Sentenza n. 5648/2026 - Roma, Sezione 1
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio - inadempimento serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad relativamente alla richiesta di convocazione del ricorrente e di lavorazione della domanda di visto di ingresso per studio nonché per l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sulla richiesta di convocazione del ricorrente e di lavorazione della domanda di visto per studio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento dell’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sulla richiesta di convocazione e di lavorazione della domanda di visto di ingresso per studio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto, ai sensi dell’art. 117 c.p.a., un’azione avverso il silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sull’istanza volta ad attivare il procedimento per il rilascio di un visto di ingresso in Italia per motivi di studio. Ha chiesto la dichiarazione di illegittimità del silenzio e l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sulla richiesta di convocazione e di lavorazione della domanda di visto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la fissazione da parte della Sede diplomatica dell’appuntamento per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per il 22 novembre 2025, costituisse pieno soddisfacimento della pretesa azionata e quindi attivazione del procedimento. La decisione è stata adottata ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerando il periodo non particolarmente lungo tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e il comportamento collaborativo dell’Amministrazione, anche in ragione dell’elevato numero di istanze analoghe. L’Amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione; il ricorso è stato proposto per ottenere la dichiarazione di illegittimità del silenzio e l’accertamento dell’obbligo di provvedere.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando l’attività dell’Amministrazione soddisfa integralmente la pretesa azionata; nel caso concreto, la fissazione dell’appuntamento ha integrato il pieno soddisfacimento della domanda.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto, insieme alla normativa europea in materia di protezione dei dati personali, per l’oscuramento delle generalità del ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali e dell’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell’appuntamento necessario per presentare una domanda amministrativa può integrare pieno soddisfacimento della pretesa azionata quando costituisca l’attivazione del procedimento richiesto; in tal caso il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- La cessazione della materia del contendere presuppone che l’attività sopravvenuta dell’Amministrazione soddisfi integralmente la specifica pretesa dedotta in giudizio, senza che sia necessario definire nel merito l’obbligo di provvedere.
- Nel giudizio avverso il silenzio, la compensazione delle spese può essere giustificata dal comportamento collaborativo dell’Amministrazione e dalla limitata durata del periodo intercorso tra la richiesta amministrativa e la proposizione del ricorso; resta tuttavia possibile porre a carico dell’Amministrazione la restituzione del contributo unificato.
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