Sentenza n. 57/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Umbria n. -OMISSIS- (con richiamo anche alla esecuzione della sentenza del medesimo TAR n.-OMISSIS-, non ancora passata in giudicato);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti e condotte della Questura di Perugia ritenuti elusivi o inesecutivi del giudicato sull’obbligo di provvedere sull’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza con cui il TAR aveva ordinato all’Amministrazione di adottare, previa formale convocazione, un provvedimento motivato sulla domanda di rinnovo del permesso di soggiorno entro sessanta giorni, nonché alla successiva sentenza che aveva assegnato alla Questura di Perugia un ulteriore termine di trenta giorni, nominando il Prefetto di Perugia commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il ricorrente ha dedotto che la Questura di Perugia, dopo averlo convocato, gli aveva sottoposto una nuova domanda in italiano e inglese, lingue da lui non comprese, e aveva poi dichiarato inammissibile la domanda, invitandolo a rivolgersi alla Questura di Milano in ragione della sua residenza. Ha inoltre lamentato che, nonostante il successivo raccordo tra le Questure, la pratica non fosse stata tempestivamente trasferita a Milano, sicché alla convocazione presso tale ufficio non era stato possibile procedere. Ha chiesto la dichiarazione di nullità degli atti elusivi, la piena esecuzione delle sentenze, l’assegnazione di un nuovo termine, la nomina di un nuovo commissario ad acta e l’eventuale applicazione di una penalità di mora.
La decisione
Nel corso del giudizio la Questura di Perugia ha comunicato di avere trasferito il fascicolo elettronico alla Questura di Milano tramite il sistema STRANIERIWEB, rendendo possibile la presentazione dell’istanza presso l’ufficio competente. Le parti hanno confermato in udienza che la pretesa sostanziale derivante dai precedenti giudicati era stata soddisfatta, sebbene tardivamente e solo dopo la proposizione del nuovo ricorso. Il TAR ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., senza adottare ulteriori misure esecutive né applicare la penalità di mora. Ha tuttavia posto le spese a carico dell’Amministrazione, rilevando che, pur potendo spiegarsi l’invito a presentare una nuova domanda con esigenze organizzative e di collaborazione tra Questure, non erano state fornite giustificazioni per l’ulteriore ritardo nella trasmissione della pratica a Milano. Il Ministero dell’Interno è stato condannato al pagamento di euro 1.000, oltre oneri e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Disciplina il giudizio di ottemperanza invocato dal ricorrente per ottenere l’esecuzione delle precedenti sentenze e l’eventuale esercizio di poteri sostitutivi e applicazione di una penalità di mora.
art. 34, comma 5, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Consente al giudice di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa sostanziale azionata risulta integralmente soddisfatta.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamati, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l’Amministrazione soddisfa nel corso del processo la pretesa sostanziale riconosciuta dal giudicato, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., anche se l’adempimento è intervenuto tardivamente e solo dopo la proposizione del ricorso.
- L’adempimento sostanziale del giudicato può risultare dalla collaborazione organizzativa tra uffici amministrativi diversi, ma tale collaborazione deve essere effettiva e tempestiva; le difficoltà interne di coordinamento non giustificano ritardi non spiegati nella trasmissione della pratica e nell’esecuzione dell’obbligo di provvedere.
- La cessazione della materia del contendere non impedisce la condanna dell’Amministrazione alle spese quando il soddisfacimento tardivo della pretesa abbia reso necessario proporre il giudizio di ottemperanza.
Come è indicizzato
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