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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11824/2020 del 18/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (Agenzia fiscale)

La controversia

Nel 1983 la società acquistò un terreno nel Comune di Grottaferrata per lire 65.000.000. L’Agenzia delle Entrate ne rettificò il valore, determinandolo in lire 152.000.000 sul presupposto della natura edificatoria del bene, e richiese le maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale. La società acquirente e la parte venditrice impugnarono l’avviso, deducendo carenza di motivazione e congruità del valore dichiarato, in considerazione della concreta natura del terreno, della mancata approvazione dei piani particolareggiati e del valore dei terreni limitrofi. Dopo che la Commissione tributaria regionale, riformando la decisione di primo grado, aveva ritenuto legittimo l’avviso, la Commissione tributaria centrale di Roma rigettò l’appello della contribuente con sentenza depositata il 14 marzo 2014. La società propose ricorso per cassazione affidato a tre motivi; il testo non ne espone il contenuto. L’Agenzia delle Entrate non si costituì. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per la mancata produzione dell’avviso di ricevimento della notificazione postale del ricorso, senza esaminare i tre motivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato preliminarmente che la ricorrente non aveva depositato l’avviso di ricevimento della notificazione eseguita a mezzo posta. Tale avviso è l’unico documento idoneo a dimostrare la consegna, la relativa data e l’identità e idoneità della persona che ha ricevuto il plico. La sua mancata produzione comporta l’insussistenza della conoscibilità legale dell’atto notificato e, in caso di mancata costituzione della controparte, non consente di accertare la valida instaurazione del contraddittorio; non è quindi possibile disporre la rinnovazione della notificazione. I tre motivi di ricorso non sono stati esaminati. Nulla sulle spese, in assenza di attività difensiva dell’Agenzia. La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Norme richiamate

  • art. 149 c.p.c.

    la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c. e dalle disposizioni della L. n. 890 del 1982, è il solo documento idoneo a dimostrare sia l’intervenuta consegna che la data di essa e l’identità e l’idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita

    La notificazione postale si perfeziona con la consegna del plico; l’avviso di ricevimento è il documento necessario per provare la consegna, la sua data e l’identità e idoneità del ricevente.

  • L. n. 890 del 1982

    la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c. e dalle disposizioni della L. n. 890 del 1982, è il solo documento idoneo a dimostrare sia l’intervenuta consegna che la data di essa e l’identità e l’idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita

    Per la notificazione postale disciplinata dalla legge, l’avviso di ricevimento è prova necessaria dell’effettiva consegna e delle relative circostanze.

  • art. 291 c.p.c.

    Consegue da cuò che, anche nel processo tributario, qualora tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta, non la mera nullità, ma la insussistenza della conoscibilità legale dell’atto cui tende la notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.) nonchè l’inammissibilità del ricorso medesimo, non potendosi accertare l’effettiva e valida costituzione del contraddittorio – in caso di mancata costituzione in giudizio della controparte – anche se risulti provata la tempestività della proposizione dell’impugnazione

    La mancata produzione dell’avviso di ricevimento non configura una semplice nullità sanabile mediante rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.; determina invece l’insussistenza della conoscibilità legale dell’atto e, se la controparte non si è costituita, l’inammissibilità del ricorso.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del dello stesso art. 13, comma 1-bis.

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del dello stesso art. 13, comma 1-bis.

    Il comma 1-bis è richiamato quale parametro per determinare l’importo del contributo unificato aggiuntivo, pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • Quando il ricorso è notificato a mezzo posta, l’avviso di ricevimento è il documento necessario per dimostrare la consegna del plico, la data della consegna e l’identità e idoneità della persona che lo ha ricevuto.
  • Nel processo tributario, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento della notificazione postale del ricorso, se la controparte non si è costituita, comporta l’insussistenza della conoscibilità legale dell’atto e l’inammissibilità del ricorso; non si tratta di una mera nullità suscettibile di rinnovazione, anche se la tempestività dell’impugnazione risulta provata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione

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