Cassazione Civile, Ordinanza n. 17633/2025 del 30/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda, proposta dall’Agenzia delle Entrate, di risoluzione per inadempimento di un concordato preventivo. Il Tribunale di Bari aveva rigettato la domanda, ma la Corte d’Appello di Bari, su reclamo dell’Agenzia, aveva invece dichiarato risolto il concordato della società debitrice, ritenendo sussistente un grave inadempimento alle obbligazioni concordatarie e affermando la legittimazione dell’Agenzia a chiedere la risoluzione anche dopo l’adesione della debitrice alla definizione agevolata dei carichi fiscali e alla definizione delle liti tributarie. La società debitrice ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) violazione dell’art. 186 l.fall. e della L. 197/2022, sostenendo che il credito dell’Agenzia era divenuto temporaneamente inesigibile e quindi non poteva fondare una domanda di risoluzione; (2) ulteriore violazione dell’art. 186 l.fall. e della L. 197/2022, deducendo che la definizione agevolata avrebbe fatto venir meno la legittimazione dell’Agenzia e avrebbe reso improcedibile o improponibile la domanda; (3) contestazione dell’attualità e gravità dell’inadempimento, poiché l’inesigibilità del credito erariale escluderebbe l’inadempimento; (4) censura della qualificazione del concordato come concordato con continuità indiretta e della conseguente valutazione del grave inadempimento; (5) contestazione della valutazione delle prove tecniche e documentali, con riferimento alla c.t.u., alla documentazione della procedura e alla mancata convocazione dei consulenti a chiarimenti, lamentando anche errori nell’individuazione delle poste passive e degli incassi e nella persistenza di un originario credito di rilevante importo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto decisivo che la Corte d’Appello avesse fondato la propria decisione anche su una autonoma ratio decidendi non attaccata dal ricorso: la mancata dimostrazione che i carichi fiscalmente definiti con la rottamazione/quater fossero effettivamente compresi nel piano e nella proposta concordataria, con conseguente assenza di certezza sulla coincidenza tra i debiti oggetto di definizione agevolata e quelli della transazione fiscale. Poiché i motivi di ricorso non colpivano specificamente tale autonoma ragione decisoria, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha inoltre ritenuto inammissibili anche il quarto e il quinto motivo, osservando, da un lato, che la corte territoriale aveva comunque affermato la sussistenza del grave inadempimento anche ipotizzando un concordato liquidatorio, e, dall’altro, che il ricorrente mirava in sostanza a una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie, non consentita in cassazione. Conseguentemente la società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite e dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 186 l.fall.
disciplina la risoluzione del concordato preventivo per inadempimento; la legittimazione a proporla non viene meno per il solo fatto che il credito sia temporaneamente inesigibile o sia stata avviata una definizione agevolata, ma resta necessario confrontarsi con tutte le rationes poste a base della decisione impugnata.
art. 161 l.fall.
richiamato ai fini della qualificazione della procedura concordataria e della critica alla sua natura liquidatoria o con continuità indiretta.
art. 186 bis l.fall.
richiamato dalla ricorrente per contestare la qualificazione del concordato e le conseguenze sulla valutazione dell’inadempimento.
art. 182 ter l.fall.
richiamato in relazione alla transazione fiscale e alla possibile coincidenza tra debiti fiscali oggetto di transazione e carichi definiti con rottamazione.
art. 1, commi 231-252, L. 197/2022
le disposizioni sulla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione incidono sulle attività di esecuzione e recupero coattivo del credito, ma non escludono di per sé la legittimazione a chiedere la risoluzione del concordato; tuttavia, nel caso concreto, non risultava provato che i carichi rottamati coincidessero con quelli inclusi nel piano concordatario.
art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ.
indicato come parametro per i motivi di violazione di legge.
art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ.
richiamato per il vizio di omesso esame, ma la Corte ribadisce che non è consentita una nuova valutazione del merito o delle prove.
artt. 191 e ss. cod. proc. civ.
richiamati in relazione alla consulenza tecnica d’ufficio e alla richiesta di chiarimenti o integrazione.
art. 101 cod. proc. civ.
richiamato insieme agli artt. 24 e 111 Cost. nella censura relativa al contraddittorio sulle risultanze peritali.
artt. 24 e 111 Cost.
invocati dalla ricorrente per censurare la gestione della c.t.u. e la tutela del contraddittorio processuale.
art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115
richiamato per la statuizione sull’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 13, 1° co. bis, d.P.R. 30.5.2002, n. 115
richiamato quale parametro dell’importo base del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è inammissibile la censura che non si confronti specificamente con tutte le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata: se una sola ragione sufficiente a sorreggere la decisione resta non attinta, il ricorso non può essere accolto.
- La legittimazione del creditore a domandare la risoluzione del concordato non è automaticamente esclusa dalla temporanea inesigibilità del credito o dalla presentazione di una procedura di definizione agevolata, ma va verificato in concreto se il credito dedotto sia effettivamente ricompreso nel piano o nella proposta concordataria.
- La domanda di risoluzione del concordato per inadempimento e il ricorso per dichiarazione di fallimento non sono sovrapponibili quanto a struttura e funzione; la disciplina della legittimazione nell’uno non può essere trasposta automaticamente nell’altro.
- Ai fini della risoluzione del concordato, il giudice di merito può ritenere grave l’inadempimento quando, in base a una ragionevole previsione, la liquidazione dell’attivo non consenta la soddisfazione integrale dei creditori privilegiati né una sia pur minima soddisfazione dei creditori chirografari.
- In sede di legittimità non è consentito rimettere in discussione la valutazione delle prove, la ricostruzione dei fatti e l’opportunità di disporre ulteriori chiarimenti o integrazioni della consulenza tecnica d’ufficio, salvo vizi realmente censurabili nei limiti del ricorso per cassazione.
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