Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39080/2022 del 17/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per l'introduzione in Italia di kg 1800 di frutta candita con indicazioni di produzione difformi rispetto alla realtà. Santorelli deduceva, tra gli altri punti, la erronea riqualificazione del fatto (da art. 515 a artt. 56 e 517 c.p.), la mancata assunzione di prova decisiva, carenze motivazionali, la mancata conversione della pena, nullità della notifica in appello ai sensi dell'art. 157 c.p.p. e tardività delle conclusioni del Procuratore generale nel rito cartolare d'appello. Crispo denunciava nullità della notifica, violazione dell'art. 522 c.p.p. per difetto di contestazione, vizio motivazionale per contrasto tra esclusione del ruolo produttivo e attribuzione di responsabilità nell'apposizione delle etichette, e la tesi che l'illecito fosse amministrativo e non penale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il reato per intervenuta prescrizione e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Sulla questione di merito la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la presentazione alla dogana di merci con segni mendaci può integrare il tentativo di cui all'art. 517 c.p. se l'atto è idoneo e diretto in modo non equivoco a porre la merce in circolazione; ha ritenuto non manifestamente fondate le doglianze processuali relative alla riqualificazione dell'imputazione e alle notifiche, richiedendo prova di un concreto pregiudizio per dichiarare nullità. Quanto alla prescrizione, la Corte ha computato il dies a quo al 14/09/2012, ha considerato le cause di interruzione dal 6/03/2020 al 12/03/2021 e ha rilevato l'intervenuta prescrizione alla data del 30/03/2021, disponendo l'annullamento senza rinvio.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    usato per configurare il concorso di persone nel reato oggetto del procedimento

  • art. 56 cod. pen.

    richiamato in combinazione con l'art. 517 per la configurazione del tentativo/partecipazione al reato

  • art. 517 cod. pen.

    norma centrale: vendita o messa in circolazione di prodotti con segni mendaci; la Corte ricorda che la presentazione alla dogana può integrare il tentativo se atto idoneo e diretto a porre la merce in circolazione

  • art. 515 cod. pen.

    fattispecie originariamente contestata (frode nell'esercizio del commercio); la Corte osserva la diversa obiettività giuridica rispetto all'art. 517 e la possibilità di concorso materiale

  • art. 521 cod. proc. pen.

    richiamato in relazione al divieto di modifica a sorpresa dell'imputazione; la Corte ritiene che la riqualificazione in sentenza non violi il diritto di difesa se prevedibile e se l'imputato ha potuto esercitare il diritto di impugnazione

  • art. 111 Cost.

    richiamato per il principio del diritto al contraddittorio e alla conoscenza dell'imputazione; la Corte lo collega all'art. 6 CEDU

  • art. 6 CEDU

    menzionato unitamente all'art. 111 Cost. per la tutela del diritto di difesa nel procedimento

  • art. 157, comma 8-bis cod. proc. pen.

    art. 157, comma 8-bis c.p.p.

    norma sulle notificazioni al difensore; la Corte osserva che la semplice indicazione di residenza non sostituisce una valida elezione di domicilio e che la notifica valida richiede manifestazione di volontà consapevole

  • art. 522 cod. proc. pen.

    richiamato dalle difese per lamentare carenza di contestazione; la Corte verifica il rispetto del diritto di difesa ma non ritiene sufficiente la sola contestazione formale per dichiarare nullità senza prova di pregiudizio

  • principio della prescrizione

    la Corte ha dichiarato estinto il reato per prescrizione calcolando dies a quo, cause di interruzione e data di estinzione (30/03/2021), e ha annullato la sentenza senza rinvio

Massime di principio

  • La riqualificazione del fatto in sede di giudizio non costituisce automaticamente violazione del diritto di difesa se la nuova qualificazione era prevedibile e l'imputato ha potuto esercitare i rimedi processuali (es. impugnazione)
  • La presentazione alla dogana di prodotti con segni mendaci può integrare il tentativo di messa in circolazione ai sensi dell'art. 517 c.p. quando l'atto sia idoneo e diretto in modo non equivoco a porre la merce in commercio; la valutazione è fattuale e dipende dalla fase del 'iter criminis' raggiunta
  • Per dichiarare la nullità di atti o di notifiche basate su elezione di domicilio occorre verificare una manifestazione volontaria e consapevole dell'elezione; la mera indicazione di residenza non è sufficiente
  • La tardiva comunicazione o trasmissione delle conclusioni del Pubblico Ministero nel rito cartolare d'appello non determina di per sé nullità: è necessario dimostrare un concreto e specifico pregiudizio per la difesa
  • Quando in cassazione il reato è ormai estinto per prescrizione la Corte annulla senza rinvio; pertanto, anche se vi siano questioni di merito rilevanti, il calcolo dei termini prescrizionali può determinare l'esito del giudizio
  • Le doglianze processuali (mancata assunzione di prove, difetto di motivazione, ecc.) richiedono che sia dimostrato un effetto concreto sulle decisioni del merito per ottenere accoglimento in sede di legittimità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.