Cassazione Penale, Sentenza n. 34493/2025 del 22/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Domanda di riparazione per ingiusta detenzione: Dimmito era stato ristretto in carcere dall'8 al 12 febbraio 2016 e agli arresti domiciliari fino al 15 luglio 2016 nell'ambito di un procedimento per associazione a delinquere finalizzata alla ricettazione e al riciclaggio; assolto in sede di merito il 25 settembre 2020. Impugnazione in cassazione avverso l'ordinanza di rigetto della Corte d'appello che aveva escluso il diritto all'indennizzo ritenendo sussistente colpa grave ostativa. I primi due motivi contestavano la violazione del dictum della sentenza rescindente e la valutazione della colpa grave (in particolare la qualificazione del gesto di "sbracciarsi" di Dimmito come segnale ai presenti di sottrarsi al controllo di polizia e la presunta conoscenza degli occupanti della Lancia Musa); il terzo motivo contestava la regolazione delle spese processuali.
La decisione
La Corte suprema ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato/inammissibile. Ha ritenuto legittima la rivalutazione, da parte della Corte d'appello in sede di rinvio, del compendio probatorio e l'emersione di fatti non censurati dalla sentenza rescindente (in particolare la presenza di Dimmito al controllo del 19 maggio 2019, il gesto di "sbracciarsi" per evitare il controllo della Lancia Musa e l'accoglimento della Lancia Musa nell'autorimessa dopo l'arresto del D'Aprile), giudicati idonei a integrare la colpa grave ostativa all'indennizzo. Ha altresì rigettato la censura sulle spese: la Corte territoriale ha attribuito le spese alla soccombenza del ricorrente, rilevando l'attività difensiva del Ministero; per tali ragioni il ricorrente è stato condannato alle spese e a versare in via equitativa la somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa (per la parte finale del provvedimento il testo è parzialmente tronco nell'originale fornito).
Norme richiamate
Corte di cassazione, Sez. IV, sentenza n. 37221 del 9 luglio 2024
Sentenza rescindente che aveva censurato la prima ordinanza di rigetto per carenze probatorie e richiamato limiti e principi del giudizio di riparazione; ha determinato il rinvio alla Corte d'appello per nuovo esame.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma invocata per l'onere delle spese in caso di ricorso dichiarato inammissibile; applicata per condannare il ricorrente alle spese del procedimento di cassazione.
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata in relazione al principio che esclude sanzioni pecuniarie quando non è ravvisabile colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità; qui usata per motivare la quantificazione equitativa della somma a carico del ricorrente.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. U., n. 43 del 13/12/1995, Sarnataro)
Principio secondo cui le condotte dolose o gravemente colpose che creano allarme sociale e richiedono l'intervento dell'autorità precludono l'indennizzo per ingiusta detenzione.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. U., n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio)
Richiama l'importanza di stabilire se l'accertamento dell'insussistenza delle condizioni cautelari sia avvenuto con gli stessi elementi disponibili al giudice della misura; sottolinea la rilevanza della 'condotta sinergica' e i limiti dell'esame del giudice di riparazione.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 38139 del 13/09/2024; Sez. 4, n. 39726 del 27/09/2023, Di Dio)
Principi richiamati a favore del potere del giudice di rinvio di rivalutare il compendio probatorio e dell'id quod plerumque accidit come parametro per valutare la colpa grave; indicano che il giudice di rinvio può giungere a conclusioni diverse se basa la decisione su fatti definitivamente accertati.
Massime di principio
- Dopo un annullamento per vizio di motivazione, il giudice di rinvio può rivalutare pienamente il compendio probatorio e decidere diversamente dal precedente giudice di merito se emergono fatti definitivamente accertati non esaminati o valutati diversamente in precedenza.
- La colpa grave ostativa all'indennizzo per ingiusta detenzione può derivare da condotte extraprocessuali che, secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, creano una situazione di allarme sociale o la falsa apparenza della commissione di reati, anche se in seguito il giudice di merito assolve.
- Per escludere l'indennizzo non è sempre necessario provare il dolo: basta che la condotta sia gravemente colposa e logicamente collegabile all'apparenza di illegalità che ha giustificato l'intervento dell'autorità.
- Il giudice della riparazione deve verificare se l'accertamento dell'insussistenza delle condizioni cautelari si è basato sugli stessi elementi disponibili al giudice della misura; differenze rilevanti nei materiali probatori possono giustificare il rigetto della domanda di riparazione.
- Se l'Amministrazione (Ministero) si costituisce e contesta attivamente la domanda di riparazione, il giudice può liquidare le spese a carico del ricorrente soccombente; decisioni di rigetto nette possono comportare anche condanne pecuniarie equitative se previste.
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