Corte di giustizia, Sentenza C-160/20
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 22 febbraio 2022. — Stichting Rookpreventie Jeugd e a. contro Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Rotterdam. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2014/40/UE – Lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco – Prodotti che non rispettano i livelli massimi di emissioni – Divieto di immissione in commercio – Metodo di misurazione – Sigarette con filtro dotato di fori di ventilazione – Misurazione delle emissioni sulla base di norme ISO – Norme non pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea – Conformità ai requisiti di pubblicazione di cui all’articolo 297, paragrafo 1, TFUE, letto alla luce del principio della certezza del diritto – Conformità al principio di trasparenza. — Causa C-160/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, riunita in Grande Sezione, ha chiarito che la direttiva 2014/40 impone l’uso delle norme ISO richiamate per misurare le emissioni delle sigarette. Ha inoltre escluso che il semplice rinvio a standard ISO non pubblicati nella Gazzetta ufficiale, o la partecipazione dell’industria del tabacco alla loro elaborazione, renda invalido l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva. La Corte ha infine dichiarato irricevibile la questione sull’articolo 24, paragrafo 3, della direttiva perché ipotetica nel contesto del procedimento principale.
Interpretazione e validità dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/40/UE sul metodo di misurazione delle emissioni delle sigarette, in particolare quanto al rinvio a norme ISO non pubblicate e alla loro opponibilità ai singoli.
La questione giuridica
Se l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/40 imponga l’uso esclusivo dei metodi di misurazione derivanti dalle norme ISO 4387, 10315, 8454 e 8243; se il rinvio a norme ISO non pubblicate nella Gazzetta ufficiale sia compatibile con l’articolo 297, paragrafo 1, TFUE, con il regolamento (UE) n. 216/2013 e con il principio di trasparenza/certezza del diritto; se la partecipazione dell’industria del tabacco alla definizione di tali norme ne infici la validità; se il metodo rispetti l’articolo 114, paragrafo 3, TFUE, la FCTC e gli articoli 24 e 35 della Carta; e, in subordine, quale metodo alternativo debba applicarsi e se operi l’articolo 24, paragrafo 3, della direttiva.
Principio di diritto
L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/40 deve essere interpretato nel senso che impone la misurazione dei livelli massimi di catrame, nicotina e monossido di carbonio delle sigarette mediante i metodi previsti dalle norme ISO 4387, 10315, 8454 e 8243. La disposizione non è invalida per il solo fatto che rinvia a norme tecniche ISO non pubblicate nella Gazzetta ufficiale, poiché il rinvio è chiaro, preciso e prevedibile e la direttiva è stata regolarmente pubblicata; non è altresì invalidata dalla partecipazione dell’industria del tabacco alla definizione delle norme ISO né, sulla base degli elementi invocati, per contrasto con l’articolo 114, paragrafo 3, TFUE, la FCTC o gli articoli 24 e 35 della Carta. Se, per ipotesi, il rinvio non fosse opponibile ai singoli, il metodo applicabile deve comunque misurare le emissioni rilasciate quando la sigaretta è usata nel modo previsto, secondo gli sviluppi scientifici e tecnici o standard internazionali, e con verifica da laboratori indipendenti autorizzati.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 297, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 114, paragrafo 3, TFUE
- Regolamento (UE) n. 216/2013
- Direttiva 2014/40/UE
- Articolo 3, paragrafo 1, direttiva 2014/40/UE
- Articolo 4, paragrafi 1-4, direttiva 2014/40/UE
- Articolo 24, paragrafi 1-3, direttiva 2014/40/UE
- Convenzione quadro OMS per la lotta al tabagismo (FCTC)
- Articolo 5, paragrafo 3, FCTC
- Articoli 7 e 9 FCTC
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articoli 24 e 35
Metodo di misurazione delle emissioni delle sigarette e validità del rinvio alle norme ISO
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Rechtbank Rotterdam in una controversia tra varie associazioni e soggetti sanitari, da un lato, e il Segretario di Stato olandese alla sanità, dall’altro, sulla misurazione delle emissioni di catrame, nicotina e monossido di carbonio delle sigarette con filtro. Il nodo centrale era la compatibilità dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/40 con il regime di pubblicazione del diritto dell’Unione, con il principio di trasparenza e con l’obiettivo di tutela elevata della salute pubblica.
Fatti e procedimento principale
I ricorrenti avevano chiesto alla NVWA di far rispettare i limiti massimi di emissione fissati dalla direttiva 2014/40 e di ordinare il ritiro dal mercato delle sigarette con filtro non conformi. La domanda si fondava su studi che sostenevano che il metodo ISO non riflettesse il consumo effettivo delle sigarette con filtro ventilato, perché i fori di ventilazione sarebbero in larga parte ostruiti dalle labbra e dalle dita del fumatore. L’autorità olandese aveva respinto la richiesta e il Segretario di Stato aveva confermato il rigetto; il giudice nazionale ha quindi sollevato quattro quesiti pregiudiziali.
