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Sentenza

Sentenza n. 3772/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Nola n. 2161/2024, depositata e resa pubblica il 12.11.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 5828/2022.

Giustizia amministrativa202600075

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Nola che aveva condannato il Ministero ad accreditare sulla carta elettronica del docente complessivi 3.000 euro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Nola n. 2161/2024, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad accreditare sulla carta elettronica del docente 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi 3.000 euro. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione il 3 settembre 2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, ed era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 4 settembre 2025. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto, senza dedurre specifiche ragioni ostative all'esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti dell'azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a., in ragione del passaggio in giudicato del titolo giudiziale e dell'inutile decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni dalla richiesta della parte e ponendo compenso e spese a carico dell'Amministrazione. Ha inoltre applicato una penalità di mora parametrata all'interesse legale sulla somma dovuta, decorrente dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e cessante con l'insediamento del commissario ad acta o con il soddisfacimento del credito, se anteriore. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 700 euro oltre accessori, nonché alla rifusione del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e applicare una penalità di mora. La penalità ha funzione sollecitatoria e non risarcitoria e decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    termine dilatorio di 120 giorni

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio dalla notificazione della sentenza presso la sede reale dell'ente consente di procedere all'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è proponibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
  • Accertati i presupposti dell'ottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di eseguire integralmente il titolo entro un termine assegnato, anche quando il titolo provenga dal giudice ordinario.
  • In caso di ulteriore inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuando l'organo amministrativo incaricato e attribuendogli il compimento di tutti gli atti necessari, anche contabili, a carico dell'amministrazione inadempiente.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha natura sollecitatoria e non risarcitoria; decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e cessa con l'insediamento del commissario ad acta o con l'adempimento, se anteriore.
  • In assenza di valide ragioni ostative all'esecuzione, la penalità di mora può essere parametrata all'interesse legale applicato alla somma oggetto dell'obbligo esecutivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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