le colture a rotazione, alla valutazione dell’esposizione del bestiame e la presentazione di informazioni di conferma entro il 25 marzo 2027.
Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva lenacil e adeguamento degli elenchi UE delle sostanze attive approvate e candidate alla sostituzione.
Ambito di applicazione
Si applica alla sostanza attiva lenacil utilizzata nei prodotti fitosanitari ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, con effetti per gli Stati membri, i richiedenti/autori delle domande di rinnovo e le autorità competenti coinvolte nella valutazione del rischio e nel rilascio delle autorizzazioni nazionali dei prodotti contenenti tale sostanza. Incide sull’elenco delle sostanze attive approvate del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 e sull’elenco delle sostanze candidate alla sostituzione del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408. Si applica dal 1o luglio 2025; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Rinnovo dell’approvazione del lenacil
Il regolamento rinnova l’approvazione della sostanza attiva lenacil nel quadro del regolamento (CE) n. 1107/2009, a seguito della procedura di riesame condotta con lo Stato membro relatore (Belgio) e lo Stato membro correlatore (Austria), nonché della peer review dell’EFSA. La Commissione conclude che, per almeno uno o più impieghi rappresentativi di prodotti fitosanitari contenenti lenacil, i criteri di approvazione risultano soddisfatti e che la sostanza non presenta proprietà di interferente endocrino.
Iter di rinnovo e valutazione scientifica
La domanda di rinnovo è stata presentata nei termini previsti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. Il richiedente ha trasmesso il fascicolo supplementare richiesto; lo Stato membro relatore ha predisposto il progetto di rapporto valutativo e, successivamente, un progetto aggiornato che ha tenuto conto delle informazioni supplementari sulle proprietà di interferente endocrino. Nel marzo 2020 l’EFSA ha richiesto ulteriori informazioni su tali proprietà per consentire la valutazione rispetto ai criteri scientifici introdotti dal regolamento (UE) 2018/605. Le conclusioni EFSA dell’11 giugno 2024 hanno confermato la compatibilità del lenacil con l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Condizioni specifiche e misure di conferma
Pur rinnovando l’approvazione, il regolamento impone condizioni specifiche di impiego. Gli Stati membri devono considerare le conclusioni della relazione sul rinnovo, in particolare le appendici I e II, e adottare, se del caso, misure di mitigazione del rischio. Inoltre, viene richiamata l’attenzione sulla necessità di ulteriori prove sul campo per le colture a rotazione e di una valutazione dell’esposizione del bestiame, almeno fino a quando le informazioni di conferma non saranno state esaminate dallo Stato membro relatore e dall’Autorità.
Termine per le informazioni di conferma
Entro il 25 marzo 2027 il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all’EFSA informazioni di conferma sulle prove sul campo relative alle colture a rotazione, incluse analisi per individuare metaboliti noti e potenziali nuovi metaboliti. Se emergono nuovi metaboliti, il richiedente è invitato a svolgere studi tossicologici specifici; se necessario, dovrà essere effettuata anche un’adeguata valutazione dell’esposizione del bestiame.
Aggiornamento degli elenchi UE delle sostanze attive
Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011: la voce relativa al lenacil viene soppressa dalla parte A e reintrodotta/aggiornata nella parte B con la nuova durata di approvazione fino al 30 giugno 2040 e con le medesime condizioni specifiche. Tali condizioni vincolano l’applicazione dei principi uniformi e impongono attenzione alle questioni residue di valutazione del rischio.
Esclusione dall’elenco delle sostanze candidate alla sostituzione
La Commissione sopprime inoltre il lenacil dall’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408. La ragione è che, alla luce della valutazione di rinnovo, la sostanza non soddisfa più due dei tre criteri PBT rilevanti: non risulta bioaccumulante e tossica secondo i criteri dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009. Di conseguenza, non deve più essere considerata una sostanza candidata alla sostituzione.
Entrata in vigore e decorrenza
Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 1o luglio 2025. La decorrenza anticipa la scadenza del 15 agosto 2025 precedentemente prorogata dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/2592, poiché la decisione sul rinnovo è stata adottata prima di tale data.
Disposizioni principali
Rinnovo dell’approvazione del lenacil
L’approvazione della sostanza attiva lenacil è rinnovata ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, con efficacia dal 1o luglio 2025 fino al 30 giugno 2040. Il rinnovo riguarda la sostanza attiva identificata dal numero CAS 2164-08-01 e CIPAC 163, con purezza minima di 975 g/kg.
Condizioni specifiche di approvazione
Per l’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono tener conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo, in particolare delle appendici I e II. Le condizioni d’impiego devono includere, se del caso, misure di mitigazione del rischio.
Informazioni di conferma e approfondimenti tecnici
Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione all’eventuale necessità di ulteriori prove sul campo relative alle colture a rotazione e di una valutazione dell’esposizione del bestiame fino alla valutazione delle informazioni di conferma. Entro il 25 marzo 2027 il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità informazioni di conferma sulle prove sul campo relative alle colture a rotazione, comprensive dell’analisi per l’individuazione di metaboliti noti e di eventuali nuovi metaboliti; se emergono nuovi metaboliti, sono richiesti studi tossicologici di valutazione e, se necessario, un’adeguata valutazione dell’esposizione del bestiame.
Modifica dell’elenco delle sostanze attive approvate
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato: la voce 176 relativa al lenacil è soppressa dalla parte A e una nuova voce è aggiunta alla parte B con i dati aggiornati di approvazione, scadenza e condizioni specifiche.
Rimozione dall’elenco delle sostanze candidate alla sostituzione
La voce relativa al lenacil è soppressa dall’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408, poiché dalla valutazione del rinnovo emerge che la sostanza non soddisfa più i criteri per essere considerata sostanza candidata alla sostituzione ai sensi dell’articolo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Decorrenza e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1o luglio 2025, anticipando la precedente scadenza prorogata al 15 agosto 2025 fissata dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/2592.
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