Sentenza del 02/11/2017 n. 1535 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Statuto del Contribuente - Diritto ad un contraddittorio preventivo - Sussiste - (Art. 12 comma 7 L. 212/2000)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa violazione del contraddittorio preventivo ai fini IVA rileva anche per le altre imposte oggetto del medesimo avviso, quando l'accertamento si fonda sugli stessi presupposti. Se il contraddittorio non è stato instaurato e il contribuente dimostra in concreto quali argomentazioni avrebbe potuto presentare, l'avviso di accertamento è nullo ab origine nella sua interezza.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità dell'avviso di accertamento perché emesso senza previo contraddittorio, nonostante l'accertamento riguardasse, sulla base dei medesimi presupposti, sia l'IVA sia le imposte dirette. La censura si fonda sull'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 e sul principio secondo cui, per i tributi armonizzati come l'IVA, il contraddittorio preventivo deve essere garantito anche negli accertamenti cosiddetti "a tavolino". Il contribuente deve tuttavia indicare concretamente le ragioni difensive che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato.
Norme richiamate
Art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
Il contribuente può comunicare, entro sessanta giorni, osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori.
La norma tutela il diritto del contribuente a interloquire preventivamente con l'Amministrazione prima dell'emissione dell'atto impositivo, nei casi previsti dalla legge.
Principio del contraddittorio endoprocedimentale in materia di IVA
Poiché l'IVA è un tributo armonizzato, il contraddittorio preventivo deve essere garantito anche negli accertamenti a tavolino. La sua omissione determina l'invalidità dell'atto quando il contribuente dimostra concretamente quali difese avrebbe svolto.
Massime di principio
- Quando un unico avviso riguarda sia l'IVA sia imposte dirette e si fonda sui medesimi fatti, l'omissione del contraddittorio preventivo previsto per l'IVA può compromettere l'intero atto, non soltanto la parte relativa all'IVA.
- La nullità non deriva automaticamente dalla sola mancata convocazione: il contribuente deve allegare e, secondo il caso, dimostrare quali specifiche osservazioni o documenti avrebbe presentato nel contraddittorio.
- La garanzia del contraddittorio può operare anche negli accertamenti a tavolino, non soltanto dopo accessi, ispezioni o verifiche presso la sede del contribuente.
- In una situazione analoga è necessario verificare il contenuto dell'avviso, l'identità dei presupposti tra IVA e imposte dirette, l'assenza di un contraddittorio effettivo e la concreta rilevanza delle difese che il contribuente avrebbe potuto far valere.
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