Sentenza n. 1122/2026 - Latina, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Comunicazione del Comune di Aprilia del 3 luglio 2026 che dichiarava inefficace la CILA presentata il 18 giugno 2026 e allegato parere negativo del settore lavori pubblici e patrimonio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, della comunicazione del 3 luglio 2026 con cui il Comune aveva dichiarato inefficace la CILA presentata tramite SUAP il 18 giugno 2026, nonché dell’allegato parere negativo del settore lavori pubblici e patrimonio del 25 giugno 2026, trasmesso il 3 luglio 2026. Il testo non espone ulteriori specifiche censure di legittimità: il ricorso è stato dichiarato manifestamente inammissibile per la natura non provvedimentale e non autonomamente lesiva della dichiarazione di inefficacia.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza breve ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. Ha ritenuto che la dichiarazione comunale di inefficacia della CILA non abbia natura provvedimentale né autonoma efficacia lesiva: in assenza di una previsione legislativa che attribuisca all’amministrazione un potere successivo di controllo e inibizione rispetto alla comunicazione di inizio lavori, essa costituisce una mera comunicazione informativa. Ove non ricorrano i presupposti della CILA, possono eventualmente seguire i provvedimenti sanzionatori o di autotutela esecutiva previsti dall’art. 27 d.P.R. 380/2001. Spese compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.60 c.p.a. per definire il presente ricorso in camera di consiglio con sentenza breve, come da avviso dato alle parti presenti;
La disposizione consente al giudice, ricorrendone i presupposti e previo avviso alle parti, di definire il ricorso in camera di consiglio con sentenza breve.
art. 6 d.P.R. 380/2001
attesa la tipicità dei provvedimenti amministrativi e la mancata previsione legislativa, a fronte della comunicazione di inizio lavori ai sensi dell’art.6 d.P.R. n.380/01, di un potere di controllo successivo dell’amministrazione con potere inibitorio ha argomentato circa la natura non provvedimentale della dichiarazione di inefficacia della CIL, priva dunque di efficacia lesiva autonoma
A fronte della comunicazione di inizio lavori, non è previsto un potere amministrativo successivo di controllo con effetto inibitorio; la dichiarazione di inefficacia della comunicazione è quindi una mera informazione, non un provvedimento autonomamente lesivo.
art. 27 d.P.R. 380/2001
configurandosi come una mera comunicazione informativa alla quale dunque debbono eventualmente fare seguito i provvedimenti sanzionatori o di autotutela esecutiva previsti dall’art.27 d.P.R. n.380/01 opportuni ove non ricorrano i presupposti della CILA
Se non ricorrono i presupposti della CILA, alla comunicazione informativa possono eventualmente seguire gli atti sanzionatori o di autotutela esecutiva previsti dall’art. 27.
Massime di principio
- In assenza di una previsione legislativa che attribuisca all’amministrazione un potere successivo di controllo e inibizione sulla comunicazione di inizio lavori, la dichiarazione con cui l’ente ne afferma l’inefficacia ha natura meramente informativa e non è autonomamente impugnabile per difetto di efficacia lesiva.
- La comunicazione di inefficacia della CILA non sostituisce gli eventuali provvedimenti sanzionatori o di autotutela esecutiva: quando mancano i presupposti della CILA, l’amministrazione può adottare gli atti previsti dalla legge.
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