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto la FCTC, in particolare l’articolo 5, paragrafo 3, sull’indipendenza delle politiche di sanità pubblica dagli interessi dell’industria del tabacco, e gli articoli 7 e 9 sulle linee guida e sui controlli della composizione ed emissioni dei prodotti del tabacco. Sul piano del diritto dell’Unione sono centrali la direttiva 2014/40, gli articoli 3 e 4 della direttiva, l’articolo 24, e, per il profilo della validità, l’articolo 297, paragrafo 1, TFUE, l’articolo 114, paragrafo 3, TFUE, il regolamento (UE) n. 216/2013 e i principi di trasparenza e certezza del diritto.
Interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/40
La Corte afferma che la formulazione della norma è imperativa: le emissioni di catrame, nicotina e monossido di carbonio "sono misurate" sulla base delle norme ISO 4387, 10315 e 8454, mentre l’esattezza delle misurazioni è determinata secondo la norma ISO 8243. Dal contesto normativo emerge che gli Stati membri non sono chiamati a notificare metodi alternativi per questi tre parametri, a conferma del carattere esclusivo del rinvio.
La soluzione è giustificata anche dalla finalità della direttiva, che mira sia al buon funzionamento del mercato interno sia a un livello elevato di protezione della salute umana. L’utilizzo uniforme delle norme richiamate evita che la circolazione e la produzione delle sigarette siano ostacolate da metodi di misurazione divergenti tra Stati membri.
Validità rispetto a trasparenza, pubblicazione e certezza del diritto
La Corte esclude che l’articolo 4, paragrafo 1, sia invalido per violazione del principio di trasparenza o dell’articolo 297, paragrafo 1, TFUE. Il rinvio a norme tecniche ISO non pubblicate in Gazzetta ufficiale non comporta di per sé invalidità, poiché la direttiva è stata regolarmente pubblicata e il rinvio è sufficientemente chiaro, preciso e prevedibile. La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui il legislatore dell’Unione può rinviare a standard tecnici elaborati da organismi di normalizzazione, purché il rinvio sia formulato in modo tale da consentire agli interessati di orientarsi nei propri obblighi.
La Corte precisa però, in via generale, che norme tecniche rese obbligatorie da un atto legislativo dell’Unione sono opponibili ai singoli solo se esse stesse sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale; se esistono versioni successive o modificate, è opponibile solo la versione pubblicata. Nel caso concreto, tuttavia, questa constatazione non era sufficiente a inficiare la validità della disposizione contestata.
Partecipazione dell’industria del tabacco e articolo 5, paragrafo 3, FCTC
La Corte respinge anche il rilievo secondo cui la partecipazione dell’industria del tabacco alla definizione delle norme ISO renderebbe invalido l’articolo 4, paragrafo 1. L’articolo 5, paragrafo 3, FCTC non vieta qualsiasi partecipazione dell’industria, ma mira a impedire che le politiche di lotta al tabagismo siano influenzate dai suoi interessi. Le linee guida FCTC raccomandano interazioni limitate e trasparenti, ma non trasformano in illecito il semplice coinvolgimento dell’industria nella normalizzazione tecnica. Inoltre, l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva riguarda solo la verifica da parte di laboratori indipendenti, non la fase di elaborazione delle norme ISO.
Tutela della salute, Carta e dati scientifici successivi
La Corte dichiara infondata anche la censura fondata sull’articolo 114, paragrafo 3, TFUE, sulla FCTC e sugli articoli 24 e 35 della Carta. Per valutare la validità di un atto dell’Unione occorre fare riferimento agli elementi disponibili al momento della sua adozione; gli studi e i documenti citati dal giudice nazionale erano successivi al 3 aprile 2014 e non potevano quindi essere utilizzati per invalidare la direttiva. La Corte, pertanto, non ha ravvisato elementi idonei a dimostrare che il legislatore avesse violato l’obbligo di assicurare un livello elevato di protezione della salute.
Metodo alternativo e irricevibilità della quarta questione, lettera b)
In via subordinata, la Corte osserva che, se l’articolo 4, paragrafo 1, non fosse opponibile ai singoli, il giudice nazionale dovrebbe verificare se il metodo concretamente utilizzato consenta comunque di misurare le emissioni rilasciate quando la sigaretta è usata nel modo previsto, tenendo conto degli sviluppi scientifici e tecnici e del livello elevato di tutela della salute, con controllo da parte di laboratori indipendenti. Tuttavia, la Corte non indica un metodo alternativo specifico.
Quanto all’articolo 24, paragrafo 3, della direttiva, la questione è dichiarata irricevibile perché il procedimento principale non verteva sulla facoltà nazionale di vietare una categoria di prodotti del tabacco; una risposta avrebbe avuto natura meramente consultiva su un problema ipotetico.
Dispositivo
La Corte conclude che l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/40 deve essere interpretato nel senso che i limiti di emissione delle sigarette devono essere misurati secondo le norme ISO richiamate. Ha inoltre escluso che l’esame della prima e della terza questione avesse rivelato elementi idonei a inficiare la validità della disposizione. La quarta questione, lettera b), è stata dichiarata irricevibile.
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