Tribunale, Sentenza T-286/25
Judgment of the General Court (Fifth Chamber) of 13 May 2026. — Mikail Safarbekovich Gutseriev v Council of the European Union. — Common Foreign and Security Policy – Restrictive measures taken in response to the situation in Belarus and the involvement of Belarus in Russia’s aggression against Ukraine – Freezing of funds – Restrictions on entry into the territory of the Member States – Lists of persons, entities and bodies subject to the freezing of funds and economic resources or to restrictions on entry into the territory of the Member States – Maintaining the applicant’s name on the lists – Error of assessment. — Case T-286/25
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale annulla gli atti del Consiglio che mantenevano Mikail Gutseriev nelle liste sanzionatorie contro la Bielorussia. La Corte ritiene che il Consiglio non abbia fornito una base fattuale aggiornata sufficiente a dimostrare che, alla data degli atti impugnati, il ricorrente continuasse a beneficiare o sostenere il regime Lukashenko. In particolare, gli elementi relativi ai settori potassio, energia e immobiliare, nonché ai rapporti personali con Lukashenko e agli aiuti durante il COVID-19, risultano obsoleti o non provati nella loro attualità.
Annullamento della conferma di misure restrittive UE contro un imprenditore russo inserito nelle liste Belarus per asserito sostegno al regime Lukashenko, per errore di valutazione nell’aggiornamento annuale.
La questione giuridica
Se il Consiglio, nel riesame periodico delle misure restrittive relative alla Bielorussia, avesse ancora una base fattuale sufficientemente solida per mantenere il nome del ricorrente nelle liste come persona che beneficia di e sostiene il regime di Lukashenko, nonostante la nazionalizzazione di alcuni investimenti, la riduzione o cessazione dei legami economici e l’assenza di elementi aggiornati; e, in via connessa, se gli atti impugnati fossero motivati in modo sufficiente e rispettassero i diritti fondamentali.
Principio di diritto
Nel riesame periodico delle misure restrittive, il Consiglio deve dimostrare, con elementi attuali, precisi e concordanti, che alla data dell’atto impugnato sussiste ancora il collegamento richiesto dal criterio di iscrizione; non può fondarsi in via presuntiva su fatti remoti o su precedenti legami economici e personali ormai non attualizzati. Se gli investimenti rilevanti sono stati nazionalizzati o cessati e non emergono prove aggiornate di un persistente beneficio o sostegno al regime, il mantenimento in lista è viziato da errore di valutazione e l’atto va annullato.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 29 TUE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 132 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 151 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 152 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 8 della Decisione 2012/642/CFSP
- Articolo 3(1)(b) della Decisione 2012/642/CFSP
- Articolo 4(1)(b) della Decisione 2012/642/CFSP
- Articolo 8a(4) del Regolamento (CE) n. 765/2006
- Articolo 2(5) del Regolamento (CE) n. 765/2006
- Decisione 2012/642/CFSP
- Regolamento (CE) n. 765/2006
- Decisione (PESC) 2025/385
- Regolamento di esecuzione (UE) 2025/386
- Decisione (PESC) 2024/769
- Regolamento di esecuzione (UE) 2024/768
- Decisione (PESC) 2021/1002
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/997
Annullamento del mantenimento in lista di Mikail Gutseriev nelle misure restrittive contro la Bielorussia
Il Tribunale, in un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE, esamina la legittimità della proroga annuale delle misure restrittive adottate in relazione alla situazione in Bielorussia e al coinvolgimento bielorusso nell’aggressione russa contro l’Ucraina. La pronuncia riguarda il mantenimento del nome del ricorrente nelle liste di congelamento dei fondi e restrizioni all’ingresso nell’Unione.
Fatti e procedimento
Il ricorrente, imprenditore russo, era già stato incluso nelle liste nel 2021 e le misure erano state più volte prorogate dal Consiglio. Con gli atti del 24 febbraio 2025 il Consiglio ha mantenuto la sua iscrizione per un ulteriore anno, fondandosi sul criterio di chi beneficia di o sostiene il regime di Lukashenko. Il ricorrente chiedeva l’annullamento degli atti e la condanna alle spese.
Quadro normativo rilevante
La base giuridica del sistema sanzionatorio è costituita dalla Decisione 2012/642/CFSP e dal Regolamento (CE) n. 765/2006, in particolare dall’articolo 3(1)(b) e dall’articolo 4(1)(b) della decisione, nonché dall’articolo 2(5) del regolamento, che collegano il congelamento dei fondi al sostegno o al beneficio tratto dal regime Lukashenko. Il Tribunale richiama inoltre l’articolo 8 della decisione e l’articolo 8a(4) del regolamento, che impongono il riesame periodico delle misure, oltre agli articoli 151, 152 e 132 del regolamento di procedura e all’articolo 47 della Carta.
