Corte di giustizia, Ordinanza C-679/21
Order of the Court of 22 February 2022. — Sony Interactive Entertainment Europe Ltd v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – EU trade mark – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Refusal to allow the appeal to proceed. — Case C-679/21 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in formazione incaricata di decidere sull’ammissibilità delle impugnazioni, ha respinto la domanda di autorizzazione a procedere proposta da Sony Interactive Entertainment Europe Ltd contro la sentenza del Tribunale in una controversia di marchio UE. Ha ritenuto che la domanda non fosse sufficientemente precisa e non dimostrasse che il ricorso sollevasse una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Conseguentemente, l’impugnazione non è stata ammessa e la ricorrente è stata condannata a sopportare le proprie spese.
Impugnazione in materia di marchio UE: la Corte nega l’autorizzazione a procedere perché la domanda non dimostra che il ricorso sollevi una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.
La questione giuridica
Se il ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale, relativo all’accertamento dell’uso effettivo di un marchio UE per beni multifunzionali, dovesse essere autorizzato a procedere ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia, in quanto solleverebbe una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione; in particolare, se la domanda di autorizzazione fosse sufficientemente precisa e dimostrasse l’esistenza di un errore di diritto rilevante.
Principio di diritto
Un’impugnazione contro una decisione del Tribunale in materia di marchio UE soggetta al filtro dell’articolo 58a dello Statuto è autorizzata a procedere solo se la domanda indica in modo chiaro e dettagliato le censure, la norma o giurisprudenza asseritamente violate, l’errore di diritto dedotto e le ragioni specifiche per cui la questione è significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. La mera elencazione di errori, o l’affermazione generica che il Tribunale avrebbe disatteso la propria giurisprudenza o che la questione potrebbe riproporsi frequentemente, non è sufficiente; in mancanza di tali elementi, l’autorizzazione a procedere deve essere negata.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 170a del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 170b del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Convenzione di Nizza del 15 giugno 1957 e relativa classificazione di Nizza
Impugnazione in materia di marchio UE e filtro dell’articolo 58a dello Statuto
La pronuncia è un’ordinanza della Corte di giustizia, resa dalla camera incaricata di stabilire se le impugnazioni possano essere esaminate nel merito. Il procedimento riguarda un ricorso di Sony Interactive Entertainment Europe Ltd avverso la sentenza del Tribunale che aveva respinto il suo ricorso contro una decisione dell’EUIPO in materia di revoca di un marchio UE.
Parti e contesto processuale
La ricorrente in impugnazione è Sony Interactive Entertainment Europe Ltd. La controparte è l’EUIPO, resistente in primo grado; nel procedimento amministrativo e dinanzi al Tribunale era coinvolta anche Vieta Audio. La sentenza impugnata è quella del Tribunale dell’1 settembre 2021, nella causa T‑561/20, relativa al marchio "Vita".
Quadro normativo richiamato
La Corte richiama:
- l’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia;
- l’articolo 58a dello Statuto, che introduce il filtro di ammissibilità per alcune impugnazioni, incluse quelle contro decisioni del Tribunale relative a decisioni di commissioni di ricorso indipendenti dell’EUIPO;
- gli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura della Corte, che disciplinano contenuto e decisione della domanda di autorizzazione a procedere;
- l’articolo 137 e l’articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura, per le spese. Nel ragionamento della ricorrente compare anche il richiamo alle linee guida della classificazione di Nizza per la classificazione dei prodotti e servizi.
Oggetto della domanda di autorizzazione a procedere
Sony sosteneva che il ricorso sollevasse una questione di principio: per i beni multifunzionali, occorrerebbe distinguere tra caratteristiche secondarie con finalità autonoma e caratteristiche meramente accessorie rispetto alla funzione principale, ai fini dell’accertamento dell’uso effettivo del marchio. Secondo la ricorrente, il Tribunale avrebbe omesso tale distinzione e si sarebbe discostato dalla giurisprudenza e dalla classificazione di Nizza.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda che spetta al ricorrente dimostrare che le questioni sollevate sono significative per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. La domanda di autorizzazione deve contenere tutti gli elementi necessari per consentire alla Corte di decidere, e deve indicare in modo chiaro e dettagliato:
- i motivi di impugnazione;
- la questione di diritto posta da ciascun motivo;
- la rilevanza della questione per i criteri dell’articolo 58a;
- le ragioni specifiche di tale rilevanza.
La Corte osserva che la ricorrente si è limitata a formulazioni generali e a una semplice elencazione di errori asseriti, senza indicare con precisione le disposizioni violate né spiegare concretamente perché tali errori, se provati, presenterebbero un rilievo sistemico per il diritto dell’Unione. Inoltre, il richiamo a una pretesa disattenzione della giurisprudenza non è bastato, perché la ricorrente non ha spiegato in modo preciso la comparabilità delle situazioni né la contraddizione invocata.
La Corte aggiunge che l’argomento secondo cui la questione potrebbe riproporsi frequentemente nel contesto delle tecnologie multifunzionali non è sufficiente, in assenza di una domanda adeguatamente motivata.
Decisione e spese
La Corte respinge la domanda di autorizzazione a procedere: l’impugnazione non è ammessa. Poiché la decisione interviene prima della notificazione del ricorso alla controparte, la ricorrente sopporta le proprie spese.
Principio ricavabile
Nel sistema di filtro dell’articolo 58a dello Statuto, la Corte non esamina nel merito un’impugnazione se la domanda di autorizzazione non dimostra con precisione e completezza che il ricorso solleva una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione; non bastano affermazioni generiche sull’importanza pratica della questione o sull’asserito contrasto con la giurisprudenza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 22 feb 2022Corte di giustizia, Sentenza C-160/20
- Sentenza · 22 feb 2022Corte di giustizia, Sentenza C-300/20
- Sentenza · 22 feb 2022Corte di giustizia, Sentenza C-483/20
- Sentenza · 22 feb 2022Corte di giustizia, Sentenza C-430/21
- Sentenza · 22 feb 2022Corte di giustizia, Sentenza C-562/21
- Sentenza · 22 feb 2022Corte di giustizia, Ordinanza C-649/21
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →