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Sentenza

Sentenza n. 488/2026 - Firenze, Sezione 1

per l’ottemperanza della sentenza n. 40/2024, r.g. 1191/2023, pubblicata in data 24.01.2024 dal Tribunale di Arezzo (sezione lavoro);

Giustizia amministrativa202501350

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio annuale della carta del docente e all'accredito delle somme arretrate

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza n. 40/2024 del Tribunale di Arezzo, passata in giudicato il 24 luglio 2024 e notificata al Ministero il 26 luglio 2024, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. Il ricorso è stato ritenuto ammissibile perché il giudicato si era formato prima della proposizione dell'azione ed era inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Nel merito, la ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione della pronuncia, con conseguente omissione della messa a disposizione della carta del docente e dell'accredito degli importi spettanti per le annualità indicate nel titolo, oltre agli interessi.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato, rilevando che dagli atti non risultava l'esecuzione della sentenza ottemperanda. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, mettendo a disposizione della ricorrente la carta del docente e gli importi relativi agli anni scolastici per i quali il beneficio non era stato corrisposto, oltre agli interessi dal dovuto al saldo. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega, stabilendo che il commissario provveda entro sessanta giorni dalla richiesta dell'interessata, successiva all'inutile decorso del termine assegnato all'Amministrazione. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese, liquidate in 800 euro oltre oneri, accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. È stato disposto anche l'invio della sentenza alla Procura regionale della Toscana della Corte dei conti per quanto di eventuale competenza.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente

    La disposizione costituisce il fondamento normativo del beneficio economico riconosciuto dal giudicato presupposto.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche consente la proposizione dell'azione di ottemperanza.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione debitrice e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti della pubblica amministrazione.
  • In presenza di mancata esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza ordina all'amministrazione di adempiere entro un termine assegnato, specificando le attività necessarie per rendere effettivo il comando giudiziale.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su richiesta della parte interessata dopo l'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione, per compiere gli atti necessari all'esecuzione del giudicato.
  • L'esecuzione del giudicato relativo al beneficio della carta elettronica del docente comprende sia la messa a disposizione della carta sia l'accredito degli importi spettanti per le annualità non corrisposte, oltre agli interessi dal dovuto al saldo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

Testo integrale

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