Cassazione Penale, Sentenza n. 06507/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'assoluzione pronunciata dalla Corte di appello di Napoli ritenendo che tale decisione abbia violato e falsamente applicato l'art. 192 cod. proc. pen. nella valutazione delle dichiarazioni eteroaccusatorie rese dal collaboratore/persona offesa XXXXXXXXXXXXXXX e nella considerazione delle intercettazioni ambientali e telefoniche (in particolare del 03/11/2020 e 10/11/2020). Si censura la qualificazione del dichiarante come "imputato probatoriamente collegato" con conseguente applicazione rafforzata delle garanzie di cui all'art.192 e l'esclusione – per presunta unicità della fonte – di riscontri costituiti dalle intercettazioni. La parte civile contesta inoltre la carenza motivazionale della sentenza d'appello in relazione all'assoluzione e la mancata valutazione della richiesta di provvisionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati. Ha rilevato l'errore di diritto della Corte territoriale nell'attribuire al dichiarante la veste di imputato probatoriamente collegato senza che sussistesse un concreto collegamento probatorio tra i procedimenti; ha affermato che il dichiarante va considerato persona offesa e che le intercettazioni e le sue dichiarazioni sono fonti separate da valutare secondo i criteri di logicità, attendibilità e congruenza. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata e la causa è stata rinviata ad altra Sezione della Corte d'Appello di Napoli per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 192 cod. proc. pen.
Regola la valutazione delle dichiarazioni rese da persone coinvolte; la Corte precisa che le dichiarazioni eteroaccusatorie richiedono riscontri quando il dichiarante è incompatibile con l'ufficio di testimone, ma le intercettazioni spontanee possono costituire fonte autonoma e riscontro se il dichiarante era inconsapevole della captazione
art. 210 cod. proc. pen.
Norma sull'audizione dell'imputato di reato connesso; la Cassazione chiarisce che l'applicazione delle garanzie del comma rafforzato richiede un effettivo collegamento probatorio tra procedimenti
art. 371 cod. proc. pen.
Disciplina il collegamento probatorio tra procedimenti; la Corte afferma che il collegamento sussiste solo se vi è identità del fatto o diretta rilevanza di elementi di prova tra i procedimenti, e non può essere desunto dal solo movente (es. vendetta)
art. 606 cod. proc. pen.
Prevede i motivi di cassazione per vizio di motivazione e travisamento della prova; è stata utilizzata per censurare la motivazione stringata e il travisamento nella valutazione della fonte
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti di enunciazione dei motivi nei ricorsi in cassazione; richiamata nell'esposizione dei motivi
artt. 56, 575, 577 n. 3, 416-bis.1 cod. pen.; legge 14 ottobre 1974, n. 497 (artt. 10, 12, 14)
Norme penali contestate in primo grado (tentato omicidio, porto e detenzione d'arma, aggravanti mafiose); citate per il quadro fattuale ma non oggetto centrale del vizio impugnato in cassazione
Massime di principio
- La veste processuale attribuita al dichiarante (persona offesa, testimone, imputato in procedimento connesso) è determinante: prima di applicare le tutele rafforzate di art.192 e 210 occorre verificare l'esistenza di un collegamento probatorio concreto tra i procedimenti (identità del fatto o diretta rilevanza degli elementi probatori).
- Le intercettazioni spontanee acquisite antecedentemente alla collaborazione di un dichiarante possono costituire fonte autonoma di prova e valido riscontro alle successive dichiarazioni del collaboratore, purché sia dimostrata l'assenza di consapevolezza della captazione e si proceda a un'attenta valutazione di attendibilità e significato.
- Non è sufficiente il richiamo al movente (es. 'vendetta') per fondare un collegamento probatorio tra procedimenti; il movente ha valore sussidiario e non può sostituirsi a riscontri chiari, precisi e convergenti sugli elementi di fatto.
- Per evitare il rischio di circolarità probatoria, il giudice deve accertare l'autonomia genetica delle informazioni quando si valutano dichiarazioni riconnesse alla stessa fonte; se manca tale autonomia, occorrono riscontri esterni e individualizzanti.
- La mancata o insufficiente motivazione in ordine alla valutazione delle prove e alle statuizioni civili (es. provvisionale) è censurabile in cassazione e può determinare l'annullamento con rinvio per nuovo esame.
- In casi analoghi conviene documentare e valorizzare le intercettazioni anteriori alla collaborazione e precisare l'assenza di collegamento probatorio tra procedimenti per poter adoperare le dichiarazioni del collaboratore come riscontro o prova autonoma.
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