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Sentenza

Sentenza n. 2139/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta) n. 03530/2025;

Giustizia amministrativa202509523

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia che aveva accertato l'obbligo del gestore aeroportuale di provvedere sull'istanza di assegnazione o ripristino di un banco biglietteria nell'area Arrivi dell'aeroporto di Malpensa

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (operatore di trasporto)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Caronte S.r.l., esercente il trasporto pubblico di collegamento tra Milano Stazione Centrale e l'aeroporto di Malpensa, aveva agito contro il silenzio serbato da SEA su un'istanza diretta al ripristino dell'uso di un banco biglietteria già utilizzato o, in alternativa, all'assegnazione di un analogo banco in prossimità di quelli degli altri operatori. Il TAR aveva respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione e accertato l'obbligo di provvedere ai sensi dell'art. 3, comma 3, del regolamento regionale Lombardia n. 8 del 2015. SEA ha appellato la sentenza deducendo, in primo luogo, il difetto di giurisdizione amministrativa, sostenendo che l'assegnazione di uno spazio commerciale per la biglietteria, non collegato all'assegnazione di uno stallo, non costituisse attività di aviation o handling e non presentasse un nesso di stretta strumentalità con il trasporto aereo. In secondo luogo, ha dedotto l'insussistenza dell'obbligo di provvedere, poiché la disposizione regionale menziona gli stalli e non i banchi biglietteria, qualificati dall'appellante come spazi commerciali interni destinati anche alla vendita di servizi diversi dal collegamento aeroportuale. SEA ha inoltre sostenuto che la richiesta riguardasse il ripristino di uno spazio già assegnato a un raggruppamento di imprese e costituisse, quindi, una controversia tra privati.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello e confermato la decisione del TAR. Ha respinto il motivo sulla giurisdizione, rilevando che le controversie relative all'assegnazione, da parte del gestore aeroportuale, di aree di sosta per il trasporto pubblico tra aeroporto e città appartengono alla giurisdizione amministrativa, trattandosi di attività riconducibili all'aviation e ai settori speciali. La vendita del biglietto per il collegamento aeroporto-città è riconducibile alla medesima attività di trasporto, già ritenuta strumentale all'aviation; ne deriva che anche la controversia sull'assegnazione di un'area aeroportuale destinata alla biglietteria rientra nella giurisdizione amministrativa. Ha respinto anche il secondo motivo: l'art. 3, comma 3, del regolamento regionale Lombardia n. 8 del 2015 impone agli enti proprietari o ai gestori delle aree di fermata di assegnare gli stalli secondo criteri predeterminati, trasparenti, pubblicizzati e non discriminatori, garantendo la concorrenza e il coordinamento del servizio. Sebbene l'assegnazione dello stallo non debba necessariamente comprendere un'area per la vendita dei biglietti, essa è potenzialmente idonea a ricomprenderla, come dimostrato da procedure nelle quali stalli e locali di biglietteria erano stati assegnati congiuntamente. L'istanza rientrava pertanto nel perimetro applicativo della disposizione regionale e sussisteva l'obbligo dell'amministrazione o del gestore di pronunciarsi. Le spese del grado sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 3, regolamento Regione Lombardia n. 8 del 2015

    gli enti proprietari o i soggetti gestori delle aree di fermata [...] sono tenuti ad assegnare i relativi stalli [...] secondo criteri predeterminati, trasparenti, adeguatamente pubblicizzati e non discriminatori che garantiscano la libera concorrenza tra gli operatori

    La disposizione comprende le istanze relative all'assegnazione degli stalli e può potenzialmente ricomprendere anche l'assegnazione di un'area aeroportuale destinata alla vendita dei biglietti, sicché il gestore è tenuto a pronunciarsi.

  • art. 133 c.p.a.

    Il riferimento alla giurisdizione amministrativa è ricondotto alla materia dei settori speciali e alle attività di aviation, pur senza una specifica citazione testuale dell'articolo nel provvedimento.

Massime di principio

  • Le controversie sull'assegnazione, da parte del gestore aeroportuale, di aree funzionali al trasporto pubblico di collegamento tra aeroporto e città rientrano nella giurisdizione amministrativa quando tale attività è riconducibile ai servizi di aviation e ai settori speciali.
  • La vendita dei biglietti per un servizio di collegamento tra aeroporto e città costituisce attività strumentale al servizio di trasporto e, per tale ragione, la controversia sull'assegnazione di un'area aeroportuale destinata alla biglietteria può rientrare nella giurisdizione amministrativa.
  • Una disposizione regionale che impone l'assegnazione degli stalli secondo criteri trasparenti, predeterminati, pubblicizzati e non discriminatori può trovare applicazione anche a un'istanza relativa a un'area di biglietteria, quando questa sia potenzialmente funzionale all'organizzazione e all'esercizio del servizio di trasporto aeroportuale.
  • L'obbligo di provvedere non è escluso dal fatto che la disposizione disciplini espressamente gli stalli e non menzioni i banchi biglietteria, se l'assegnazione dell'area di biglietteria può essere collegata funzionalmente all'assegnazione dello stallo e alla garanzia della concorrenza tra operatori.

Come è indicizzato

MaterieTrasporto marittimo e aereoTermini e notificazione del ricorso
RamiTrasporti e circolazioneProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneSilenzio della pubblica amministrazioneConcorrenza ed evidenza pubblica

Testo integrale

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