Ordinanza n. 1302/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione quarta, -OMISSIS- resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza breve del TAR Lazio, Sez. IV, che aveva accolto il ricorso contro l’esclusione da una procedura concorsuale
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero dell’economia e delle finanze ha proposto appello contro la sentenza breve del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso di una persona fisica esclusa da un concorso. In via incidentale, il Ministero ha chiesto la sospensione dell’efficacia della sentenza. I motivi d’appello sono stati ritenuti, allo stato, meritevoli di considerazione perché fondati sul tenore testuale delle norme applicabili, analoghe a quelle previste per le Forze armate dall’art. 635 c.m. e per la Guardia di finanza dall’art. 20 d.lgs. n. 199 del 1995, come interpretate dalla tradizionale giurisprudenza del Consiglio di Stato. È stata inoltre dedotta l’inammissibilità dell’impugnativa dell’esclusione, poiché l’originario ricorrente non aveva impugnato la graduatoria del concorso e non risultava integrato il contraddittorio, mediante pubblici proclami, nei confronti di tutti i graduati.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 98, comma 1, c.p.a. e ha sospeso l’efficacia della sentenza del TAR. Ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, in quanto i motivi d’appello risultano fondati sul dato testuale delle norme di riferimento e sulla giurisprudenza tradizionale del Consiglio di Stato. Ha inoltre valorizzato la possibile inammissibilità dell’impugnativa dell’esclusione per mancata impugnazione della graduatoria e per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i graduati. Nel bilanciamento degli interessi, ha ritenuto prevalenti, allo stato, l’interesse pubblico al corretto svolgimento della procedura concorsuale e l’interesse dei controinteressati a non essere pretermessi senza contraddittorio. La trattazione del merito è stata fissata per il 27 ottobre 2026; le spese sono state riservate alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Consente la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata in appello quando ricorrono i presupposti cautelari; nel caso concreto il Consiglio di Stato ha ritenuto sussistenti il fumus boni iuris e la prevalenza degli interessi pubblici e dei controinteressati.
art. 635 c.m.
Norma richiamata quale disciplina analoga per le Forze armate, rilevante per la valutazione dei motivi d’appello fondati sul tenore testuale delle disposizioni applicabili.
art. 20 d.lgs. n. 199 del 1995
Norma richiamata quale disciplina analoga per la Guardia di finanza, considerata insieme all’art. 635 c.m. nell’esame cautelare dei motivi d’appello.
art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata e ai fini dell’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, la sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado può essere disposta quando i motivi di gravame appaiono, allo stato, meritevoli di considerazione sulla base del tenore testuale delle norme applicabili e dell’orientamento giurisprudenziale consolidato.
- L’impugnazione dell’esclusione da una procedura concorsuale può essere ritenuta inammissibile quando il candidato non impugni anche la graduatoria finale, ove questa sia direttamente incisa dalla contestazione.
- Quando la decisione sul ricorso contro l’esclusione concorsuale può incidere sulla posizione dei graduati, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti dei controinteressati, anche mediante pubblici proclami quando necessario; la loro mancata partecipazione giustifica la sospensione cautelare della sentenza favorevole all’escluso.
- Nel bilanciamento cautelare, l’interesse pubblico al corretto svolgimento delle procedure concorsuali e l’interesse dei controinteressati a non essere pretermessi senza contraddittorio possono prevalere sull’interesse individuale all’esecuzione immediata della sentenza di primo grado.
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