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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24345/2024 del 10/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La società agiva per ottenere l'accertamento della responsabilità professionale del consulente incaricato di predisporre e presentare una domanda di accesso a un finanziamento regionale in conto interessi e a fondo perduto. Secondo la società, la pratica era stata presentata prematuramente, quando l'impresa non era ancora operativa e non aveva ancora maturato i requisiti richiesti dalla disciplina regionale (tra cui iscrizione da almeno tre mesi nel registro imprese oppure emissione di almeno una fattura di vendita), con conseguente mancata ammissione ai benefici. Il professionista contestava di aver ricevuto l'incarico di presentazione della domanda, ammettendo solo la predisposizione della documentazione. Il tribunale aveva rigettato la domanda e la corte d'appello aveva confermato, ritenendo provato che il professionista si fosse limitato a predisporre bozza e documentazione, mentre l'inoltro prematuro della domanda sarebbe stato effettuato direttamente dal legale rappresentante della società. Nei motivi di ricorso la società deduceva: omesso esame di un fatto decisivo, violazione delle regole sulle prove e sulla confessione, omessa considerazione delle conseguenze dell'ordine di esibizione documentale, violazione delle regole di diligenza professionale per mancata informazione preventiva sui tempi e modi di presentazione della domanda, e nullità della sentenza per motivazione apparente e asserito contrasto tra chiesto e pronunciato, sostenendo che il consulente avrebbe dovuto impedire la presentazione anticipata della pratica o, quantomeno, avvertire il cliente dell'inutilità di una domanda prematura e dell'assenza di chance di tutela alternativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per la presenza di "doppia conforme", con conseguente preclusione della censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. in mancanza di indicazione delle diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito. Ha reputato infondati il secondo e il terzo motivo perché la circostanza dell'invio della modulistica alla banca non era decisiva, posto che il destinatario effettivo della domanda di agevolazione era la Regione Puglia e la data di trasmissione alla banca non era idonea a fondare la responsabilità del professionista; inoltre, la parte che lamentava una produzione documentale incompleta avrebbe dovuto contestarla tempestivamente e non poteva supplire tardivamente alle preclusioni. Il quarto e il quinto motivo sono stati dichiarati inammissibili perché diretti a rimettere in discussione la valutazione delle prove compiuta dalla corte territoriale e, in sostanza, il giudizio di merito sulla condotta del professionista e sul nesso causale con il mancato finanziamento. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con liquidazione in favore del controricorrente, ed è stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Il motivo per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile in presenza di doppia conforme se non si indicano le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.

  • art. 348-ter c.p.c.

    La doppia conforme ricorre anche quando la sentenza di appello, pur aggiungendo argomenti ulteriori, si fonda sul medesimo iter logico-argomentativo del primo giudice; in tal caso opera la limitazione al motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 115 c.p.c.

    La doglianza sulla valutazione della prova è stata ritenuta infondata/inammissibile poiché riferita a un fatto non decisivo ai fini della responsabilità professionale.

  • art. 116 c.p.c.

    Non può pretendersi efficacia confessorio-probatoria su circostanze ritenute non decisive dalla sentenza impugnata.

  • art. 201 c.p.c.

    Richiamato insieme alle norme sulle prove documentali ed esibizione, ma la censura è stata respinta per difetto di decisività e per mancata tempestiva contestazione della produzione incompleta.

  • art. 213 c.p.c.

    L'ordine di acquisizione/esibizione non esonera la parte dall'onere di segnalare tempestivamente l'incompletezza della produzione avversaria.

  • art. 96 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nel motivo relativo all'esibizione documentale, senza che la Corte ne traesse un principio autonomo, essendo decisiva la tardività della contestazione.

  • art. 345 c.p.c.

    La produzione documentale tardiva è preclusa in appello; la parte non può supplire ex post alle proprie omissioni istruttorie.

  • art. 2236 c.c.

    La responsabilità del professionista è stata esclusa in mancanza di prova di una condotta negligente concretamente imputabile e del nesso causale con il danno lamentato.

  • art. 1176 c.c.

    La diligenza professionale va apprezzata in concreto, ma la sua violazione deve essere provata dalla parte che agisce in responsabilità.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare la condotta colposa del professionista e il nesso causale con il mancato finanziamento grava sull'attore.

  • art. 132 c.p.c.

    La censura di motivazione apparente è stata respinta perché le doglianze miravano in realtà a una diversa valutazione del materiale probatorio.

  • art. 2704 c.c.

    Richiamato nel quinto motivo in relazione alla data certa delle fatture, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta contro l'apprezzamento delle prove.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    Essendo il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013 e risultando la ricorrente soccombente, è stato dichiarato dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In presenza di "doppia conforme" la censura di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • Ai fini della responsabilità professionale non basta allegare un esito sfavorevole della pratica: occorre provare una concreta condotta negligente del professionista e il nesso causale tra tale condotta e il danno lamentato.
  • La circostanza processuale o documentale dedotta come prova deve essere decisiva rispetto alla ratio decidendi; se la decisione si fonda su un diverso snodo fattuale, la censura sulla prova è priva di rilievo.
  • La parte che subisce o lamenta una produzione documentale incompleta deve contestarla tempestivamente; non può attendere le preclusioni maturate per poi integrare tardivamente il materiale probatorio.
  • Le doglianze che, sotto la veste di violazione di legge o nullità della sentenza, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito sono inammissibili in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioniProveSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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