Sentenza del 07/11/2018 n. 28334 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva richiesto il rimborso del credito IVA relativo al terzo trimestre 2006. Dopo il pagamento del capitale e di una prima quota di interessi, contestava il parziale riconoscimento degli ulteriori interessi maturati per il ritardo nell'accredito, chiedendo anche il riconoscimento degli interessi anatocistici. Sosteneva che gli interessi dovessero decorrere secondo un termine più breve, pari a venti giorni dalla disposizione dell'ufficio, anziché dal termine complessivo di sessanta giorni previsto dalla disciplina applicabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione dei giudici di merito. Ha stabilito che, per i rimborsi IVA relativi al periodo considerato, gli interessi di mora decorrono dopo il termine complessivo di sessanta giorni, calcolato dalla richiesta presentata direttamente al concessionario oppure, se la richiesta è rivolta all'ufficio finanziario, dalla comunicazione o disposizione di pagamento dell'ufficio. Il termine di venti giorni previsto per l'esecuzione materiale del pagamento da parte del concessionario riguarda i rapporti interni della procedura e non modifica il termine di sessanta giorni rilevante ai fini della mora. La Corte ha ritenuto tale termine compatibile con il diritto dell'Unione europea e ha dichiarato assorbite le questioni relative alla base di calcolo degli interessi e agli interessi anatocistici. Le spese processuali sono state compensate.
Norme richiamate
Legge n. 413 del 1991, art. 78, commi 33 e seguenti
"la erogazione del rimborso dovrà essere effettuata entro sessanta giorni sulla base di apposita richiesta, sottoscritta dal contribuente ed attestante il diritto al rimborso, o di apposita comunicazione dell'ufficio competente"
La norma individua il termine di sessanta giorni per l'erogazione del rimborso e costituisce il riferimento per stabilire il momento dal quale maturano gli interessi di mora secondo la disciplina applicabile ratione temporis.
D.M. 28 dicembre 1993, n. 567, art. 20, commi 4, 4-bis e 5
"entro i successivi venti giorni dispone l'erogazione del rimborso"; "I rimborsi dei tributi disposti dall'ufficio finanziario sono erogati dal concessionario entro venti giorni dalla ricezione della disposizione di pagamento"
Il termine di venti giorni disciplina l'esecuzione materiale del rimborso da parte del concessionario, ma non sostituisce il termine complessivo di sessanta giorni rilevante per la decorrenza degli interessi di mora.
D.M. 10 ottobre 2003, n. 309, art. 1
Ha modificato l'art. 20 del D.M. n. 567 del 1993, distinguendo tra rimborsi richiesti direttamente al concessionario e rimborsi disposti dall'ufficio, con finalità acceleratoria interna alla procedura.
D.Lgs. n. 175 del 2014, art. 14
"La disposizione... si applica ai rimborsi erogati a partire dal 1 gennaio 2015"
La modifica normativa, che prevede il pagamento entro venti giorni dalla ricezione della comunicazione dell'ufficio, non ha efficacia retroattiva e non si applica al rimborso oggetto della controversia.
Direttiva IVA 2006/112/CE, art. 183
Gli Stati membri possono stabilire le modalità di rimborso dell'eccedenza IVA, purché il rimborso avvenga entro un termine ragionevole, sia garantita la neutralità dell'IVA e il contribuente non sopporti un rischio finanziario irragionevole. Un termine di sessanta giorni è stato ritenuto compatibile con tali principi.
Codice civile, art. 1283
La questione degli interessi anatocistici è stata dedotta dalla ricorrente, ma non è stata esaminata nel merito perché assorbita dal rigetto delle censure principali.
Codice di procedura civile, art. 112
La doglianza relativa all'omessa pronuncia sulla somma di riferimento per il calcolo degli interessi è stata dichiarata assorbita.
Massime di principio
- Per i rimborsi IVA soggetti alla disciplina anteriore al 1° gennaio 2015, il termine ordinario rilevante per la decorrenza degli interessi di mora è complessivamente di sessanta giorni.
- Il termine di venti giorni previsto per il concessionario indica il termine operativo per eseguire il pagamento dopo la disposizione dell'ufficio, ma non determina automaticamente l'inizio della mora verso il contribuente.
- La decorrenza dei sessanta giorni varia in base al canale procedurale: parte dalla richiesta al concessionario oppure dalla comunicazione o disposizione di pagamento dell'ufficio finanziario.
- Le modifiche normative successive non possono essere applicate retroattivamente ai rimborsi eseguiti prima della data prevista dalla legge.
- Un termine procedurale ragionevole per i controlli amministrativi è compatibile con il diritto europeo, purché non renda eccessivamente gravoso o finanziariamente rischioso il recupero del credito IVA.
- Le domande sugli interessi anatocistici o sulla base di calcolo devono essere esaminate solo se risultano ancora decisive dopo aver determinato correttamente l'esistenza e la decorrenza degli interessi principali.
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