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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10361/2026 del 18/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Dal testo non emerge il titolo di reato originariamente contestato, ma solo che la controversia riguardava il mancato riconoscimento di un'attenuante in sede di appello.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte pubblica)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Roma del 10/07/2025. L'unico motivo dedotto contesta la correttezza della motivazione con cui la corte territoriale ha negato il riconoscimento di un'attenuante introdotta dalla Corte costituzionale con sentenza del 24 maggio 2023. Secondo la Cassazione, la censura era però meramente riproduttiva di questioni già esaminate e disattese dalla corte di merito con motivazione ritenuta corretta, valorizzando in particolare l'elevata carica offensiva della condotta accertata, giudicata logicamente incompatibile con la concessione del beneficio.

Norme richiamate

  • sentenza della Corte costituzionale del 24 maggio 2023

    È richiamata come fonte dell'attenuante di cui si discute; la Cassazione rileva che la censura sul suo mancato riconoscimento era già stata disattesa dalla corte di merito con motivazione congrua.

  • art. 616 c.p.p.

    Non è espressamente indicato nel testo, ma la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende è il tipico effetto della declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre, senza specifiche critiche nuove, censure già esaminate e confutate con motivazione логicamente e giuridicamente adeguata dal giudice di merito.
  • Il diniego di un'attenuante può essere legittimamente fondato sulla elevata carica offensiva della condotta accertata, quando tale dato sia ritenuto incompatibile con il riconoscimento del beneficio e sorretto da motivazione non illogica.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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