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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-430/21

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 22 febbraio 2022. — Causa promossa da RS. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Craiova. — Rinvio pregiudiziale – Stato di diritto – Indipendenza della magistratura – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Primato del diritto dell’Unione – Incompetenza del giudice nazionale ai fini dell’esame della conformità al diritto dell’Unione di una normativa nazionale dichiarata conforme alla costituzione dalla Corte costituzionale dello Stato membro interessato – Procedimenti disciplinari. — Causa C-430/21

Giurisprudenza europea62021CJ0430

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia ha riaffermato con forza il primato del diritto dell’Unione e l’obbligo per ogni giudice nazionale di garantirne la piena efficacia. Ha stabilito che una decisione della Corte costituzionale nazionale non può impedire al giudice ordinario di valutare la compatibilità di una norma interna con il diritto UE, né può fondare responsabilità disciplinare per il giudice che disapplichi tale decisione per seguire la giurisprudenza della Corte di giustizia. La pronuncia si inserisce nel contesto dei rapporti tra giudici ordinari e Corte costituzionale rumena e della disciplina della SIIJ.

Primato del diritto dell’Unione, indipendenza dei giudici e sanzioni disciplinari per il giudice che disapplica una decisione della Corte costituzionale nazionale contrastante con il diritto UE

La questione giuridica

Se il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, l’articolo 2 TUE, l’articolo 47 della Carta, l’articolo 267 TFUE e il principio del primato, osti: 1) a una norma/prassi nazionale che impedisce ai giudici ordinari di verificare la conformità al diritto UE di una normativa nazionale già dichiarata conforme alla Costituzione dalla Corte costituzionale; 2) a una norma/prassi che consente di avviare e applicare sanzioni disciplinari contro un giudice che abbia applicato il diritto UE, discostandosi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale; 3) a prassi che vietano al giudice, sotto minaccia disciplinare, di applicare la giurisprudenza della Corte di giustizia in procedimenti penali sulla durata ragionevole.

Principio di diritto

L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce degli articoli 2 e 4, paragrafi 2 e 3, TUE, dell’articolo 267 TFUE e del principio di primato, osta a una disciplina o prassi nazionale che sottragga ai giudici ordinari la competenza di verificare la compatibilità con il diritto dell’Unione di una norma nazionale solo perché la Corte costituzionale l’abbia ritenuta conforme alla Costituzione, e osta altresì a sanzioni disciplinari o alla sola minaccia di esse nei confronti del giudice che applichi il diritto dell’Unione, come interpretato dalla Corte di giustizia, disapplicando una giurisprudenza costituzionale nazionale incompatibile con il primato del diritto UE.

Norme richiamate

  • Articolo 2 TUE
  • Articolo 4, paragrafi 2 e 3, TUE
  • Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 267 TFUE
  • Decisione 2006/928/CE della Commissione
  • Articolo 148, paragrafi 2 e 4, della Costituzione rumena
  • Articoli 488 bis, 488 sexies e 488 septies del codice di procedura penale rumeno
  • Articolo 99, lettera ș), della legge n. 303/2004

Primato del diritto dell’Unione, indipendenza dei giudici e disciplina dei magistrati in Romania

La causa riguarda un rinvio pregiudiziale della Curtea de Apel Craiova (Romania) in un procedimento promosso da RS, connesso alla durata di una fase dell’azione penale avviata dopo una denuncia presentata dalla moglie. La Corte è chiamata a pronunciarsi sui rapporti tra giudici ordinari e Corte costituzionale rumena, nonché sugli effetti disciplinari connessi alla disapplicazione di decisioni della Corte costituzionale in presenza di diritto dell’Unione.

Fatti e contesto nazionale

RS era stato condannato all’esito di un procedimento penale. Successivamente, la moglie ha presentato una denuncia contro alcuni magistrati, denunciando reati che sarebbero stati commessi nell’ambito di quel procedimento. Poiché la denuncia riguardava magistrati, l’indagine rientrava nella competenza della SIIJ, sezione speciale della procura competente per i reati commessi all’interno del sistema giudiziario.

RS ha poi adito il giudice del rinvio ai sensi degli articoli 488 bis e seguenti del codice di procedura penale rumeno, per contestare la durata eccessiva della fase dell’azione penale e ottenere la fissazione di un termine per la decisione del pubblico ministero. Il giudice nazionale riteneva però necessario esaminare la normativa istitutiva della SIIJ alla luce del diritto dell’Unione.

Normativa rilevante

Il giudice del rinvio ha richiamato:

  • l’articolo 148, paragrafi 2 e 4, della Costituzione rumena, che sancisce il primato del diritto dell’Unione sulle norme nazionali contrarie;
  • l’articolo 99, lettera ș), della legge n. 303/2004, che qualifica come illecito disciplinare l’inosservanza delle sentenze della Curtea Constituțională;
  • le disposizioni del codice di procedura penale sulla denuncia per durata eccessiva della fase dell’azione penale;
  • la decisione 2006/928/CE, relativa al meccanismo di cooperazione e verifica per la Romania.

Dubbi del giudice nazionale

Il giudice del rinvio si è trovato di fronte a un conflitto tra:

  • la giurisprudenza della Corte di giustizia, in particolare la sentenza del 18 maggio 2021, Asociaţia Forumul Judecătorilor din România e a.;
  • la sentenza n. 390/2021 della Corte costituzionale rumena, che aveva affermato che i giudici ordinari non possono esaminare la conformità al diritto dell’Unione di norme nazionali già dichiarate conformi alla Costituzione dalla Corte costituzionale.

