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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-562/21

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 22 febbraio 2022. — X e Y. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Rechtbank Amsterdam. — Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 1, paragrafo 3 – Procedure di consegna tra Stati membri – Condizioni di esecuzione – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47, secondo comma – Diritto fondamentale a un equo processo dinanzi a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge – Carenze sistemiche o generalizzate – Esame in due fasi – Criteri di applicazione – Obbligo dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione di verificare in modo concreto e preciso se sussistano motivi seri e comprovati di ritenere che la persona oggetto di un mandato d’arresto europeo corra, in caso di consegna, un rischio reale di violazione del suo diritto fondamentale a un equo processo dinanzi a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. — Cause riunite C-562/21 PPU e C-563/21 PPU

Giurisprudenza europea62021CJ0562

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia ha chiarito che le carenze sistemiche nell’indipendenza della magistratura dello Stato emittente non bastano da sole a bloccare un mandato d’arresto europeo. L’autorità di esecuzione deve sempre compiere una verifica individualizzata e concreta del rischio di violazione del diritto a un equo processo dinanzi a un giudice precostituito per legge. La decisione vale sia per i mandati finalizzati all’esecuzione di una pena sia per quelli emessi per l’esercizio dell’azione penale.

Mandato d’arresto europeo: la consegna può essere rifiutata per carenze sistemiche sull’indipendenza della magistratura dello Stato emittente solo se, nel caso concreto, sussiste un rischio reale di violazione del diritto a un giudice precostituito per legge.

La questione giuridica

Se, in presenza di carenze sistemiche o generalizzate relative all’indipendenza del potere giudiziario nello Stato membro emittente, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione possa rifiutare la consegna in base all’articolo 1, paragrafi 2 e 3, della decisione quadro 2002/584, per il rischio di violazione dell’articolo 47, secondo comma, della Carta, e quali criteri debbano applicarsi quando il rischio riguardi il diritto a un giudice precostituito per legge, sia per mandati emessi per l’esecuzione della pena sia per quelli emessi ai fini dell’azione penale.

Principio di diritto

L’autorità giudiziaria dell’esecuzione, anche quando disponga di elementi sull’esistenza nello Stato membro emittente di carenze sistemiche o generalizzate dell’indipendenza del potere giudiziario, non può rifiutare automaticamente la consegna. Essa deve sempre svolgere un esame concreto e preciso in due fasi: prima accertare, con dati oggettivi, attendibili, precisi e aggiornati, se tali carenze possano incidere sul diritto a un equo processo; poi verificare, in base alle circostanze specifiche della persona e del procedimento, se esistano seri e comprovati motivi per ritenere che, in caso di consegna, vi sia un rischio reale di violazione del diritto a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Solo se tale rischio concreto è dimostrato la consegna può essere rifiutata ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Decisione quadro 2002/584/GAI
  • Decisione quadro 2009/299/GAI
  • Articolo 1, paragrafi 2 e 3, decisione quadro 2002/584/GAI
  • Articolo 15, decisione quadro 2002/584/GAI
  • Articolo 47, secondo comma, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 6 TUE
  • Articolo 7 TUE

Mandato d’arresto europeo e diritto a un giudice precostituito per legge

La pronuncia riguarda due rinvii pregiudiziali urgenti del Rechtbank Amsterdam sull’esecuzione, nei Paesi Bassi, di mandati d’arresto europei emessi dalla Polonia nei confronti di X e Y. La Corte si pronuncia sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafi 2 e 3, della decisione quadro 2002/584/GAI alla luce dell’articolo 47, secondo comma, della Carta, in un contesto segnato da contestate carenze sistemiche nell’indipendenza del potere giudiziario polacco.

