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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36452/2023 del 29/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal riconoscimento, da parte della corte d'appello, della regolarità contributiva di una posizione lavorativa riferita al periodo 1 aprile 1967 - 31 dicembre 1972 e dalla conseguente condanna dell'ente previdenziale a riliquidare la pensione della lavoratrice. La corte territoriale aveva fondato l'accertamento su elementi presuntivi: il modello datoriale GS2, da cui risultava l'acquisto delle marche per un impiegato, e una comunicazione all'ente del 20 settembre 1993, ritenuta idonea a provare la regolarità dei versamenti contributivi per i rapporti lavorativi aziendali. L'ente previdenziale ricorreva per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 47 del r.d. 1422/1924, degli artt. 2724, 2946 e 2697 c.c., sostenendo che mancasse prova dell'incolpevolezza dello smarrimento della tessera assicurativa, che la tessera era nella disponibilità della lavoratrice e non del datore, e che non era provato non solo il valore delle marche ma soprattutto la loro effettiva apposizione; aggiungeva che era ormai decorso il termine decennale per ottenere amministrativamente il duplicato della tessera.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha chiarito che il termine decennale per richiedere il duplicato della tessera non era decisivo, perché il giudizio riguardava solo l'effettivo pagamento dei contributi per il periodo contestato. Ha escluso che venisse in rilievo una prescrizione dei contributi, poiché la lavoratrice deduceva il tempestivo pagamento e la questione era solo probatoria. Ha poi affermato che, secondo l'art. 47 del r.d. 1422/1924, la prova dell'adempimento contributivo può essere fornita con qualsiasi mezzo in caso di smarrimento o distruzione della tessera, e che non occorre provare anche, in via preliminare, l'assenza di colpa nello smarrimento. Ha inoltre ribadito che la prova può essere presuntiva anche quanto al valore delle marche e che, nel caso concreto, il giudice di merito aveva correttamente valorizzato l'acquisto delle marche per un impiegato, il fatto che la lavoratrice fosse l'unica impiegata e una pregressa certificazione di regolarità contributiva rilasciata dall'INPS. Conseguentemente, il ricorso è stato rigettato con condanna dell'ente alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 47 r.d. 1422/1924

    La norma speciale consente di provare l'adempimento contributivo con qualsiasi altro mezzo in caso di distruzione o smarrimento della tessera; è sufficiente fornire meri elementi di prova e non occorre dimostrare anche l'incolpevolezza della perdita. La prova può essere anche presuntiva, inclusa quella sul valore delle marche.

  • art. 2724 c.c.

    Non trova applicazione, perché la disciplina speciale dell'art. 47 r.d. 1422/1924 esclude la necessità di ricondurre la prova alla categoria della perdita senza colpa del documento.

  • art. 2946 c.c.

    È richiamato dal ricorrente, ma la Corte afferma che nel caso non si discute di prescrizione del credito contributivo bensì solo dell'avvenuto pagamento dei contributi.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato dal ricorrente, ma la Corte ritiene che la prova dell'adempimento sia stata raggiunta in fatto mediante presunzioni e documentazione valorizzata dal giudice di merito.

  • art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In materia di prova dell'avvenuto versamento di contributi attestati da tessera assicurativa, la disciplina speciale consente di superare la mancanza del documento con qualsiasi mezzo di prova, anche presuntivo, senza che sia necessario dimostrare preliminarmente l'assenza di colpa nello smarrimento o nella distruzione della tessera.
  • Quando il giudizio ha ad oggetto l'effettivo pagamento dei contributi e non la prescrizione del credito, il decorso del termine per ottenere amministrativamente il duplicato della tessera non è di per sé decisivo.
  • La prova dell'adempimento contributivo può essere desunta da una pluralità di elementi indiziari concordanti, come l'acquisto delle marche, l'unicità del lavoratore interessato e pregresse attestazioni di regolarità contributiva dell'ente previdenziale.
  • La norma speciale sulla tessera assicurativa prevale sulla disciplina generale dell'art. 2724 c.c. nella parte in cui ammette la prova dell'adempimento senza subordinare la stessa alla dimostrazione della perdita senza colpa del documento.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiProve
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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