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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-649/21

Ordinanza del vicepresidente della Corte del 22 febbraio 2022. — Fastweb SpA contro Commissione europea. — Impugnazione – Intervento – Concorrenza – Concentrazioni – Decisione che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo sullo Spazio economico europeo, fatto salvo il rispetto di determinati impegni – Imprese che operano sui mercati interessati dalla concentrazione – Interesse alla soluzione della controversia – Ammissione. — Causa C-649/21 P(I)

Giurisprudenza europea62021CO0649

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte annulla l’ordinanza del Tribunale che aveva respinto l’intervento di Fastweb nella causa promossa da Iliad Italia contro la decisione della Commissione che autorizzava la concentrazione Vodafone/TIM/INWIT. La Corte afferma che, in materia di concentrazioni, l’interesse all’intervento va riconosciuto all’impresa attiva sui mercati che possono essere incisi dall’operazione, senza richiedere la prova di acquisti effettivi o necessari dal soggetto concentrato. Fastweb è quindi ammessa a intervenire e la Commissione è condannata alle spese del procedimento di impugnazione.

Impugnazione contro il rigetto dell’intervento in una causa di annullamento di una decisione di concentrazione: nozione di interesse alla soluzione della controversia per un operatore attivo sui mercati interessati

La questione giuridica

Se, ai fini dell’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte, un’impresa attiva su uno o più mercati che la Commissione ha individuato come suscettibili di subire gli effetti anticoncorrenziali di una concentrazione abbia un interesse diretto e attuale a intervenire in una causa di annullamento avverso la decisione che autorizza la concentrazione, anche se attualmente si approvvigiona presso operatori diversi dai partecipanti alla concentrazione; e se il Tribunale possa negare l’intervento richiedendo la prova di un acquisto effettivo o futuro di servizi dal soggetto concentrato o di effetti specificamente diversi rispetto ai rapporti già in essere con altri operatori.

Principio di diritto

Nel contenzioso sulle concentrazioni, un’impresa che opera su uno o più mercati individuati dalla Commissione come potenzialmente interessati dagli effetti anticoncorrenziali dell’operazione ha, in linea di principio, un interesse diretto e attuale a intervenire in una causa di annullamento contro la decisione autorizzativa, perché l’esito del giudizio può incidere sulle sue condizioni di concorrenza e sulle sue scelte economiche, senza che sia necessario provare di essere già cliente del soggetto concentrato o di dover certamente acquistare in futuro i suoi servizi. Il Tribunale commette errore di diritto se subordina l’ammissibilità dell’intervento alla prova di un fabbisogno attuale o futuro di servizi del soggetto concentrato o alla dimostrazione che gli effetti delle condizioni e degli obblighi imposti dalla decisione siano specificamente diversi da quelli derivanti da rapporti con altri operatori.

Norme richiamate

  • Regolamento (CE) n. 139/2004
  • Articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 139/2004
  • Articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 139/2004
  • Articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 57, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE
  • Articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 184, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia

Interesse all’intervento in una causa su una concentrazione autorizzata

Si tratta di un’impugnazione proposta da Fastweb SpA contro l’ordinanza del Tribunale che aveva respinto la sua domanda di intervento nella causa promossa da Iliad Italia SpA per l’annullamento della decisione della Commissione che autorizzava, con impegni, la concentrazione Vodafone Europe BV/Telecom Italia SpA relativa alla joint venture INWIT. La Corte decide, in sede di impugnazione ai sensi dell’articolo 57, secondo comma, dello Statuto, se Fastweb avesse un interesse sufficiente a intervenire a sostegno di Iliad Italia.

Fatti e procedimento principale

Il 17 gennaio 2020 la Commissione ha ricevuto la notifica del progetto di concentrazione; il 6 marzo 2020 ha adottato la decisione C(2020) 1573 final dichiarando l’operazione compatibile con il mercato interno e con l’accordo SEE, purché fossero rispettati gli impegni allegati. La decisione rilevava, in particolare, possibili effetti anticoncorrenziali verticali e orizzontali sui mercati dei servizi di telecomunicazione mobile, dei servizi fixed wireless access e dei servizi di hosting su infrastrutture passive. Iliad Italia ha impugnato tale decisione dinanzi al Tribunale; Fastweb ha chiesto di intervenire, ma il Tribunale ha respinto la domanda ritenendo, in sostanza, che Fastweb non avesse dimostrato un fabbisogno attuale o futuro di accesso alle infrastrutture di INWIT e che gli impegni non producessero su di essa effetti specifici.