Fatti e procedimento principale

Nel procedimento C-562/21 PPU, il mandato d’arresto europeo era stato emesso per l’esecuzione di una pena detentiva di due anni inflitta a X con sentenza definitiva. Nel procedimento C-563/21 PPU, il mandato era stato emesso ai fini dell’esercizio di un’azione penale nei confronti di Y. In entrambi i casi gli interessati non avevano consentito alla consegna e il giudice olandese riteneva che, a causa di riforme legislative e del ruolo della KRS nella nomina dei giudici, sussistessero rischi reali per il diritto a un equo processo.

Il giudice del rinvio richiamava, tra l’altro, la legge polacca dell’8 dicembre 2017, la legge del 20 dicembre 2019 entrata in vigore il 14 febbraio 2020, la risoluzione della Corte suprema polacca del 23 gennaio 2020 e la giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte EDU sulla nozione di tribunale indipendente e costituito per legge.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • la decisione quadro 2002/584/GAI, in specie i considerando 5, 6 e 10, l’articolo 1, paragrafi 1, 2 e 3, e l’articolo 15;
  • la decisione quadro 2009/299/GAI, che modifica la decisione quadro sul mandato d’arresto europeo;
  • l’articolo 47, secondo comma, della Carta;
  • gli articoli 6 e 7 TUE;
  • l’articolo 267 TFUE come base del rinvio pregiudiziale.

Questione giuridica

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se l’autorità giudiziaria dell’esecuzione potesse rifiutare la consegna quando disponga di elementi sull’esistenza di carenze sistemiche o generalizzate dell’indipendenza del potere giudiziario nello Stato emittente, e se tale rifiuto fosse possibile anche in ragione del rischio di violazione del diritto a un giudice precostituito per legge.

Per il mandato emesso ai fini dell’esecuzione della pena, il dubbio riguardava la situazione di una persona che non dispone di un rimedio effettivo per contestare la nomina dei giudici che l’hanno condannata. Per il mandato emesso ai fini dell’azione penale, il dubbio riguardava l’impossibilità di conoscere in anticipo la composizione del collegio giudicante e l’assenza di un rimedio effettivo contro la nomina dei giudici.

Ragionamento della Corte: fiducia reciproca ed eccezione al riconoscimento

La Corte ribadisce che il meccanismo del mandato d’arresto europeo si fonda sul principio di fiducia reciproca e sul riconoscimento reciproco, che impongono in linea di principio l’esecuzione del mandato. Il rifiuto è un’eccezione, da interpretare restrittivamente.

Tuttavia, l’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro tutela i diritti fondamentali e consente di non dare seguito, in via eccezionale, a un mandato quando la consegna esporrebbe la persona interessata a un rischio reale di violazione del suo diritto fondamentale a un equo processo. La Corte precisa che l’esistenza di carenze sistemiche o generalizzate nello Stato membro emittente non basta da sola a giustificare il rifiuto: è necessario un esame individuale e concreto.

Esame in due fasi

La Corte conferma che, anche quando il rischio denunciato riguarda il diritto a un giudice precostituito per legge, si applica il tradizionale esame in due fasi:

  • prima fase: accertamento dell’esistenza di elementi oggettivi, attendibili, precisi e aggiornati che indichino carenze sistemiche o generalizzate tali da porre a rischio il diritto a un equo processo;
  • seconda fase: verifica concreta e precisa dell’impatto di tali carenze sulla posizione del singolo interessato, tenendo conto della sua situazione personale, della natura del reato, del contesto fattuale e delle eventuali informazioni fornite dallo Stato emittente ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2.

Giudice precostituito per legge e indipendenza dei giudici

La Corte afferma che il requisito del giudice precostituito per legge è strettamente connesso alle garanzie di indipendenza e imparzialità. Il processo di nomina dei giudici è parte integrante della nozione di tribunale costituito per legge. Tuttavia, non ogni irregolarità nella nomina dei giudici integra automaticamente una violazione dell’articolo 47 della Carta.

Una violazione sussiste solo quando l’irregolarità, per natura e gravità, è tale da creare un rischio reale che altri poteri dello Stato, in particolare l’esecutivo, compromettano l’integrità del risultato del processo di nomina, suscitando dubbi legittimi nell’ordinamento e nei singoli circa l’indipendenza e l’imparzialità dei giudici interessati.

