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Ordinanza

Ordinanza n. 14674/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento - del provvedimento emesso dal Consolato Generale d'Italia in Shanghai, notificato in data 30 giugno 2026, con il quale è stata rigettata l'istanza di rilascio del visto di ingresso per lavoro subordinato - categoria assistente familiare/socio-sanitario - presentata dal sig. -OMISSIS-; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202608218

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto di ingresso per lavoro subordinato, categoria assistente familiare/socio-sanitario, adottato dal Consolato Generale d'Italia in Shanghai

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto di ingresso per lavoro subordinato. Il TAR ha rilevato d'ufficio una possibile causa di inammissibilità del ricorso introduttivo, concernente la procura alle liti rilasciata all'estero. La procura depositata non risulta autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge dello Stato estero ad attribuirle pubblica fede, né risulta munita della legalizzazione da parte delle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane oppure, in alternativa, dell'apostille prevista dalla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961. Il Collegio ha inoltre considerato che il difensore italiano non può autenticare una procura rilasciata all'estero, poiché il relativo potere non si estende oltre il territorio nazionale e non può essere esteso mediante collegamenti video a distanza. In applicazione dei principi enunciati dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sentenza 2 ottobre 2025, n. 11, il TAR ha prospettato l'inammissibilità del ricorso per mancanza di una procura idonea a conferire lo jus postulandi nel territorio dello Stato.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso definitivamente sull'ammissibilità del ricorso né sul diniego del visto. Rilevata la possibile inammissibilità del ricorso introduttivo, ha attivato il contraddittorio ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando alle parti trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie limitate alla questione della validità e utilizzabilità in Italia della procura alle liti rilasciata all'estero. La prosecuzione è stata rinviata alla camera di consiglio del 17 novembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    invito a presentare memorie, esclusivamente su tale profilo

    Quando il giudice rileva d'ufficio una questione rilevante per la decisione, deve sollecitare il contraddittorio delle parti prima di decidere.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    la previsione di cui all’art. 182, secondo comma, del codice di procedura civile non è espressione di un principio generale applicabile al giudizio amministrativo

    La disposizione non consente, nel processo amministrativo, di rimediare automaticamente alla mancanza o invalidità della procura mediante una regolarizzazione successiva.

  • art. 33 d.P.R. 445/2000

    legalizzazione del documento da parte delle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero

    La procura rilasciata all'estero deve essere legalizzata per poter essere fatta valere nello Stato italiano, salvo il ricorso a strumenti convenzionali alternativi.

  • art. 52, comma 1, lett. f), d.lgs. 71/2011

    legalizzazione del documento da parte delle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero

    La legalizzazione consolare costituisce, secondo l'ordinanza, una modalità di autenticazione rilevante per l'utilizzabilità in Italia della procura formata all'estero.

  • Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961

    Per gli Stati aderenti, l'apostille costituisce modalità alternativa alla legalizzazione consolare della procura rilasciata all'estero.

  • legge 1253/1966

    ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 1253/1966

    Ha ratificato e reso esecutiva in Italia la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961.

  • sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 2 ottobre 2025, n. 11

    un giudizio radicato da parte di un legale cui lo jus postulandi non è stato conferito nelle forme di legge non è validamente instaurato ed il relativo ricorso è, pertanto, inammissibile

    La procura alle liti deve essere validamente conferita nelle forme previste dalla legge; in mancanza, il giudizio amministrativo non è validamente instaurato e il ricorso è inammissibile.

Massime di principio

  • La procura alle liti rilasciata all'estero deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge dello Stato estero ad attribuirle pubblica fede; il difensore italiano non può autenticarla, poiché il relativo potere non si estende oltre il territorio nazionale e non può essere esercitato validamente mediante collegamenti video a distanza.
  • Perché una procura formata all'estero possa essere fatta valere nel processo amministrativo italiano, essa deve essere munita della legalizzazione delle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane oppure, quando applicabile, dell'apostille prevista dalla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961.
  • Nel processo amministrativo, l'art. 182, comma 2, c.p.c. non esprime un principio generale idoneo a consentire la regolarizzazione della procura mancante o invalida; il giudizio introdotto da un difensore privo di valido jus postulandi è inammissibile.
  • Prima di dichiarare l'eventuale inammissibilità del ricorso per invalidità della procura rilevata d'ufficio, il giudice amministrativo deve sollecitare il contraddittorio delle parti sulla questione ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

Testo integrale

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