Questioni esaminate dalla Corte

La Corte è chiamata a verificare:

  • se il Tribunale abbia applicato un criterio errato nel valutare l’"interesse alla soluzione della controversia" richiesto dall’articolo 40, secondo comma, dello Statuto;
  • se sia legittimo esigere che l’impresa che chiede di intervenire dimostri di dover effettivamente acquistare servizi dal soggetto concentrato;
  • se, nel settore delle concentrazioni, l’interesse all’intervento debba essere riconosciuto quando l’impresa opera sui mercati potenzialmente interessati dall’operazione.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 139/2004, che definisce le concentrazioni incompatibili con il mercato comune quando ostacolano in modo significativo la concorrenza effettiva;
  • l’articolo 8, paragrafo 3, del medesimo regolamento, che impone alla Commissione di dichiarare incompatibile la concentrazione che soddisfa tale criterio;
  • l’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte, che consente l’intervento a chi dimostri un interesse alla soluzione della controversia;
  • le disposizioni processuali sugli oneri e sulle conseguenze economiche dell’impugnazione, in particolare gli articoli 184, 138 e 137 del regolamento di procedura.

Ragionamento della Corte sull’ammissibilità dell’impugnazione

In via preliminare, la Corte respinge l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione solo in parte. Ricorda che l’impugnazione è limitata ai motivi di diritto e non può rimettere in discussione le valutazioni di fatto del Tribunale, salvo snaturamento delle prove. Tuttavia, accoglie la censura di Fastweb nella parte in cui contesta l’applicazione di un criterio giuridico errato per valutare l’interesse all’intervento. Sono invece dichiarate inammissibili le nuove argomentazioni fondate su fatti non dedotti in primo grado.

Nozione di interesse alla soluzione della controversia

La Corte ribadisce che l’"interesse alla soluzione della controversia" ex articolo 40, secondo comma, deve essere diretto, attuale e riferito all’esito delle conclusioni, non ai soli motivi del ricorso. In linea di principio, tale interesse sussiste quando la soluzione della controversia è idonea a modificare la posizione giuridica del soggetto che chiede di intervenire. Nel diritto della concorrenza, questa nozione va interpretata tenendo conto del fatto che le norme del Trattato garantiscono agli operatori il diritto a non subire una concorrenza falsata da condotte o decisioni contrarie alle regole di concorrenza.

Applicazione al contenzioso sulle concentrazioni

La Corte sottolinea che, quando la Commissione ha individuato uno o più mercati suscettibili di subire gli effetti anticoncorrenziali di una concentrazione, un’impresa attiva su tali mercati deve, in linea di principio, essere considerata titolare di un interesse diretto e attuale a intervenire nella causa contro la decisione autorizzativa. Non occorre che provi in via preliminare di acquistare effettivamente o necessariamente servizi dal soggetto concentrato. È sufficiente che non si possa escludere che l’autorizzazione della concentrazione, e le condizioni e gli obblighi ad essa connessi, possano incidere sulle sue attività e sulle sue scelte economiche.

Errore di diritto del Tribunale

Il Tribunale ha erroneamente subordinato l’intervento di Fastweb alla prova che essa non potesse svolgere la propria attività mediante infrastrutture alternative e che dovesse o avrebbe dovuto acquistare servizi di hosting da INWIT. La Corte precisa che il fatto che Fastweb si approvvigionasse attualmente presso altri operatori non esclude, di per sé, un interesse diretto e attuale, poiché l’operazione notificata può incidere sul potere contrattuale e sulle decisioni economiche dell’impresa anche quando questa utilizzi soluzioni alternative.

Secondo motivo e definitiva decisione sull’intervento

La Corte accoglie anche il secondo motivo: non si può richiedere all’impresa che chiede di intervenire di dimostrare, in fase preliminare, che le condizioni e gli obblighi imposti dalla decisione di autorizzazione siano insufficienti a evitare effetti anticoncorrenziali, né che tali effetti siano per essa diversi rispetto a quelli derivanti da altri rapporti commerciali. Poiché la Corte dispone degli elementi necessari per decidere definitivamente, accoglie la domanda di intervento di Fastweb nella causa T‑692/20.

Dispositivo e spese

L’ordinanza del Tribunale è annullata. Fastweb è ammessa a intervenire a sostegno delle conclusioni di Iliad Italia. La Commissione è condannata, oltre alle proprie spese, a quelle sostenute da Fastweb nel procedimento di impugnazione. Le spese relative all’intervento sono riservate.

Principio affermato

In materia di concentrazioni, l’impresa attiva sui mercati che la Commissione ha individuato come esposti ai probabili effetti anticoncorrenziali dell’operazione ha, di regola, un interesse diretto e attuale a intervenire nel giudizio di annullamento contro la decisione autorizzativa; tale interesse non può essere negato per il solo fatto che l’impresa si rifornisca attualmente presso terzi né può essere subordinato alla dimostrazione di un acquisto certo o futuro di servizi dal soggetto concentrato.

Come è indicizzato

Materieconcentrazioni tra impresediritto della concorrenzaintervento nel processoimpugnazione dinanzi alla corte di giustiziaspese processuali

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