La circostanza che un organo come il consiglio nazionale della magistratura sia composto in prevalenza da membri scelti dal potere legislativo o esecutivo non è sufficiente, da sola, a dimostrare la violazione: occorre una valutazione complessiva di tutti gli elementi pertinenti.

Applicazione al mandato per l’esecuzione della pena

Nel caso del mandato emesso per l’esecuzione di una pena, la persona ricercata deve fornire elementi concreti che facciano pensare che le carenze sistemiche abbiano inciso sul suo procedimento penale, in particolare sulla composizione del collegio giudicante che l’ha condannata. Non basta il solo dato che uno o più giudici siano stati nominati su proposta della KRS in un contesto controverso.

Possono essere rilevanti, ad esempio, informazioni specifiche sulla procedura di nomina del giudice o dei giudici coinvolti, sull’eventuale distacco dei giudici, sulla possibilità di ricusazione e sull’effettivo utilizzo dei rimedi nel procedimento principale.

Applicazione al mandato per l’azione penale

Nel caso del mandato emesso ai fini dell’azione penale, la sola circostanza che la persona non conosca in anticipo l’identità dei giudici che saranno chiamati a giudicarla non è sufficiente per rifiutare la consegna. La decisione quadro non richiede che la consegna sia subordinata alla garanzia di un giudice determinato in anticipo.

Ciò non esclude, però, che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione debba compiere una valutazione complessiva delle circostanze del caso, considerando gli elementi forniti dalla persona interessata e, se necessario, quelli richiesti allo Stato emittente. Tra gli elementi rilevanti possono figurare dichiarazioni di autorità pubbliche, la situazione personale dell’interessato, la natura del reato e il contesto del mandato.

Anche la possibilità di chiedere la ricusazione dei giudici nello Stato emittente può essere presa in considerazione come elemento pertinente, ma non basta da sola né la sua eventuale disponibilità né la sua esercitabilità solo dopo la consegna per fondare automaticamente il rifiuto.

Ruolo dell’articolo 15 della decisione quadro

La Corte sottolinea che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve utilizzare pienamente gli strumenti di cooperazione previsti dalla decisione quadro, in particolare l’articolo 15, paragrafo 2, chiedendo all’autorità giudiziaria emittente le informazioni complementari necessarie quando le circostanze del caso non consentano di trarre una conclusione sicura. Il comportamento non collaborativo dell’autorità emittente può costituire un elemento pertinente nella valutazione del rischio.

Decisione e principio affermato

La Corte conclude che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può rifiutare la consegna solo se, nelle circostanze specifiche del caso, sussistono seri e comprovati motivi per ritenere che la persona interessata corra un rischio reale di violazione del diritto a un equo processo dinanzi a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge.

Nel dispositivo, la Corte ribadisce che le carenze sistemiche o generalizzate dell’indipendenza del potere giudiziario nello Stato emittente non consentono un rifiuto automatico del mandato d’arresto europeo. Il rifiuto è possibile soltanto sulla base di una valutazione individualizzata che dimostri il rischio concreto nel caso della persona ricercata.

Portata pratica per gli operatori

Per gli avvocati e i professionisti, la pronuncia conferma che, in materia di mandato d’arresto europeo, la contestazione fondata su problemi strutturali dello Stato emittente richiede sempre una dimostrazione mirata sul caso concreto. La difesa deve quindi allegare elementi specifici relativi al procedimento, alla composizione del collegio giudicante, alle nomine e agli eventuali rimedi esperiti, mentre l’autorità di esecuzione deve motivare un esame effettivo e non astratto del rischio di violazione dei diritti fondamentali.

Come è indicizzato

Materiemandato d’arresto europeocooperazione giudiziaria penalediritti fondamentaliindipendenza della magistraturagiusto processo

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