Cassazione Penale, Sentenza n. 21096/2026 del 08/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 24/10/2025 della Corte d'appello di Salerno che ha sospeso l'ordine di esecuzione n. 48/2006 SIEP per dubbio sull'identità dell'esecutato. La questione verteva sulla corrispondenza d'identità tra la persona arrestata (intestata al passaporto Z0433117 come Leom Kolmnela) e il condannato indicato come Leonard Mnela (con sentenza che in passato aveva dichiarato la morte di Mnela). Le censure del ricorrente riguardavano: 1) presunta violazione del contraddittorio per il deposito e la valutazione di una fotocopia del passaporto e di un parere della Procura generale prodotto dopo l'udienza; 2) vizio di motivazione e travisamento della prova relativamente a fotografie e comparazioni dattiloscopiche; 3) eccesso/abnormità per l'ordinanza che invitava il Pubblico ministero a svolgere specifici accertamenti/rogatorie internazionali (Venezuela) per chiarire la presunta morte e la rilevazione di impronte digitali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della Procura generale e ha respinto (infondato) il ricorso proposto dall'interessato. Ha ritenuto che: a) la requisitoria tardiva della Procura generale non potesse essere considerata; b) il giudice dell'esecuzione, ai sensi degli artt. 667 e 666 cod. proc. pen., ha correttamente sospeso l'esecuzione per l'incertezza sull'identità e legittimamente invitato la parte pubblica a svolgere approfondimenti; c) non sussisteva alcuna nullità della decisione per violazione del contraddittorio, atteso che la documentazione rilevante era stata comunque esaminata nel contraddittorio in udienza camerale; d) le censure sul travisamento della prova erano in fatto e di merito, non sindacabili in questa sede. Conseguenze pratiche: rigetto del ricorso di Kolmnela (con condanna alle spese processuali a suo carico) e dichiarazione di inammissibilità del ricorso della Procura generale; l'ordinanza impugnata (sospensione dell'esecuzione) resta operante e il Giudice dell'esecuzione ha proceduto a ulteriori indagini (anche con successiva ordinanza del 30/01/2026 che conferma il rigetto della richiesta di revoca della sospensione).
Norme richiamate
art. 667 cod. proc. pen.
Consente al giudice dell'esecuzione, in caso di dubbio sull'identità dell'esecutato, di sospendere l'esecuzione, disporre la liberazione del detenuto e invitare il pubblico ministero a svolgere ulteriori indagini; il potere è idoneo a indirizzare gli accertamenti necessari senza essere considerato abnorme se non ingiunge in modo prescrittivo l'attività investigativa.
art. 666 cod. proc. pen.
Regola il rito camerale per l'opposizione alle ordinanze del giudice dell'esecuzione; prevede la fissazione di udienza camerale e termini per il deposito di documenti e memorie (avviso e possibilità di deposito "almeno cinque giorni" prima), termine cui è riconosciuta funzione di garantire il contraddittorio e la rapidità del procedimento.
art. 178, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Tutela il contraddittorio; la Corte osserva che l'utilizzo di documenti prodotti in udienza è ammissibile se le parti hanno potuto prendere parte al contraddittorio; la mera produzione di copia senza formale acquisizione non rende automaticamente nulla la decisione se il materiale è stato comunque trattato nel contraddittorio.
art. 127 cod. proc. pen.
Richiama i principi del rito camerale e della trattazione senza formalità di piano, sottolineando l'esigenza di dare adeguata possibilità di difesa e tempestivo avviso per l'udienza camerale.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente quando il ricorso è rigettato.
art. 676 cod. proc. pen.
Richiamo procedurale: il codice rinvia alle norme sul giudice dell'esecuzione e al procedimento speciale disciplinato dagli artt. 666 e 667 per le materie indicate.
art. 409, comma 4 cod. proc. pen.
Citando la giurisprudenza, la Corte segnala che l'ordine del giudice che impone al Pubblico ministero indagini analoghe a quelle di cui all'art. 409 va valutato con attenzione; tuttavia nel rito dell'esecuzione la richiesta di ulteriori indagini al PM rientra nelle facoltà del giudice dell'esecuzione e non è necessariamente abnorme.
Massime di principio
- In presenza di un dubbio serio e attuale sull'identità dell'esecutato il giudice dell'esecuzione può sospendere l'esecuzione e delegare alla Procura accertamenti supplementari; tale potere è legittimo e non costituisce di per sé abnormità.
- La procedura camerale ex art. 666 cod. proc. pen. è snella: le parti devono essere citate e avere la possibilità di depositare memorie e documenti (termine minimo per consentire il contraddittorio), ma la mancata concessione di un rinvio generico non determina automaticamente nullità se le parti hanno effettivamente avuto modo di partecipare al contraddittorio in udienza.
- La produzione di documenti in udienza (anche in copia) può essere utilizzata dal giudice se le parti hanno potuto discuterne in contraddittorio; l'acquisizione formale post‑riserva non è di per sé invalida quando il materiale è stato esaminato nel contraddittorio.
- Le doglianze di merito sul valore probatorio (es.: comparazioni fotografiche o dattiloscopiche) sono, di norma, questioni di fatto non sindacabili in sede di legittimità se fondate su valutazioni del giudice di merito; per ribaltare tali valutazioni occorrono elementi di manifesta illogicità o travisamento provato.
- L'istruttoria internazionale (rogatorie) è strumento appropriato quando occorre accertare il decesso, la autenticità di documenti esteri o il rilievo di impronte in un paese straniero; il giudice dell'esecuzione può indicare la direzione degli accertamenti senza precludere all'autorità inquirente la scelta delle modalità operative.
- La tardività di atti processuali (es. requisitorie o memorie pervenute oltre termini processuali stabiliti) può determinare l'impossibilità di tenerne conto.
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