Corte di giustizia, Sentenza C-483/20
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 22 febbraio 2022. — XXXX contro Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État. — Rinvio pregiudiziale – Politica comune in materia di asilo – Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Direttiva 2013/32/UE – Articolo 33, paragrafo 2, lettera a) – Inammissibilità di una domanda di protezione internazionale presentata in uno Stato membro da un cittadino di un paese terzo che ha ottenuto lo status di rifugiato in un altro Stato membro, mentre il figlio minorenne di tale cittadino, beneficiario dello status di protezione sussidiaria, soggiorna nel primo Stato membro – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 7 – Diritto al rispetto della vita familiare – Articolo 24 – Interesse superiore del minore – Assenza di violazione degli articoli 7 e 24 della Carta dei diritti fondamentali a motivo dell’inammissibilità della domanda di protezione internazionale – Direttiva 2011/95/UE – Articolo 23, paragrafo 2 – Obbligo per gli Stati membri di provvedere al mantenimento dell’unità del nucleo familiare dei beneficiari di protezione internazionale. — Causa C-483/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha confermato che la clausola di inammissibilità prevista dalla direttiva procedure consente allo Stato membro adito di non esaminare una nuova domanda quando il richiedente è già protetto in un altro Stato membro. Né il diritto al rispetto della vita familiare né l’interesse superiore del minore impongono, di per sé, di derogare a tale facoltà, salvo i casi eccezionali in cui la persona corra un rischio reale di trattamenti inumani o degradanti. Resta però ferma la necessità di applicare l’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva qualifiche per garantire i benefici familiari dovuti.
Inammissibilità di una domanda di protezione internazionale in uno Stato membro quando il richiedente è già rifugiato in un altro Stato membro, anche se il figlio minore beneficia di protezione sussidiaria nel primo Stato membro; limiti derivanti dalla Carta e dall’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2011/95
La questione giuridica
Se il diritto dell’Unione, in particolare gli articoli 7 e 24, paragrafo 2, della Carta, gli articoli 2, 20, 23 e 31 della direttiva 2011/95 e l’articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 2013/32, osti a che uno Stato membro dichiari inammissibile, ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32, la domanda di protezione internazionale di un soggetto già riconosciuto rifugiato in un altro Stato membro, quando il suo figlio minore non accompagnato ha ottenuto protezione sussidiaria nel primo Stato membro e il richiedente è l’unico genitore presente con lui.
Principio di diritto
L’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32, letto alla luce degli articoli 7 e 24, paragrafo 2, della Carta, non impedisce a uno Stato membro di dichiarare inammissibile la domanda di protezione internazionale di un richiedente che ha già ottenuto lo status di rifugiato in un altro Stato membro, anche se il suo figlio minore non accompagnato ha ottenuto la protezione sussidiaria nello Stato membro adito e il richiedente vi sia l’unico genitore presente, purché resti applicabile l’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2011/95, che impone di garantire i benefici necessari al mantenimento dell’unità del nucleo familiare, nei limiti della compatibilità con lo status giuridico personale dell’interessato.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Convenzione di Ginevra del 1951, articolo 1, sezione A, paragrafo 2
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articoli 7, 24, paragrafo 2, 4, 52, paragrafo 1
- Direttiva 2011/95/UE
- Direttiva 2013/32/UE, articolo 33, paragrafo 2, lettera a)
- Direttiva 2013/32/UE, articolo 33, paragrafo 1
- Direttiva 2011/95/UE, articolo 23, paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5
- Direttiva 2011/95/UE, articolo 20, paragrafo 5
- Direttiva 2011/95/UE, articolo 2, lettera j)
- Direttiva 2013/32/UE, considerando 43
- Direttiva 2011/95/UE, considerando 18
- Direttiva 2011/95/UE, considerando 39
Inammissibilità della domanda di protezione internazionale del rifugiato già protetto in un altro Stato membro
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Conseil d’État belga in materia di asilo e protezione internazionale. La Corte era chiamata a stabilire se, in presenza di un nucleo familiare con un figlio minore beneficiario di protezione sussidiaria nello Stato membro adito, l’autorità nazionale possa dichiarare inammissibile la domanda del genitore già riconosciuto rifugiato in un altro Stato membro.