Oggetto dei motivi di ricorso
Il ricorrente sosteneva, in sintesi, che il Consiglio avesse commesso errori di valutazione nel ritenere ancora attuali i suoi interessi imprenditoriali in Bielorussia, avesse motivato insufficientemente la proroga e avesse violato i suoi diritti fondamentali. In udienza aveva però ritirato alcune censure, tra cui il motivo sulla illegittimità del criterio di iscrizione.
Il controllo del Tribunale sul mantenimento in lista
Il Tribunale ricorda che, nelle misure restrittive, il controllo giurisdizionale deve essere effettivo e basato su una verifica della solidità del materiale probatorio. Nel contesto del riesame periodico, il Consiglio può utilizzare anche elementi già noti, ma solo se il contesto non è mutato e i fatti restano attuali. Non è ammissibile congelare nel tempo una situazione fondata su circostanze risalenti, senza un aggiornamento istruttorio adeguato.
Gli interessi nel settore del potassio
Quanto al progetto Nezhinsky, il Tribunale accoglie la tesi del ricorrente secondo cui il progetto era stato nazionalizzato nel 2023 e affidato alla società statale Nedra Nezhyn, mentre Slavkali non ne era più responsabile e l’accordo di investimento del 2011 era stato terminato. Il Consiglio non ha prodotto, nel fascicolo WK 231/2025 INIT, elementi aggiornati che dimostrassero un legame attuale tra il ricorrente e il progetto o una sua partecipazione alla nuova società. Le prove ulteriormente prodotte in replica non sono ritenute idonee a dimostrare, secondo il necessario standard probatorio, che il ricorrente continuasse a trarre beneficio dal progetto o a controllarlo indirettamente.
Gli interessi nel settore energetico
Anche per il settore energetico il Tribunale ritiene insufficiente il richiamo a fatti del 2020, quando due società riconducibili al gruppo Safmar avevano continuato a rifornire raffinerie bielorusse durante la crisi energetica tra Bielorussia e Russia. Tali circostanze, risalenti di diversi anni, non bastano più nel quadro di un riesame periodico se non accompagnate da prove aggiornate sull’effettiva presenza e intensità delle attività in Bielorussia alla data degli atti impugnati. Il Consiglio non ha dimostrato che il ricorrente conservasse ancora una posizione tale da farlo qualificare come imprenditore di rilievo nel settore energetico in Bielorussia.
Gli interessi nel settore immobiliare commerciale
Le partecipazioni o investimenti relativi all’hotel Renaissance di Minsk, a un business center e a un terminal aeroportuale non sono considerati sufficienti, da soli, per mantenere l’iscrizione. Il Tribunale osserva che non vi erano elementi aggiornati sulla loro attuale rilevanza economica in Bielorussia e, soprattutto, che tali investimenti erano accessori rispetto al progetto del potassio, ormai non più pertinente. Ne deriva che il mero possesso di interessi immobiliari non consente di presumere il sostegno al regime.
Il rapporto personale con Lukashenko
Il Tribunale ribadisce che il ricorrente era al più un conoscente di lunga data del Presidente Lukashenko, ma il Consiglio non ha provato che tale relazione fosse ancora attiva e produttiva al momento degli atti del 2025. Le allegazioni su incontri in Bielorussia nel 2023 e sulla vittoria della nuora di Lukashenko in un concorso musicale organizzato da una radio del ricorrente non risultano dimostrate con precisione sufficiente e, in ogni caso, non bastano a provare un nuovo sostegno economico o politico al regime.
Gli aiuti durante il COVID-19
L’episodio dell’acquisto di scanner nel 2020 viene ritenuto troppo risalente nel tempo per sostenere, da solo, la proroga delle misure nel 2025. Anche ove fosse avvenuto su richiesta di Lukashenko, si tratta di un fatto ormai obsoleto che non consente di inferire un sostegno attuale al regime.
Esito della causa
Il Tribunale conclude che il Consiglio ha commesso un errore di valutazione nel ritenere che il ricorrente continuasse, alla data degli atti impugnati, a beneficiare di e sostenere il regime di Lukashenko. Accoglie quindi il secondo profilo del primo motivo e annulla la decisione PESC e il regolamento di esecuzione nella parte in cui riguardano il ricorrente, senza esaminare gli altri motivi. Il Consiglio è condannato alle spese.
Principi pratici per gli operatori
La pronuncia ribadisce che, nelle sanzioni UE, il mero passato di relazioni economiche o personali non basta per una proroga automatica. Occorre un aggiornamento sostanziale del fascicolo sanzionatorio, specie quando gli asset sono stati nazionalizzati, trasferiti o comunque cessati, e il Consiglio non può invertire l’onere della prova pretendendo dal destinatario la dimostrazione negativa della propria estraneità al regime.
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