Il giudice ha inoltre evidenziato che, secondo il diritto interno, l’inosservanza delle decisioni della Corte costituzionale può esporre il giudice a procedimento disciplinare, con effetti potenzialmente dissuasivi rispetto all’applicazione del diritto dell’Unione e al rinvio pregiudiziale.

Questioni pregiudiziali

La Corte è stata investita di tre quesiti, sostanzialmente incentrati su:

  • se il principio di indipendenza dei giudici osti a che i giudici ordinari siano privati della competenza di verificare la conformità al diritto UE di una legge già ritenuta costituzionale;
  • se sia compatibile con il diritto dell’Unione la possibilità di sanzionare disciplinarmente un giudice che disapplichi una decisione della Corte costituzionale per dare prevalenza al diritto UE;
  • se siano compatibili con il diritto UE prassi che impediscono, sotto minaccia disciplinare, l’applicazione della giurisprudenza della Corte di giustizia anche in procedimenti penali relativi alla durata ragionevole.

Ricevibilità e inquadramento dell’articolo 47 della Carta

La Corte ha osservato che l’articolo 47 della Carta non era direttamente applicabile al procedimento principale, poiché dalla decisione di rinvio non risultava che RS si avvalesse di un diritto conferito dal diritto dell’Unione, né che il procedimento penale costituisse attuazione del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta.

Tuttavia, la Carta resta rilevante come parametro interpretativo dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, che impone agli Stati membri di garantire una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione.

Ragionamento della Corte sulla prima questione

La Corte ha ricordato che l’organizzazione della giustizia, compresa la disciplina della Corte costituzionale, rientra nella competenza degli Stati membri; nondimeno, tali competenze devono essere esercitate nel rispetto degli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione, in particolare dagli articoli 2 e 19 TUE.

È stato ribadito che:

  • il requisito dell’indipendenza dei giudici è essenziale per la tutela giurisdizionale effettiva;
  • il principio del primato impone ai giudici nazionali di disapplicare, ove necessario, qualsiasi norma o prassi nazionale contrastante con una disposizione UE dotata di efficacia diretta;
  • la competenza della Corte di giustizia a fornire l’interpretazione definitiva del diritto dell’Unione è esclusiva.

Su tale base, la Corte ha affermato che una normativa o prassi nazionale può vincolare i giudici ordinari alle decisioni della Corte costituzionale solo se il diritto nazionale garantisce l’indipendenza di quest’ultima nei confronti dei poteri politico-legislativi. Tuttavia, non è compatibile con il diritto UE una disciplina che privi i giudici ordinari del potere di verificare autonomamente la conformità al diritto dell’Unione di una norma nazionale, quando la Corte costituzionale l’abbia già dichiarata conforme alla Costituzione pur in presenza di una disposizione costituzionale che prevede il primato del diritto UE.

La Corte ha sottolineato che una simile disciplina:

  • ostacola la piena efficacia del diritto dell’Unione;
  • mina la cooperazione giurisdizionale assicurata dall’articolo 267 TFUE;
  • può dissuadere i giudici dal sottoporre questioni pregiudiziali alla Corte.

Ragionamento della Corte sulle questioni seconda e terza

La Corte ha osservato che il sistema disciplinare dei giudici non può essere usato come strumento di pressione o controllo politico. La responsabilità disciplinare può esistere solo in casi del tutto eccezionali, ad esempio in presenza di condotte gravemente e manifestamente illecite, ma non per il solo fatto che un giudice abbia interpretato o applicato diversamente il diritto nazionale o dell’Unione.

In particolare:

  • il solo errore nell’interpretazione o applicazione del diritto non può di per sé costituire illecito disciplinare;
  • i giudici non possono essere esposti a procedimenti disciplinari per aver esercitato la facoltà di rinvio pregiudiziale ex articolo 267 TFUE;
  • una disciplina che consenta di contestare un illecito disciplinare per il solo fatto di applicare il diritto dell’Unione, disapplicando una giurisprudenza della Corte costituzionale incompatibile con il primato, lede l’indipendenza del giudice.

La Corte ha inoltre considerato che anche la mera prospettiva di un procedimento disciplinare può esercitare una pressione indebita sul giudice e scoraggiare l’applicazione del diritto dell’Unione.

Decisone e dispositivo

La Corte ha risposto che:

  • l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con gli articoli 2 e 4, paragrafi 2 e 3, TUE, con l’articolo 267 TFUE e con il principio del primato del diritto dell’Unione, osta a una norma o prassi che escluda la competenza dei giudici ordinari a esaminare la compatibilità con il diritto UE di una norma dichiarata costituzionale dalla Corte costituzionale nazionale;
  • la stessa disposizione osta a una norma o prassi che consenta di contestare un illecito disciplinare a un giudice perché ha applicato il diritto dell’Unione, come interpretato dalla Corte di giustizia, discostandosi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale in contrasto con il primato del diritto UE.

Principi affermati

La pronuncia ribadisce che il primato del diritto dell’Unione si impone a tutti gli organi dello Stato, comprese le corti costituzionali nazionali. Il giudice ordinario deve poter disapplicare autonomamente le norme nazionali incompatibili con il diritto UE e non può essere sanzionato disciplinarmente per aver seguito la giurisprudenza della Corte di giustizia. La tutela dell’indipendenza della magistratura e l’effettività dell’articolo 267 TFUE impongono che il dialogo tra giudici nazionali e Corte di giustizia resti libero da condizionamenti disciplinari.

Come è indicizzato

Materieindipendenza della magistraturaprimato del diritto dell’unionerinvio pregiudizialeprocedimenti disciplinari dei giudicistato di diritto

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