Fatti e procedimento principale
Il ricorrente nel procedimento principale aveva ottenuto lo status di rifugiato in Austria e si era poi trasferito in Belgio per raggiungere le figlie, una delle quali minorenne. Le figlie avevano ottenuto in Belgio la protezione sussidiaria; il ricorrente, pur avendo la potestà genitoriale riconosciuta sul minore, non disponeva di un diritto di soggiorno nel paese. Il CGRA ha respinto come inammissibile la sua domanda di protezione internazionale, applicando l’articolo 57/6, paragrafo 3, primo comma, punto 3, della legge belga di recepimento dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32. Il giudice del rinvio ha chiesto se, alla luce della Carta e delle norme sul mantenimento dell’unità familiare, tale inammissibilità fosse compatibile con il diritto UE.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32, che consente di dichiarare inammissibile una domanda quando un altro Stato membro ha già concesso la protezione internazionale;
- l’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2011/95, che impone di preservare l’unità del nucleo familiare e di riconoscere ai familiari del beneficiario, che individualmente non hanno diritto alla protezione, i benefici previsti dagli articoli da 24 a 35, nei limiti della compatibilità con il loro status giuridico personale;
- gli articoli 7 e 24, paragrafo 2, della Carta, relativi rispettivamente alla vita familiare e all’interesse superiore del minore.
Ragionamento della Corte sull’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32
La Corte ricorda che l’articolo 33, paragrafo 2, elenca in modo esaustivo i casi di inammissibilità e che la lettera a) consente agli Stati membri di non esaminare una domanda quando il richiedente ha già ottenuto protezione internazionale in un altro Stato membro. Questa soluzione risponde alla logica del sistema europeo comune di asilo e al principio di fiducia reciproca tra Stati membri.
La Corte precisa che l’autorità nazionale può esimersi dall’esaminare la domanda, salvo il caso in cui, sulla base di elementi oggettivi, attendibili, precisi e aggiornati, risulti che nello Stato membro che ha concesso la protezione esistono carenze sistemiche o generalizzate, o comunque tali da esporre il beneficiario a un rischio reale di trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell’articolo 4 della Carta. In assenza di una tale situazione, la sola circostanza che il richiedente voglia ricongiungersi al figlio in Belgio non impedisce l’applicazione della clausola di inammissibilità.
Carta dei diritti fondamentali e limiti alla facoltà di inammissibilità
Quanto agli articoli 7 e 24 della Carta, la Corte afferma che i diritti alla vita familiare e alla tutela del minore non hanno carattere assoluto e possono essere soggetti a restrizioni conformi all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta. Di conseguenza, tali diritti non impediscono, di per sé, l’esercizio della facoltà di inammissibilità prevista dall’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), quando il richiedente è già protetto in un altro Stato membro e non dimostra di correre un rischio rilevante ai sensi dell’articolo 4 della Carta.
Effetti dell’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2011/95
La Corte chiarisce però che l’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2011/95 continua a produrre effetti. Tale disposizione non conferisce automaticamente ai familiari uno status di protezione derivato, ma impone agli Stati membri di assicurare il mantenimento dell’unità del nucleo familiare mediante i benefici previsti dagli articoli da 24 a 35 della direttiva, purché il familiare non abbia individualmente diritto alla protezione e purché la concessione di tali benefici sia compatibile con il suo status giuridico personale.
Nel caso esaminato, la Corte osserva che il genitore, pur avendo la domanda dichiarata inammissibile, può rientrare nella nozione di familiare del beneficiario ai sensi dell’articolo 2, lettera j), della direttiva 2011/95, e che il riconoscimento dello status di rifugiato in un altro Stato membro non esclude, in linea di principio, il diritto ai benefici familiari nello Stato membro in cui il figlio beneficia di protezione sussidiaria. Resta però al giudice nazionale verificare la compatibilità concreta con lo status giuridico personale dell’interessato.
Decisione
La Corte risponde che l’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32, letto alla luce degli articoli 7 e 24, paragrafo 2, della Carta, non osta a che uno Stato membro dichiari inammissibile la domanda di protezione internazionale del genitore già rifugiato in un altro Stato membro, anche se il figlio minore non accompagnato beneficia di protezione sussidiaria nello Stato membro adito. La conclusione è espressamente fatta salva l’applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2011/95, che tutela l’unità familiare mediante i benefici di protezione correlati.
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