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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33931/2022 del 14/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) contestazione della mancata estensione agli effetti della remissione della querela (art. 155 cod. pen.) in favore del ricorrente quanto alla posizione della coimputata Angela SORBO, sostenendo che le condotte fossero in concorso; 2) censura per vizio di motivazione e travisamento della prova (art. 192 cod. proc. pen.), con particolare riferimento alla valutazione delle testimonianze e all'attendibilita' della persona offesa (parte civile), nonche' alla presunta nullita' per violazione dell'art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; 3) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e mancato apprezzamento di elementi favorevoli (tra cui un presunto tentativo di chiarimento e un provvedimento disciplinare favorevole). In subordine e in sede di conclusioni l'imputato ha evocato l'estinzione del reato per prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché le espressioni attribuite a MACEROLA erano autonome rispetto a quelle della coimputata SORBO, impedendo l'applicazione dell'effetto estensivo della remissione della querela; il secondo motivo e il terzo sono stati dichiarati generici o manifestamente infondati in quanto la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato la valutazione del contesto, della attendibilita' della parte offesa e del diniego delle attenuanti generiche. La Corte ha altresi' rilevato che la prescrizione non era maturata alla data della decisione. Il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di costituzione e difesa della parte civile (liquidate in Euro 1.710,00 oltre accessori).

Norme richiamate

  • art. 595 cod. pen.

    Norma di riferimento per le imputazioni di diffamazione aggravata; la sentenza conferma la responsabilita' per tali reati come ritenuto in accoglimento delle valutazioni di merito

  • art. 155 cod. pen.

    L'effetto estensivo della remissione della querela opera solo rispetto ai reati commessi in concorso e con unicita' del fatto; se le condotte sono autonome l'estensione non si applica

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al corretto apprezzamento delle prove testimoniali: la Corte di legittimita' non sostituisce la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici di merito salvo travisamento concreto e non meramente interpretativo

  • art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione alle censure sulla motivazione; la Cassazione richiede specificita' nella contestazione dei vizi di motivazione e non accoglie censure generiche

  • art. 110 cod. pen.

    Rilevante nella discussione sul concorso di persone: per l'applicazione occorre un contributo rilevante di ciascuno all'evento criminoso, e un rapporto di causalita' tra le condotte

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Base per la condanna alle spese processuali e per l'irrogazione di sanzione alla Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente inammissibile

  • art. 157 e art. 161 cod. pen.

    Richiamati nella ponderazione sulla prescrizione: la Cassazione osserva che, tenuto conto dei termini e delle sospensioni processuali, la prescrizione non era maturata al momento della decisione

  • art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

    Norma procedurale richiamata in ordine alla requisitoria scritta e alle conclusioni rese dall'Avvocato Generale; utilizzata per inquadrare le conclusioni in Cassazione

  • art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per delimitare i limiti dell'impugnazione in Cassazione rispetto ai motivi dedotti

Massime di principio

  • L'estensione della remissione della querela (art. 155 cod. pen.) ai coautori richiede che il reato sia stato commesso in concorso e che vi sia un'unicita' del fatto: condotte autonome anche se temporaneamente vicine non determinano automaticamente l'estensione
  • In Cassazione la valutazione della prova testimoniale e della credibilita' delle parti e' riservata ai giudici di merito; il rimedio della legittimita' e' ammesso solo per travisamenti concretamente denunciati e motivati, non per alternative interpretative generiche
  • Le censure sulla motivazione devono essere specifiche e confrontarsi puntualmente con le parti della motivazione che si intendono contestare; affermazioni generiche di vizio non sono ammissibili
  • La concessione delle circostanze attenuanti generiche e' esercizio di discrezionalita' del giudice di merito e richiede una puntuale contestazione per essere ritenuta viziata in cassazione
  • Richiedere l'estinzione per prescrizione in modo generico non e' efficace: la verifica richiede il calcolo preciso dei termini e delle sospensioni, e, se il ricorso e' inammissibile, la Cassazione in generale non puo' pronunciarsi su prescrizioni maturate successivamente
  • Un ricorso manifestamente inammissibile puo' comportare condanne per spese processuali e sanzioni alla Cassa delle ammende per responsabilita' nell'impugnare senza adeguata base

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