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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37386/2022 del 21/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'invito al pagamento emesso per il recupero della differenza di contributo unificato, in relazione a un ricorso tributario cumulativo proposto contro quarantuno ruoli esattoriali. La Commissione tributaria regionale aveva annullato l'invito ritenendo che, ai fini del contributo unificato, il valore della lite dovesse essere determinato sommando i valori dei singoli atti impugnati nel medesimo ricorso, in applicazione analogica degli artt. 10 e 104 c.p.c. e dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, e valorizzando la successiva novella del 2013 come indice della disciplina previgente. Il Ministero ha impugnato la decisione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 14, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002 e degli artt. 10 e 104 c.p.c. Il controricorrente ha eccepito in via preliminare la carenza di rappresentanza processuale dell'ufficio della segreteria della commissione tributaria provinciale, ma tale questione è stata dichiarata inammissibile perché avrebbe richiesto uno specifico ricorso incidentale contro la statuizione implicita della CTR.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso del Ministero. Ha ritenuto fondato il motivo perché, nel processo tributario, non vi è lacuna normativa da colmare con l'analogia civilistica: il contributo unificato per ricorsi cumulativi va determinato avuto riguardo a ciascun atto impugnato e alla somma dei contributi dovuti per ognuno, secondo la disciplina speciale richiamata dall'art. 14, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002 e l'interpretazione già affermata da precedenti conformi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    "per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato"

    La norma è riferita al singolo atto impugnato e non alla somma dei valori di più atti cumulativamente contestati.

  • art. 14, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Nel processo tributario il contributo unificato va calcolato con riferimento a ciascun atto impugnato; la disposizione è letta come disciplina speciale e non come regola desumibile per somma complessiva del valore del ricorso cumulativo.

  • art. 10 c.p.c.

    Non si applica in via analogica per determinare il valore del ricorso tributario cumulativo, perché manca una lacuna normativa da colmare.

  • art. 104 c.p.c.

    Non consente, per analogia, di sommare i valori dei singoli atti ai fini del contributo unificato nel processo tributario.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    Il richiamo alle norme del codice di procedura civile opera solo nei limiti della compatibilità e non quando il processo tributario presenti una disciplina speciale.

  • art. 13, comma 6-quater, lett. f), d.P.R. n. 115/2002

    In caso di omissione o dubbio sull'indicazione del valore della lite, opera la presunzione legale che ascrive la causa allo scaglione di valore più elevato.

  • art. 20 d.P.R. n. 131/1986

    Richiamato in via argomentativa per sottolineare la rilevanza del singolo atto ai fini fiscali e la sua autonomia rispetto ad eventuali atti successivi.

  • legge n. 147/2013, comma 598, lett. a)

    La modifica è considerata chiarificatrice e non innovativa; non altera il principio secondo cui il contributo unificato nei ricorsi cumulativi si calcola per ciascun atto impugnato.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, quando esiste una disciplina speciale sul valore della lite e sul contributo unificato, non è consentito ricorrere all'analogia con le regole del processo civile per ottenere la sommatoria dei valori degli atti impugnati.
  • Ai fini del contributo unificato, il ricorso cumulativo contro più atti non comporta un unico valore complessivo della controversia, ma impone di considerare separatamente il valore di ciascun atto impugnato e di sommare i contributi dovuti per ognuno.
  • Le norme successive che esplicitano il criterio di calcolo del contributo unificato possono avere funzione chiarificatrice di un assetto già vigente, senza introdurre necessariamente una disciplina nuova.
  • Nel processo tributario, l'indicazione del valore della lite assolve a una funzione di controllo fiscale; in caso di omissione o incertezza, si applica il criterio più rigoroso e oneroso per il contribuente.
  • Le questioni processuali già dedotte e decise implicitamente dal giudice di merito devono essere censurate con specifico motivo di ricorso incidentale, non con una mera eccezione preliminare nel controricorso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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