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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23510/2022 del 27/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (consumatore)

La controversia

Una parte aveva convenuto in giudizio un avvocato deducendo che questi avesse promosso numerosi procedimenti civili sulla base di procure alle liti recanti firme non autentiche; chiedeva l'accertamento della non autenticità delle sottoscrizioni, la nullità dei procedimenti instaurati in base ad esse e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti. Il convenuto aveva resistito, proposto domanda riconvenzionale per asserite offese e lesioni alla reputazione professionale, e chiamato in garanzia la propria assicurazione di responsabilità civile professionale. In appello il soccombente censurava: la pretesa litispendenza con altri giudizi pendenti; l'interpretazione della domanda attrice e l'omessa pronuncia sulle domande di falsità/nullità; il rigetto della domanda riconvenzionale per difetto di prova; il rigetto della garanzia assicurativa; l'accoglimento della domanda risarcitoria avversaria quanto a an e quantum; la liquidazione del danno patrimoniale come duplicazione di spese. In cassazione articolava sette motivi, tutti centrati su violazioni processuali e sostanziali, in particolare artt. 39, 112, 115 c.p.c. e norme su querela di falso, prova, responsabilità civile, assicurazione e liquidazione del danno.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i motivi sulla litispendenza, sull'asserita omessa pronuncia e sull'erronea ricostruzione del contenuto della domanda per difetto di specificità e di localizzazione degli atti; ha ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato il motivo sulla domanda riconvenzionale per carenza di contestazione specifica e genericità delle allegazioni; ha ritenuto inammissibile e comunque infondato il motivo sulla garanzia assicurativa, poiché la condotta accertata era dolosa e quindi esclusa dalla copertura; ha reputato infondato il motivo sul danno della parte attrice, ammettendo l'uso, come elementi indiziari, della sentenza di patteggiamento e di consulenze tecniche svolte in altri processi, e riconoscendo la possibilità di prova presuntiva del danno non patrimoniale; ha dichiarato inammissibile il motivo sulla liquidazione del danno patrimoniale perché non censurava la ratio decidendi dell'esborso non recuperabile in procedura ormai definita. È stata confermata la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore delle parti resistenti.

Norme richiamate

  • art. 39 c.p.c.

    La doglianza sulla litispendenza è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità nell'indicazione dei giudizi asseritamente coincidenti.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è stata dichiarata inammissibile perché il ricorrente non ha ricostruito in modo specifico il contenuto della domanda e dei motivi di appello.

  • art. 115 c.p.c.

    La norma è stata evocata per sostenere il principio di non contestazione; la Corte ha rilevato che la contestazione della controparte era comunque specifica o che le allegazioni erano troppo generiche per attivare l'onere di contestazione.

  • art. 222 c.p.c.

    Richiamato in relazione all'interpello della parte nel giudizio di falso; la censura è stata ritenuta non decisiva rispetto alla natura dolosa della condotta accertata.

  • art. 221 c.p.c.

    Richiamato per contestare l'ammissibilità della querela di falso; la Corte ha osservato che la domanda di non autenticità era stata intesa come incidente presupposto della domanda risarcitoria.

  • art. 295 c.p.c.

    La sospensione necessaria è stata esclusa perché mancava una dipendenza necessaria dal diverso giudizio pendente, essendovi al più un collegamento probatorio.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Le censure sono state scrutinare alla luce dei limiti del sindacato di legittimità, con rilievo decisivo alla specificità del motivo e al corretto paradigma del vizio motivazionale.

  • art. 366, primo comma, nn. 4 e 6, c.p.c.

    È stata ribadita la necessità di specificità del ricorso e di localizzazione processuale degli atti per consentire il controllo in cassazione.

  • art. 1917 c.c.

    L'assicurazione della responsabilità civile non copre i danni derivanti da fatti dolosi; perciò la polizza non operava per la falsificazione volontaria delle firme.

  • art. 2059 c.c.

    Il danno non patrimoniale è risarcibile se allegato e provato, anche tramite presunzioni e valutazioni prognostiche basate su elementi obiettivi.

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione equitativa non esonera dall'onere di provare l'an debeatur del danno, ma può essere utilizzata una volta dimostrato il pregiudizio.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato in relazione al riparto dell'onere della prova, sia per il danno allegato dall'attrice sia per la domanda riconvenzionale del convenuto.

  • art. 91 c.p.c.

    È stata confermata la regolazione delle spese di lite in base alla soccombenza e alla maggiore complessità delle questioni affrontate.

  • art. 444 c.p.p.

    La sentenza di patteggiamento è stata valorizzata solo come elemento indiziario, non come prova vincolante né come fonte di giudicato nel civile.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione che denunci un error in procedendo è indispensabile indicare con precisione gli atti e i documenti rilevanti e localizzarli processualmente; in mancanza, il motivo è inammissibile.
  • L'interpretazione della domanda giudiziale è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo se si deduce e si dimostra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato o altra nullità processuale, con specifica trascrizione/indicazione degli atti rilevanti.
  • Il principio di non contestazione opera sui fatti storici allegati in modo specifico, non sui documenti in sé, e non esonera la parte dall'allegare in modo circostanziato i fatti posti a fondamento della domanda.
  • L'assicurazione della responsabilità civile non copre i danni derivanti da condotte dolose dell'assicurato; l'eventuale ratifica del soggetto danneggiato non trasforma la natura soggettiva della condotta già accertata come dolosa.
  • La sentenza di patteggiamento e le consulenze tecniche svolte in altri giudizi possono essere utilizzate nel processo civile come elementi indiziari, da valutare unitamente alle altre risultanze istruttorie, senza efficacia vincolante.
  • Il danno non patrimoniale non può essere riconosciuto in re ipsa, ma può essere provato anche per presunzioni, attraverso elementi obiettivi idonei a fondare in via equitativa la liquidazione del pregiudizio.
  • Le spese sostenute per definire o rimuovere gli effetti di una procedura ormai conclusa possono integrare un danno patrimoniale risarcibile se risultano non recuperabili all'interno del medesimo procedimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di liteResponsabilità professionaleRisarcimento e indennizzoSurroga assicurativa
RamiProcesso civileResponsabilità civileAssicurazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezzaDanno non patrimonialeNesso di causalità

Testo integrale

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